Art. 6 
 
 
         Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel comma 940, le parole "commi 937, 938 e 939" sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 937 e 938" e le parole "di cui al comma 942  o
che presti idonea garanzia" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui
al comma 942 e che presti idonea garanzia"; 
  b) nel comma 941: 
  1) le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo  o  estratti;"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e  938
non si applicano ai prodotti di cui al comma 937  di  proprieta'  del
gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000  metri  cubi,
dal quale sono immessi in consumo o estratti;"; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  predetto  limite
di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto
del Ministro dell'Economia e delle finanze."; 
    c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:  "941-bis.  Fatto
salvo  quanto  disposto   dal   comma   941-ter,   l'utilizzo   della
dichiarazione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di  cui
al comma 937. 
  941-ter. L'utilizzo della  dichiarazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
e' consentito  limitatamente  al  caso  in  cui  le  imprese  di  cui
all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  acquistino,  ai  fini  dello
svolgimento della loro attivita' di  trasporto,  gasolio,  presso  un
deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati,  ivi  inclusi  quelli
che utilizzano il proprio deposito anche  come  deposito  IVA  e  dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli  23  e  8
del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui
al  comma  945  del  presente  articolo.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori
limitazioni all'utilizzo  della  dichiarazione  di  cui  al  presente
comma."; 
    d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: "943-bis.  Al  fine
di agevolare l'attivita' di controllo dell'Agenzia dogane e  monopoli
e della Guardia di finanza,  le  societa',  gli  enti  e  i  consorzi
concessionari di autostrade e trafori mettono  a  disposizione  della
medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza,  su  richiesta,
senza  oneri  per  l'erario,  i  dati  rilevati  sui  transiti  degli
automezzi che possono essere utilizzati  per  la  movimentazione  dei
prodotti energetici in possesso delle suddette societa'.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.