Art. 3
Individuazione dei dirigenti e preposti
1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo
2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:
a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unita' organizzativa
che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
b) «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attivita'
lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,
individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere d)
ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la
rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
(Omissis).
d) "dirigente": persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
(Omissis).».