Art. 90 
 
Modifiche all'articolo 212 del codice  della  giustizia  contabile  -
                          Titolo esecutivo 
 
  1. All'articolo 212  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «sull'originale  o  sulla  copia,  della
seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del  funzionario
all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  spedizione  del
titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle  parti
a favore delle  quali  e'  stato  pronunciato  il  provvedimento.  Il
rilascio  della  copia  in  forma  esecutiva   alle   amministrazioni
interessate  avviene  d'ufficio,  da  parte  della  segreteria  della
sezione giurisdizionale, per il tramite del  pubblico  ministero,  al
quale le stesse si rivolgono indicando il numero  di  copie  conformi
necessarie all'esecuzione del provvedimento.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non  puo'  spedirsi
senza giusto motivo piu' di una copia in  forma  esecutiva  a  favore
dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono  chieste
dalla parte interessata con  motivata  istanza  al  presidente  della
sezione,  che  provvede  con  decreto;  la  richiesta  nell'interesse
dell'amministrazione  e'  fatta   per   il   tramite   del   pubblico
ministero.»; 
    d) al comma 5, dopo le  parole  «Il  dirigente  della  segreteria
della  sezione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   il   funzionario
delegato». 
 
          Note all'art. 90: 
 
              - Si riporta l'articolo 212 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 212  (Titolo  esecutivo).  -  1.  Le  decisioni
          definitive di condanna,  l'ordinanza  esecutiva  emessa  ai
          sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti  emessi
          ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo
          per  l'esecuzione  forzata,  sono  muniti   della   formula
          esecutiva. 
                2.  La  spedizione  in   forma   esecutiva   consiste
          nell'intestazione "Repubblica  italiana  -  In  nome  della
          legge" e nell'apposizione  da  parte  del  dirigente  della
          segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario
          all'uopo delegato,  sulla  copia  del  provvedimento  della
          formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali  giudiziari  che
          ne siano richiesti  e  a  chiunque  spetti,  di  mettere  a
          esecuzione il presente titolo,  al  pubblico  ministero  di
          darvi assistenza, e  a  tutti  gli  ufficiali  della  forza
          pubblica  di  concorrervi,  quando  ne   siano   legalmente
          richiesti". 
                3. La spedizione del titolo in forma  esecutiva  puo'
          farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle  quali
          e' stato pronunciato il provvedimento.  Il  rilascio  della
          copia in forma esecutiva alle  amministrazioni  interessate
          avviene d'ufficio, da parte della segreteria della  sezione
          giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero,  al
          quale le stesse si rivolgono indicando il numero  di  copie
          conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento. 
                4. Non puo' spedirsi, senza giusto  motivo,  piu'  di
          una  copia  in  forma  esecutiva  alla  stessa  parte.   Le
          ulteriori copie sono chieste dalla  parte  interessata  con
          motivata istanza al presidente della sezione, che  provvede
          con     decreto;      la      richiesta      nell'interesse
          dell'amministrazione e' fatta per il tramite  del  pubblico
          ministero. 
                5. Il dirigente della segreteria della sezione  o  il
          funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del
          presente articolo e' condannato a una  pena  pecuniaria  da
          1.000 a  5.000  euro,  con  decreto  del  presidente  della
          sezione.».