Art. 3 
 
               Individuazione dei dirigenti e preposti 
 
  1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo
2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per: 
    a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unita'  organizzativa
che,  in  ragione  delle  competenze  professionali  e   dei   poteri
gerarchici  e   funzionali   adeguati   alla   natura   dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore  di  lavoro  organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 
    b) «preposto»: il  soggetto  che,  in  ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura  dell'incarico  conferitogli,  sovrintende  all'attivita'
lavorativa del personale dipendente, anche temporanea,  e  garantisce
l'attuazione delle direttive  ricevute,  controllandone  la  corretta
esecuzione  ed  esercitando  un  funzionale  potere  di   iniziativa,
individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere  d)
          ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la
          rubrica v. nelle note alle premesse): 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
              (Omissis). 
                d)  "dirigente":  persona  che,  in   ragione   delle
          competenze  professionali  e   di   poteri   gerarchici   e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          attua  le  direttive  del  datore  di  lavoro  organizzando
          l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 
                e)  "preposto":  persona  che,   in   ragione   delle
          competenze professionali e nei limiti di poteri  gerarchici
          e   funzionali   adeguati   alla    natura    dell'incarico
          conferitogli,  sovrintende  alla  attivita'  lavorativa   e
          garantisce   l'attuazione   delle    direttive    ricevute,
          controllandone  la  corretta  esecuzione   da   parte   dei
          lavoratori  ed  esercitando   un   funzionale   potere   di
          iniziativa; 
              (Omissis).».