IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione 1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. 3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualita', ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate: a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido. 5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalita' tecniche necessarie per attuare il presente articolo.