Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) aree a rischio pirateria o acque internazionali a rischio pirateria: le aree individuate con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43; b) autorita' competente: il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' competente ad attuare, coordinare e controllare le misure di sicurezza marittima, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 giugno 2004, in attuazione del regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) CINCNAV: il Comando in Capo della Squadra navale, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dipendente direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina; d) guardie giurate: il personale, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 138 T.U.L.P.S., che svolge, ai sensi degli articoli 133 o 134 T.U.L.P.S., i servizi di protezione del naviglio mercantile di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; e) IMO: Organizzazione marittima internazionale, istituzione specializzata delle Nazioni Unite incaricata di assicurare la sicurezza dei trasporti marittimi, la prevenzione dell'inquinamento dei mari e dell'ambiente da parte delle navi, che ha individuato le «best management practices» di autoprotezione del naviglio mercantile; f) ISPS Code: il codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e delle strutture portuali (International Ship and Port Facilities Security Code), di cui alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; g) navi: le navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; l) procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate: procedure tecnico-amministrative individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in relazione all'imbarco delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore, con decreto 23 marzo 2015, n. 307; m) regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»; n) servizi di protezione del naviglio mercantile: servizi, svolti dalle guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011, a tutela delle navi mercantili, nonche' delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria; o) T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; p) UAMA: l'unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse. - Il D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, Supplemento Ordinario. - Si riporta il testo integrale degli articoli 133, 134 e 138 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. «Art.133. - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.» «Art. 134. - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.» «Art.138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identita'; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.».