Art. 88 Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione 1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».
Note all'art. 88: - Si riporta l'articolo 202 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 202 (Casi di revocazione). - (Omissis). 3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. (Omissis).».