Art. 2 
 
                 Individuazione del datore di lavoro 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  nel  rispetto  delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato  e  dei
peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le  funzioni
di datore di  lavoro  sono  assolte  anche  dal  dirigente  al  quale
spettano i poteri di gestione dell'ufficio,  ivi  inclusi  quelli  di
organizzazione del lavoro e  di  autonoma  valutazione  del  rischio,
ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto  ad
un   ufficio   avente   autonomia   gestionale,   anche    ai    fini
dell'organizzazione del  lavoro  e  della  valutazione  del  rischio,
ancorche'  non  siano  dotati  di  autonomi  poteri  di   spesa.   La
responsabilita' del  predetto  datore  di  lavoro  e'  limitata  agli
effettivi  poteri   di   gestione   posseduti.   Restano   ferme   le
responsabilita' dei dirigenti o funzionari  che,  per  effetto  delle
disposizioni  previste  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,   hanno
l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di  prevenzione  e  di
interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono  necessari
autonomi poteri decisionali e di  spesa.  Le  funzioni,  che  possono
essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono  demandate  a  dirigenti
ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi  ultimi
nei soli casi  in  cui  siano  preposti  a  uffici  aventi  autonomia
gestionale, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri  di  spesa,
ferme restando le responsabilita' agli stessi attribuite  nell'ambito
delle rispettive competenze. 
  2. La  responsabilita'  della  salute  e  sicurezza  del  personale
compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici  che  sono
responsabili delle determinazioni per la  pianificazione  e  gestione
finanziaria delle  risorse  di  bilancio,  ovvero  dell'assegnazione,
sulla base delle richieste pervenute,  delle  medesime  risorse  agli
uffici di cui all'articolo 1. 
  3. I datori di lavoro sono individuati con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  2,  comma  1,
          lettera b), e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
              (Omissis). 
                b) "datore  di  lavoro":  il  soggetto  titolare  del
          rapporto di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque,  il
          soggetto    che,    secondo    il    tipo    e    l'assetto
          dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta  la
          propria     attivita',      ha      la      responsabilita'
          dell'organizzazione  stessa  o  dell'unita'  produttiva  in
          quanto esercita i poteri  decisionali  e  di  spesa.  Nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  datore  di
          lavoro si intende il dirigente al quale spettano  i  poteri
          di gestione, ovvero il  funzionario  non  avente  qualifica
          dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui  quest'ultimo   sia
          preposto  ad  un  ufficio  avente   autonomia   gestionale,
          individuato   dall'organo   di   vertice   delle    singole
          amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
          funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
          e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
          di omessa individuazione, o di individuazione non  conforme
          ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
          l'organo di vertice medesimo; 
              (Omissis).». 
              «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro   e   del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
          e dirigono le stesse attivita' secondo  le  attribuzioni  e
          competenze ad essi conferite, devono: 
                a) nominare il medico competente per  l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo; 
                b) designare preventivamente i lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
                c) nell'affidare  i  compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                e) prendere le misure appropriate affinche'  soltanto
          i lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico; 
                f)  richiedere  l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                g) inviare i lavoratori alla visita medica  entro  le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; (80) 
                g-bis) nei casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'art.   41,   comunicare   tempestivamente   al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
                h)  adottare  le  misure  per  il   controllo   delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                i) informare il piu' presto  possibile  i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                l)   adempiere   agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
          situazione di lavoro in cui persiste un  pericolo  grave  e
          immediato; 
                n) consentire ai lavoratori di  verificare,  mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                o) consegnare tempestivamente al  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'art. 17, comma 1, lettera  a),  anche  su  supporto
          informatico come previsto dall'art. 53,  comma  5,  nonche'
          consentire al medesimo rappresentante di accedere  ai  dati
          di  cui  alla  lettera  r).  Il  documento  e'   consultato
          esclusivamente in azienda; 
                p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
          anche su supporto informatico come previsto  dall'art.  53,
          comma 5, e, su richiesta di  questi  e  per  l'espletamento
          della sua funzione, consegnarne  tempestivamente  copia  ai
          rappresentanti  dei  lavoratori  per   la   sicurezza.   Il
          documento e' consultato esclusivamente in azienda; 
                q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
          le misure tecniche adottate possano causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare  l'ambiente  esterno
          verificando  periodicamente  la   perdurante   assenza   di
          rischio; 
                r)  comunicare  in   via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione  del
          certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
          e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro  che
          comportino  l'assenza  dal  lavoro  di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque assolto per mezzo della denuncia di  cui  all'art.
          53 del testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50; 
                t)  adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui  all'art.  43.  Tali  misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                u) nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'art. 35; 
                z) aggiornare le misure di prevenzione  in  relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                aa)  comunicare  in  via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'art. 8,  in  caso  di  nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
                bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali  vige
          l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti  alla
          mansione lavorativa specifica senza il prescritto  giudizio
          di idoneita'. 
              1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)  del  comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio   di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                a) la natura dei rischi; 
                b) l'organizzazione del lavoro, la  programmazione  e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                c) la  descrizione  degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                d) i dati di cui al comma 1,  lettera  r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                e)  i  provvedimenti   adottati   dagli   organi   di
          vigilanza. 
              3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali  e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
              3-bis. Il datore di lavoro e i  dirigenti  sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».