Art. 22 
 
 
       Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici 
 
  1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o  professioni  spetta
un credito  di  imposta  pari  al  30  per  cento  delle  commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito,
di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni
dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi  rese
nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a  condizione
che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente  siano
di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  mese  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli  esercenti  i
sistemi di pagamento di cui al comma  1  trasmettono  telematicamente
all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la
spettanza del credito d'imposta. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita' e il  contenuto  delle
comunicazioni di cui al comma 5.