Art. 81 
 
Modifiche all'articolo 178 del codice  della  giustizia  contabile  -
              Termini per le impugnazioni e decorrenza 
 
  1. All'articolo 178  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «di  cui  all'articolo  202,  comma  1,
lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202,
comma 1, lettera b)»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Indipendentemente
dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il  caso  in  cui  la
parte contumace dimostra di non aver avuto  conoscenza  del  processo
per nullita' della citazione o della  notificazione  di  essa  o  per
nullita' della notificazione degli atti di cui  all'articolo  93,  la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), deve essere depositata, a pena  di  decadenza,  entro  un  anno
dalla pubblicazione della sentenza.»; 
    c) al comma  5,  le  parole  «Il  ricorso  per  Cassazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Indipendentemente  dalla  notificazione
della sentenza, il ricorso per cassazione»; 
    d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di  cui  al  comma  1»
sono inserite le seguenti: «o 4»; 
 
          Note all'art. 81: 
 
              - Si riporta l'articolo 178 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 178 (Termini per le impugnazioni e decorrenza).
          - (Omissis). 
                1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione,
          l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2,  e
          il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni.  E'  anche
          di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e
          l'opposizione di terzo di cui al primo  periodo  contro  la
          sentenza delle sezioni di appello. 
                2. I termini stabiliti al comma 1  sono  perentori  e
          decorrono dalla notificazione  della  sentenza,  effettuata
          con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del  codice
          di  procedura  civile,   tranne   per   i   casi   previsti
          dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b),
          c), d) ed e), e comma  2,  riguardo  ai  quali  il  termine
          decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o  la
          falsita'  o  la  collusione  o  e'  stato   recuperato   il
          documento, o  sono  stati  riconosciuti  l'omissione  o  il
          doppio impiego ovvero e' passata in giudicato  la  sentenza
          di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico
          ministero  ha  avuto  conoscenza  della  sentenza  di   cui
          all'articolo 202, comma 2. 
                3.  L'impugnazione  proposta  contro  una  parte   fa
          decorrere nei confronti dello stesso impugnante  i  termini
          di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti. 
                4.  Indipendentemente   dalla   notificazione   della
          sentenza, fatto salvo il caso in  cui  la  parte  contumace
          dimostra di non aver  avuto  conoscenza  del  processo  per
          nullita' della citazione o della notificazione  di  essa  o
          per  nullita'  della  notificazione  degli  atti   di   cui
          all'articolo  93  la  revocazione  per  i  motivi  di   cui
          all'articolo 202, comma 1, lettere f)  e  g),  deve  essere
          depositata, a  pena  di  decadenza,  entro  un  anno  dalla
          pubblicazione della sentenza. 
                5.  Indipendentemente   dalla   notificazione   della
          sentenza, il ricorso per cassazione deve essere  notificato
          entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 
                6. Quando, durante la decorrenza dei termini  di  cui
          al comma 1 o 4, sopravviene alcuno  degli  eventi  previsti
          nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica  l'articolo  328
          del codice di procedura civile.».