Art. 14
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I file delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati
fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le
attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".