Art. 9 Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell'incompetenza 1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «finche' la causa non e' decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa in primo grado»; b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» e' soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni riunite»; c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le parole «si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 20 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Rilievo dell'incompetenza). - 1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza. 2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari. 3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite. 4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.».