Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) aree a rischio pirateria  o  acque  internazionali  a  rischio
pirateria: le aree individuate con decreto del Ministro della difesa,
adottato ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, come modificato dal  decreto-legge  18  febbraio
2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43; 
    b) autorita' competente: il  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' competente ad
attuare, coordinare e controllare le misure di  sicurezza  marittima,
individuata con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 18 giugno 2004, in attuazione del regolamento  (CE)  31
marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    c) CINCNAV: il Comando in  Capo  della  Squadra  navale,  di  cui
all'articolo 112 del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
dipendente direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina; 
    d) guardie giurate: il personale, munito  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 138 T.U.L.P.S., che svolge, ai sensi degli  articoli
133 o 134 T.U.L.P.S., i servizi di protezione del naviglio mercantile
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.  107  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; 
    e)  IMO:  Organizzazione  marittima  internazionale,  istituzione
specializzata  delle  Nazioni  Unite  incaricata  di  assicurare   la
sicurezza dei trasporti marittimi, la  prevenzione  dell'inquinamento
dei mari e dell'ambiente da parte delle navi, che ha  individuato  le
«best  management   practices»   di   autoprotezione   del   naviglio
mercantile; 
    f) ISPS Code: il codice Internazionale  per  la  Sicurezza  delle
navi  e  delle  strutture  portuali  (International  Ship  and   Port
Facilities Security Code), di cui alla convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana  in  mare,  fatta  a  Londra  il  1°
novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; 
    g) navi:  le  navi  mercantili  battenti  bandiera  italiana  che
transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate
dal decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo
5, comma  4,  del  decreto-legge  n.107  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; 
    l) procedure tecnico-amministrative  relative  all'imbarco  delle
guardie giurate:  procedure  tecnico-amministrative  individuate  dal
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in relazione
all'imbarco delle guardie  giurate  a  bordo  delle  navi  mercantili
nazionali, in conformita' alle linee  guida  sviluppate  dall'IMO  ed
alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale  di  settore,
con decreto 23 marzo 2015, n. 307; 
    m) regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: il regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635,  recante  «Approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi  di
pubblica sicurezza»; 
    n) servizi di protezione del naviglio mercantile: servizi, svolti
dalle guardie  giurate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito,  con  modificazioni  dalla
legge n. 130 del 2011, a tutela delle navi mercantili, nonche'  delle
merci e  dei  valori  sulle  stesse  trasportati,  battenti  bandiera
italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria; 
    o) T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    p) UAMA: l'unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e  successive
modificazioni, competente per il rilascio  delle  autorizzazioni  per
l'interscambio dei materiali di armamento e  per  il  rilascio  delle
certificazioni per le imprese e per  gli  adempimenti  connessi  alla
materia. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5,   comma   4,   del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
          militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  maggio
          2010, n. 106, Supplemento Ordinario. 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli 133, 134
          e  138  del  Regio  decreto  18   giugno   1931,   n.   773
          (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  giugno
          1931, n. 146. 
                «Art.133.  -  Gli  enti  pubblici,  gli  altri   enti
          collettivi  e   i   privati   possono   destinare   guardie
          particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
          mobiliari od immobiliari. 
                Possono anche,  con  l'autorizzazione  del  prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.» 
                «Art. 134. - Senza licenza del prefetto e' vietato ad
          enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
          proprieta'  mobiliari  od   immobiliari   e   di   eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati. 
                Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza  non  puo'
          essere  conceduta  alle  persone   che   non   abbiano   la
          cittadinanza  italiana   ovvero   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo. 
                I cittadini degli Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono  conseguire  la  licenza  per  prestare  opera   di
          vigilanza o custodia di beni mobiliari o  immobiliari  alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani. 
                Il regolamento  di  esecuzione  individua  gli  altri
          soggetti, ivi compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti dei quali sono accertati  l'assenza  di  condanne
          per delitto non colposo  e  gli  altri  requisiti  previsti
          dall'articolo  11  del  presente   testo   unico,   nonche'
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
                La licenza non puo' essere conceduta  per  operazioni
          che importano un esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale.» 
                «Art.138. - Le guardie particolari devono possedere i
          requisiti seguenti: 
                  1° essere cittadino italiano o di uno Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                  2°  avere  raggiunto  la  maggiore  eta'  ed  avere
          adempiuto agli obblighi di leva; 
                  3° sapere leggere e scrivere; 
                  4° non avere riportato condanna per delitto; 
                  5° essere persona di  ottima  condotta  politica  e
          morale; 
                  6° essere munito della carta di identita'; 
                  7°  essere  iscritto  alla  cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro. 
                Il Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,  da
          adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, sentite le  regioni,
          provvede   all'individuazione    dei    requisiti    minimi
          professionali e di  formazione  delle  guardie  particolari
          giurate. Costituisce requisito  minimo,  di  cui  al  primo
          periodo, l'avere prestato  servizio  per  almeno  un  anno,
          senza demerito, quale  volontario  di  truppa  delle  Forze
          armate. 
                La nomina  delle  guardie  particolari  giurate  deve
          essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione,  che  ha
          validita' biennale, il prefetto rilascia  altresi',  se  ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata. 
                Ai fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia
          particolare giurata di  cittadini  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo svolgimento della medesima attivita'.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. 
                Le guardie particolari giurate,  cittadini  di  Stati
          membri dell'Unione europea, possono conseguire  la  licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione, di cui al decreto  del  Ministro
          dell'interno  30  ottobre  1996,  n.  635.  Si   osservano,
          altresi', le disposizioni  degli  articoli  71  e  256  del
          regolamento di esecuzione del presente testo unico. 
                Salvo  quanto  diversamente  previsto,   le   guardie
          particolari  giurate  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili  cui  sono
          destinate  rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di   un
          pubblico servizio.».