Art. 5 Ufficio legislativo 1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Dipartimenti e Uffici dirigenziali generali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato. 2. All'ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale e' nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. 3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'ufficio legislativo. I vice Capo dell'ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3. 4. Presso l'ufficio legislativo e' istituito, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di monitoraggio degli ambiti della normativa di competenza del Ministero, rispetto ai quali, attesa la rilevanza e problematicita', e' opportuna una analisi continuativa. 5. Il nucleo di monitoraggio di cui al comma 4 e' composto dal Capo dell'ufficio legislativo e da personale dell'ufficio stesso, nonche' dai referenti di ciascuna Direzione generale.
Note all'art. 5: - Il riferimento relativo all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato alle note all'art. 3.