Art. 6
Attivita' di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' demandata, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:
a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo
del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e
periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e
periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti
interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su
cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del
presente comma;
b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi
di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale
personale non puo' svolgere attivita' di vigilanza nelle strutture
ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.