Art. 20 
 
 
                  Sanzione lotteria degli scontrini 
 
  1. L'esercente che  al  momento  dell'acquisto  rifiuti  il  codice
fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate  i
dati della singola cessione o  prestazione  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'
punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472. 
  2. Nel primo semestre di applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, la sanzione di cui al  comma  1  non  si  applica  agli
esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo  di  memorizzazione
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali gia' in uso non  idonei
alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di  cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.