Art. 17 
 
 
             Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  caso  di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica  al  contribuente  con  modalita'  telematiche   l'ammontare
dell'imposta,  della  sanzione   amministrativa   dovuta   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, ridotta ad un terzo,  nonche'  degli  interessi  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o  in  parte,  delle  somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, il competente  ufficio  dell'Agenzia
delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo."; 
  b) al quarto periodo: le parole "di cui  al  primo  periodo,  salvo
quanto previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti:  "di
cui al presente articolo".