Art. 77 
 
Modifiche all'articolo 170 del codice  della  giustizia  contabile  -
                  Appello in materia pensionistica 
 
  1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia  contabile
le parole  «la  sentenza  del  giudice  unico  delle  pensioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle
pensioni». 
 
          Note all'art. 77: 
 
              - Si riporta l'articolo 170 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  170  (Appello  in  materia  pensionistica).  -
          (Omissis). 
                4. Il giudice d'appello, quando annulla  la  sentenza
          del  giudice  monocratico  delle  pensioni  per  omessa   o
          apparente  motivazione  su   un   punto   dirimente   della
          controversia costituente questione di  fatto,  rimette  gli
          atti al primo giudice per  il  giudizio  sul  merito  e  la
          pronuncia sulle spese del grado d'appello.».