Art. 82 Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile - Deposito dell'atto di impugnazione 1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e' inserita la seguente: «notificato».
Note all'art. 82: - Si riporta l'articolo 180 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Deposito dell'atto di impugnazione). - 1. Nei giudizi di appello l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. (omissis)».