Art. 91 Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato 1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.».
Note all'art. 91: - Si riporta l'articolo 214 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 214 (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato). - 1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. 1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali. 2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento. 3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore. (Omissis).».