Art. 7
Attribuzioni degli uffici di vigilanza
1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via
esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi
1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli
uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del
presente decreto:
a) svolgono attivita' di vigilanza presso le rispettive strutture
del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al
controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attivita'
istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a
luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree
riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici
e biologici;
c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione
degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
d) svolgono attivita' statistico epidemiologica per i profili di
specifica competenza;
e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le
osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati
e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in
possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38
del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con
provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della
pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per
il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello
stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non e'
corrisposto alcun gettone di presenza, indennita' o emolumento
comunque denominato.
3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini
analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le
condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro
ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico
competente, le strutture di cui ai commi l e 2, ove non dispongano
delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di
personale tecnico esterno all'Amministrazione.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 13, commi 1-bis e 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). -
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.».