Art. 2
Individuazione del datore di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei
peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni
di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale
spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di
organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio,
ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini
dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio,
ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La
responsabilita' del predetto datore di lavoro e' limitata agli
effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le
responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle
disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno
l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di
interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari
autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono
essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti
ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi
nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia
gestionale, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa,
ferme restando le responsabilita' agli stessi attribuite nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale
compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono
responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione
finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione,
sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli
uffici di cui all'articolo 1.
3. I datori di lavoro sono individuati con uno o piu' decreti del
Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
(Omissis).
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
(Omissis).».
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto; (80)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art.
53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».