Art. 86 Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile - Rinvio al primo giudice 1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Note all'art. 86: - Si riporta l'articolo 199 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 199 (Rinvio al primo giudice). - (Omissis). 3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. (Omissis).».