Art. 4
Comunicazioni e segnalazioni
1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti
concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle
relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e
al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni
e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del
presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i
dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del
personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono
trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica
previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione
civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di
documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le
modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del
2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate
agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, v. nelle note alle premesse.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1, comma 3, punto 22, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 1. - L'assicurazione e' inoltre obbligatoria
anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti per le persone che, nelle condizioni previste
dal presente titolo, siano addette ai lavori:
(Omissis).
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 8 (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro). - (Omissis).
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate, le
forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
partecipano al sistema informativo relativamente alle
attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e'
acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno
e dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».