Art. 4 
 
                    Comunicazioni e segnalazioni 
 
  1.  Le  segnalazioni  formali  e  la  trasmissione   di   documenti
concernenti la tutela della sicurezza e della  salute  del  personale
della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  nazionale,  comprese  quelle
relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e  ai
nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,
rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro  e
al medico competente, si intendono compiute mediante le  segnalazioni
e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6  del
presente decreto. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   12-bis   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,  convertito  dalla  legge  23
aprile 2009, n. 38, e  dall'articolo  l,  comma  3,  punto  22),  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  i
dati relativi  agli  infortuni  e  alle  malattie  professionali  del
personale  della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  nazionale   sono
trasmessi,  a  fini  statistici  e  in  forma  aggregata  e  anonima,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica
previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo  8,  comma
4, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione
civile dell'interno, le segnalazioni formali  e  la  trasmissione  di
documenti  alle  amministrazioni  interessate  nei  casi  e  con   le
modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del
2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate
agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 12-bis  del  decreto-legge  23
          febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile 2009, n. 38, v. nelle note alle premesse. 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 1, comma 3, punto 22, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (per la rubrica v.
          nelle note alle premesse): 
              «Art. 1.  -  L'assicurazione  e'  inoltre  obbligatoria
          anche quando non ricorrano  le  ipotesi  di  cui  ai  commi
          precedenti per le persone che,  nelle  condizioni  previste
          dal presente titolo, siano addette ai lavori: 
              (Omissis). 
                22)  per  l'estinzione  di  incendi,  eccettuato   il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse): 
              «Art.  8  (Sistema   informativo   nazionale   per   la
          prevenzione nei luoghi di lavoro). - (Omissis). 
              4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  180  giorni  dalla
          data  dell'entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, vengono definite le  regole  tecniche  per  la
          realizzazione ed il  funzionamento  del  SINP,  nonche'  le
          regole per  il  trattamento  dei  dati.  Tali  regole  sono
          definite  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come  modificato  ed
          integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,  e
          dei  contenuti  del  Protocollo  di  intesa   sul   Sistema
          informativo nazionale  integrato  per  la  prevenzione  nei
          luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
          le speciali modalita' con le  quali  le  forze  armate,  le
          forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          partecipano  al  sistema  informativo  relativamente   alle
          attivita' operative e addestrative. Per tale  finalita'  e'
          acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,  dell'interno
          e dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).».