Art. 86 
 
Modifiche all'articolo 199 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Rinvio al primo giudice 
 
  1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia  contabile
le parole «novanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre
mesi». 
 
          Note all'art. 86: 
 
              - Si riporta l'articolo 199 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 199 (Rinvio al primo giudice). - (Omissis). 
                3. Le parti devono riassumere il processo nel termine
          perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore,
          dalla comunicazione della sentenza. 
                (Omissis).».