Art. 85 Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile - Improcedibilita' dell'appello 1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, benche' si sia anteriormente costituito,» sono soppresse.
Note all'art. 85: - Si riporta l'articolo 196 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 196 (Improcedibilita' dell'appello). - 1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.».