Art. 76 
 
Modifiche all'articolo 168 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Deposito della sentenza 
 
  1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la  parola
«cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria». 
 
          Note all'art. 76: 
 
              - Si riporta l'articolo 168 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 168 (Deposito della sentenza). - 1. La sentenza
          e' depositata in segreteria  entro  quindici  giorni  dalla
          pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo  167,  comma
          1.  La  segreteria  ne  da'  immediata  comunicazione  alle
          parti.».