Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 18 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       Competenza territoriale 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia
contabile  le  parole:  «quando  il  danno  e'  conseguenza  di   una
pluralita' di condotte poste in essere in piu'  ambiti  regionali  la
sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del  luogo
della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta l'articolo 18 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  18  (Competenza  territoriale).  -   1.   Sono
          attribuiti   alla   sezione    giurisdizionale    regionale
          territorialmente competente: 
                  a) i giudizi di conto  e  di  responsabilita'  e  i
          giudizi a istanza  di  parte  in  materia  di  contabilita'
          pubblica  riguardanti  i  tesorieri  e  gli  altri   agenti
          contabili, gli amministratori, i funzionari  e  gli  agenti
          della regione, delle citta' metropolitane, delle  province,
          dei comuni e degli altri enti  locali  nonche'  degli  enti
          regionali; 
                  b) i giudizi di conto  e  di  responsabilita'  e  i
          giudizi  a  istanza  di  parte   riguardanti   gli   agenti
          contabili, gli amministratori, i funzionari, gli  impiegati
          e gli agenti di uffici e  organi  dello  Stato  e  di  enti
          pubblici  aventi  sede  o  uffici  nella  regione,   quando
          l'attivita' di gestione di  beni  pubblici  si  sia  svolta
          nell'ambito  del  territorio  regionale,  ovvero  il  fatto
          dannoso si sia verificato nel territorio della regione; 
                  (Omissis).».