Art. 89 Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile - Proposizione e termini per la domanda 1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»; b) al comma 3, le parole «, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.
Note all'art. 89: - Si riporta l'articolo 203 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Proposizione e termini per la domanda). - 1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda. 3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178. (Omissis).».