Art. 16 
 
 
                       Semplificazioni fiscali 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. A  partire  dalle  operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via  sperimentale,  nell'ambito
di  un  programma  di  assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
operazioni  acquisiti  con  le  fatture   elettroniche   e   con   le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei
corrispettivi  acquisiti  telematicamente,  l'Agenzia  delle  entrate
mette a  disposizione  dei  soggetti  passivi  dell'IVA  residenti  e
stabiliti in Italia, in apposita area  riservata  del  sito  internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
  a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. 
  1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre  alle  bozze  dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione  anche  la  bozza  della  dichiarazione  annuale
dell'IVA.".