Art. 18 
 
 
           Modifiche al regime dell'utilizzo del contante 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 49, dopo il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000  euro.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  il
predetto divieto e la predetta soglia sono  riferiti  alla  cifra  di
1.000 euro."; 
  b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto  il  seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi  del  comma
1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il  minimo  edittale,  applicabile  ai
sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.".