Art. 2 Uffici di diretta collaborazione 1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'ufficio legislativo; c) l'ufficio stampa; d) la segreteria del Ministro; e) la segreteria tecnica del Ministro; f) le segreterie dei sottosegretari di Stato. 3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e dell'ufficio del consigliere diplomatico, che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.
Note all'art. 2: - Il riferimento relativo all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato alle note alla premesse.