Art. 5 
 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
  1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza
e segretezza, istituisce e organizza il  servizio  di  prevenzione  e
protezione,   avvalendosi   in    via    esclusiva    di    personale
dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008,  in  servizio
presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)  e
b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza. 
  2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui  al  comma  l,
devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo  svolgimento  dei
compiti  loro  assegnati.  Qualora,  per  valutare  compiutamente  le
condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia
necessario effettuare rilievi,  misurazioni,  indagini  analitiche  e
verifiche tecniche, il datore  di  lavoro,  ove  non  disponga  delle
risorse occorrenti, si puo' avvalere,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di
prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale
tecnico esterno all'Amministrazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse): 
              «Art. 32 (Capacita'  e  requisiti  professionali  degli
          addetti e dei responsabili dei  servizi  di  prevenzione  e
          protezione interni ed esterni). -  1.  Le  capacita'  ed  i
          requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
          servizi di  prevenzione  e  protezione  interni  o  esterni
          devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti  sul
          luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 
              2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  da  parte  dei
          soggetti di  cui  al  comma  1,  e'  necessario  essere  in
          possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
          istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato  di
          frequenza, con  verifica  dell'apprendimento,  a  specifici
          corsi  di  formazione  adeguati  alla  natura  dei   rischi
          presenti sul luogo di  lavoro  e  relativi  alle  attivita'
          lavorative.  Per   lo   svolgimento   della   funzione   di
          responsabile del servizio prevenzione e  protezione,  oltre
          ai requisiti di cui al precedente  periodo,  e'  necessario
          possedere  un  attestato   di   frequenza,   con   verifica
          dell'apprendimento, a  specifici  corsi  di  formazione  in
          materia di prevenzione e protezione dei  rischi,  anche  di
          natura ergonomica  e  da  stress  lavoro-correlato  di  cui
          all'art. 28, comma 1, di organizzazione  e  gestione  delle
          attivita'   tecnico-amministrative   e   di   tecniche   di
          comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I  corsi
          di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
          quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio
          2006, e successive modificazioni. 
              3.   Possono   altresi'   svolgere   le   funzioni   di
          responsabile o addetto  coloro  che,  pur  non  essendo  in
          possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
          di   aver   svolto   una   delle    funzioni    richiamate,
          professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
          almeno da sei mesi alla data  del  13  agosto  2003  previo
          svolgimento dei corsi secondo quanto previsto  dall'accordo
          di cui al comma 2. 
              4. I corsi  di  formazione  di  cui  al  comma  2  sono
          organizzati dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  dalle  universita',   dall'ISPESL,
          dall'INAIL,  o  dall'IPSEMA  per  la  parte   di   relativa
          competenza, dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          dall'amministrazione della Difesa, dalla  Scuola  superiore
          della  pubblica  amministrazione  e  dalle   altre   Scuole
          superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
          sindacali dei datori di lavoro o  dei  lavoratori  o  dagli
          organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al  punto
          4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti  e
          delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
          formatori possono essere individuati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5. Coloro che sono in possesso di laurea in  una  delle
          seguenti classi: L7, L8,  L9,  L17,  L23,  e  della  laurea
          magistrale  LM26   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca in  data  16  marzo  2007,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  155  del  6
          luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
          Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
          classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in  data  2  aprile
          2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  128
          del  5  giugno  2001,  ovvero  di  altre  lauree  e  lauree
          magistrali  riconosciute  corrispondenti  ai  sensi   della
          normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, su  parere  conforme  del
          Consiglio universitario nazionale ai sensi della  normativa
          vigente,  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi   di
          formazione di cui al  comma  2,  primo  periodo.  Ulteriori
          titoli di studio possono  essere  individuati  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5-bis. In tutti i casi di formazione  e  aggiornamento,
          previsti  dal  presente  decreto  legislativo,  in  cui   i
          contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
          o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
          addetti  del  servizio   prevenzione   e   protezione,   e'
          riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
          della  formazione   e   dell'aggiornamento   corrispondenti
          erogati.  Le  modalita'  di  riconoscimento   del   credito
          formativo e i modelli per mezzo dei  quali  e'  documentata
          l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Commissione consultiva permanente di cui  all'art.  6.  Gli
          istituti  di  istruzione  e   universitari   provvedono   a
          rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'art. 37, comma  1,
          lettere a) e b), del presente  decreto,  gli  attestati  di
          avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
              6.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi   di
          prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
          aggiornamento secondo gli indirizzi  definiti  nell'accordo
          Stato-regioni di cui al comma  2.  E'  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 34. 
              7. Le competenze acquisite a seguito dello  svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui al  presente  articolo
          nei confronti dei  componenti  del  servizio  interno  sono
          registrate nel libretto  formativo  del  cittadino  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni,  se
          concretamente disponibile in quanto attivato  nel  rispetto
          delle vigenti disposizioni. 
              8.  Negli  istituti  di   istruzione,   di   formazione
          professionale e universitari e nelle istituzioni  dell'alta
          formazione artistica e coreutica, il datore di  lavoro  che
          non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri  del
          servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa  il
          responsabile del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,
          individuandolo tra: 
                a) il  personale  interno  all'unita'  scolastica  in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari a tal fine disponibile; 
                b) il personale interno ad una unita'  scolastica  in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari  disponibile  ad  operare  in  una  pluralita'  di
          istituti. 
              9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e  b)
          del comma  8,  gruppi  di  istituti  possono  avvalersi  in
          maniera comune dell'opera  di  un  unico  esperto  esterno,
          tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
          con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
          in via subordinata, con enti o  istituti  specializzati  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  o  con  altro
          esperto esterno libero professionista. 
              10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro  che
          si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
          responsabile del  servizio  deve  comunque  organizzare  un
          servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
          di addetti.».