Art. 83 Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza 1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile»; b) al comma 5, le parole «a norma dell'articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93».
Note all'art. 83: - Si riporta l'articolo 182 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 182 (Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza). - 1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. (Omissis). 5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell'articolo 93. (Omissis).».