Art. 10 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e articolato: 
    a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli Uffici di livello  dirigenziale  generale
del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai capi
Dipartimento del Ministero; 
    b) per il capo  dell'ufficio  legislativo  e  per  il  Presidente
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non  superiore  a
quello massimo del trattamento economico fondamentale  dei  dirigenti
preposti ad Uffici di livello dirigenziale  generale  del  Ministero,
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del  2001,  ed  in  un  emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di  risultato,
spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali  dello  stesso
Ministero; 
    c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo  della
segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il  capo
della  segreteria  tecnica  e  per  i  capi  delle   segreterie   dei
sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei  dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; 
    d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove  nominato,
per il portavoce del Ministro, un trattamento  economico  conforme  a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i  giornalisti
con la qualifica di redattore capo. 
  2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di  diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile
in misura equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero  nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato,  determinata  con  decreto  del  Ministro,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Capo di Gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione  di
posizione complessiva. Il medesimo decreto puo'  attribuire  ai  vice
Capo di Gabinetto e vice capo ufficio legislativo, in relazione  alle
responsabilita' connesse all'incarico, una indennita'  avente  natura
di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte
le posizioni attivabili, di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi
a  carico  dello  Stato  e  dell'Imposta  regionale  sulla  attivita'
produttiva. Nel caso dei vice Capo di Gabinetto e vice  Capo  ufficio
legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennita' si somma  a
quella sostitutiva della retribuzione di risultato. 
  3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici  di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili
degli   uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati
all'incentivazione  della  produttivita'  e  al   miglioramento   dei
servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e'
determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli
Uffici stessi. La misura  dell'indennita'  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
con  decreto  del  Ministro,  nell'ambito  delle  disponibilita'   di
bilancio. 
  4. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava  sugli  appositi
stanziamenti dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero,
missione «Servizi  istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
pubbliche», programma «Indirizzo politico». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il riferimento relativo all'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  riportato
          alle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,  del
          medesimo decreto legislativo: 
                «Art. 19. - (Omissis). 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                (Omissis).». 
              - Il riferimento relativo  all'art.  23,  del  medesimo
          decreto legislativo e' riportato alle note all'art. 3. 
              - Il riferimento relativo all'art.  14,  comma  2,  del
          medesimo decreto legislativo e' riportato  alle  note  alle
          premesse.