Art. 89 
 
Modifiche all'articolo 203 del codice  della  giustizia  contabile  -
                Proposizione e termini per la domanda 
 
  1. All'articolo 203  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite
dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»; 
    b) al comma 3, le parole «, decorrenti  dall'irrevocabilita'  nei
casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e,  negli
altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione
o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 89: 
 
              - Si riporta l'articolo 203 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 203 (Proposizione e termini per la domanda).  -
          1. La domanda di revocazione si propone  con  ricorso  allo
          stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
                2.  Il  ricorso,   oltre   agli   elementi   di   cui
          all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione  dei
          motivi richiesti dalla legge per la  sua  ammissibilita'  e
          deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del
          giudice competente, insieme con  la  copia  della  sentenza
          impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda. 
                3. Il deposito deve essere effettuato nei termini  di
          cui all'articolo 178. 
                (Omissis).».