Art. 74 Modifiche all'articolo 164 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione 1. All'articolo 164 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»; b) al comma 9, le parole «Nei casi previsti dall'articolo 165» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 160-bis».
Note all'art. 74: - Si riporta l'articolo 164 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 164 (Udienza di discussione). - (Omissis). 6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive. (Omissis). 9. Nei casi previsti dall'articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. (omissis)».