Art. 76 Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile - Deposito della sentenza 1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria».
Note all'art. 76: - Si riporta l'articolo 168 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 168 (Deposito della sentenza). - 1. La sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.».