Art. 80 
 
Modifiche all'articolo 175 del codice  della  giustizia  contabile  -
                  Intervento del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 175  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi  di  cui  all'articolo
172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse  e  le  parole  «trenta
giorni prima dell'udienza fissata» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«venti giorni  prima  dell'udienza  fissata  o  nel  diverso  termine
stabilito dal presidente della sezione»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 80: 
 
              - Si riporta l'articolo 175 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 175 (Intervento del pubblico ministero).  -  1.
          Nei giudizi di cui all'articolo 172, il pubblico ministero,
          compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula  le
          sue  conclusioni  e  le  deposita  nella  segreteria  della
          sezione venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  o  nel
          diverso termine stabilito dal presidente della sezione. 
                2. (abrogato). 
                3. (abrogato).».