Art. 2 
 
 
          Cessazione partita IVA e inibizione compensazione 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:  "2-quater.  In  deroga
alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i  contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo
35, comma 15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a  partire
dalla data di notifica del  provvedimento,  della  compensazione  dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche
qualora  questi   ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
all'attivita'   esercitata   con   la   partita   IVA   oggetto   del
provvedimento, e rimane in  vigore  fino  a  quando  la  partita  IVA
risulti cessata. 
  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia
stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA
dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  15-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che  hanno  generato
l'emissione del provvedimento di esclusione. 
  2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il
modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato  tramite  i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.".