Art. 5 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
della attivita' normativa nelle materie di competenza del  Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini della  progettazione  normativa,
dei  competenti  Dipartimenti   e   Uffici   dirigenziali   generali,
garantendo la qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita'
delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della  fattibilita'
della  regolamentazione,  lo   snellimento   e   la   semplificazione
normativa;  esamina  i  provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura,  in  particolare,
il raccordo permanente con l'attivita' normativa  del  Parlamento,  i
conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
le altre  amministrazioni  interessate,  anche  per  quanto  riguarda
l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la  legislazione
regionale;  cura  i  rapporti  di  natura  tecnico-giuridica  con  le
autorita' amministrative indipendenti, con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
la Conferenza unificata,  con  l'Avvocatura  dello  Stato  e  con  il
Consiglio  di  Stato;  sovrintende  al  contenzioso   internazionale,
comunitario  e  costituzionale;  cura  gli  adempimenti  relativi  al
contenzioso  sugli  atti  del  Ministro  per  i  profili  di  propria
competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito  dato  agli  stessi;
svolge  attivita'  di  consulenza  giuridica  per  il  Ministro  e  i
sottosegretari di Stato. 
  2.  All'ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'ufficio
legislativo, il quale e' nominato dal Ministro  tra  dirigenti  delle
pubbliche  amministrazioni,  magistrati  ordinari,  amministrativi  o
contabili, avvocati dello Stato e consiglieri  parlamentari,  nonche'
tra professori universitari in  materie  giuridiche  e  avvocati  del
libero  foro  iscritti  al  relativo  albo  professionale  da  almeno
quindici anni, in possesso di adeguata capacita'  ed  esperienza  nel
campo della consulenza giuridica e  legislativa  e  della  produzione
normativa. 
  3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo
dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta
del  Capo  dell'ufficio  legislativo.  I   vice   Capo   dell'ufficio
legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia  appartenenti
ai ruoli di cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  in  servizio  presso  gli   Uffici   di   diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero
di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3. 
  4. Presso l'ufficio legislativo  e'  istituito,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, un nucleo di monitoraggio degli ambiti
della normativa di  competenza  del  Ministero,  rispetto  ai  quali,
attesa la rilevanza  e  problematicita',  e'  opportuna  una  analisi
continuativa. 
  5. Il nucleo di monitoraggio di cui al comma 4 e' composto dal Capo
dell'ufficio legislativo e da personale dell'ufficio stesso,  nonche'
dai referenti di ciascuna Direzione generale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il  riferimento  relativo  all'art.  23  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato  alle  note
          all'art. 3.