Art. 5 
 
 
              Contrasto alle frodi in materia di accisa 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
  1) al comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
trasmissione della predetta  nota  e'  effettuata  entro  le  24  ore
decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in  consegna  dal
destinatario."; 
  2) dopo il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Per  i
trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo  comma  6  si  verifica  con  lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con
l'iscrizione nella  contabilita'  del  destinatario,  da  effettuarsi
entro il medesimo giorno  in  cui  hanno  termine  le  operazioni  di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita'  e  quantita'  dei
prodotti scaricati."; 
    b) nell'articolo 8: 
  1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1-bis.  Fatto  salvo
quanto previsto dai commi 5 e 7  in  materia  di  tabacchi  lavorati,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata e l'istruttoria  per  il
relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei  confronti  del
soggetto  che   intende   operare   come   destinatario   registrato,
rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23;
per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione  trovano
applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi  8  e  9
del medesimo articolo  23.  Nel  caso  di  persone  giuridiche  e  di
societa', l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa,  ovvero  il
procedimento per il rilascio della stessa e'  sospeso,  allorche'  le
situazioni di cui ai  commi  da  6  a  9  del  medesimo  articolo  23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con  riferimento  a  persone
che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o  di
direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche  di  fatto,  la
gestione e il controllo."; 
  2) al comma 3: 
  2.1) nella lettera b),  le  parole:  "di  cui  al  comma  2",  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 e  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6-bis"; 
  2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)  sottoporsi  a
qualsiasi  controllo  o  accertamento  anche  intesi   a   verificare
l'effettivo ricevimento dei prodotti di  cui  alla  lettera  a)  che,
qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi,  riservati  ai
prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al  comma
1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa."; 
    c) all'articolo 25: 
      1) al comma 2: 
        1.1) nella  lettera  a),  le  parole  "25  metri  cubi"  sono
sostituite dalle seguenti: "10 metri cubi"; 
        1.2) nella  lettera  c),  le  parole  "10  metri  cubi"  sono
sostituite dalle seguenti: "5 metri cubi"; 
      2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera  a),  aventi  capacita'
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli
esercenti impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi  e
non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico
con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."; 
      3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. La licenza
di cui al comma 4 e'  negata  al  soggetto  nei  cui  confronti,  nel
quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata  sentenza
irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648  del  codice  di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva  di  applicazione  della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per violazioni costituenti delitti,  in  materia  di  accisa,
punibili con la reclusione non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno;
l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza e' sospesa  fino
al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del  procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato  emesso,
ai sensi dell'articolo 424 del codice di  procedura  penale,  decreto
che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui  al  presente
comma."; 
  4) al comma 7, le parole  "nonche'  l'esclusione  dal  rilascio  di
altra licenza per un periodo di 5 anni", sono soppresse; 
  5) al comma 9, le parole "anche a mezzo fax", sono sostituite dalle
seguenti: "unicamente attraverso modalita' telematiche"; 
    d) all'articolo 28, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
"7-bis. Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7,  8,  9,
10, e 11.". 
  2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli di cui all'articolo 25,  comma  4,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'  adottata  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti  1  e  2,  hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno  del  quarto  mese  successivo
alla data di pubblicazione della  predetta  determinazione  nel  sito
internet della predetta Agenzia. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  punto  1,  hanno
efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto  5  e  al
comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2020. 
  4. All'articolo 44 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono  aggiunti  i  seguenti:
"1-bis. Nel  caso  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente  Capo,  e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il
reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale  prezzo
o profitto. 
  1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza  di
sequestro.  In  caso  di  mancato  versamento,  previa   diffida   al
contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.".