Art. 75 
 
Modifiche all'articolo 167 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Pronuncia della sentenza 
 
  1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia  contabile
le parole «un termine non superiore a dieci giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni». 
 
          Note all'art. 75: 
 
              - Si riporta l'articolo 167 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 167 (Pronuncia della sentenza). - (Omissis). 
                2. Se il giudice lo ritiene necessario, su  richiesta
          delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a
          trenta giorni per il deposito di note difensive,  rinviando
          la  causa  all'udienza   immediatamente   successiva   alla
          scadenza del termine suddetto,  per  la  discussione  e  la
          pronuncia della sentenza. 
                (Omissis).».