Art. 3 
 
 
                Contrasto alle indebite compensazioni 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241,  l'ultimo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo'
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito
emerge.". 
  2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248: 
  a) le parole "di cui al comma 49" e le parole "alle  ritenute  alla
fonte," sono soppresse; 
  b) dopo le parole "attivita' produttive" sono inserite le seguenti:
", ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta". 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019. 
  4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata  finalizzate
al contrasto delle indebite compensazioni di  crediti  effettuate  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell'ambito di tali procedure, i suddetti  Istituti  possono  inviare
all'Agenzia  delle  entrate  segnalazioni  qualificate   relative   a
compensazioni di crediti  effettuate  ai  fini  del  pagamento  delle
entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di  rischio,
ai  fini  del  recupero  del  credito  indebitamente  compensato.  Le
procedure di cui al  primo  periodo  e  ogni  altra  disposizione  di
attuazione  del  presente  comma  sono  definite  con   provvedimenti
adottati d'intesa dal direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  dai
presidenti dei suddetti Istituti. 
  5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma
49-ter  e'  inserito  il  seguente:  "49-quater.  Qualora  in   esito
all'attivita' di controllo di cui al comma 49-ter i crediti  indicati
nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli  articoli  17  e
seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  si  rivelino
in tutto o in parte  non  utilizzabili  in  compensazione,  l'Agenzia
delle entrate comunica telematicamente la  mancata  esecuzione  della
delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso  la  delega  stessa,
entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione
da  inviare  al  contribuente  e'  applicata  la  sanzione   di   cui
all'articolo 15, comma 2-ter  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il  contribuente,
entro  i  trenta  successivi  al  ricevimento  della  stessa,  rilevi
eventuali elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente,  puo'
fornire  i   chiarimenti   necessari   all'Agenzia   delle   entrate.
L'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997,
non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta,
con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. L'agente della riscossione  notifica  la  cartella  di
pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della delega di  pagamento.
Le disposizioni di attuazione del presente comma  sono  definite  con
provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.". 
  6. All'articolo 15 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Nel caso di
mancata  esecuzione  delle   deleghe   di   pagamento   per   effetto
dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica  la  sanzione  di  euro
1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica  l'articolo  12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.". 
  7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle  deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.