Art. 6 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa, costituito  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con  il  sistema  e  gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  effettua  il
monitoraggio dell'informazione  italiana  ed  estera  e  ne  cura  la
rassegna, con particolare riferimento ai  profili  che  attengono  ai
compiti istituzionali del Ministro. 
  2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio  stampa,  il
quale e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria,
nel rispetto delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 
  3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7  della  legge  n.
150 del 2000, puo' nominare un portavoce, che, in collaborazione  con
l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge  7
          giugno 2000, n. 150: 
                «Art. 9. - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata,  di
          un ufficio stampa, la cui attivita' e' in  via  prioritaria
          indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 
                2. Gli uffici stampa  sono  costituiti  da  personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o
          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica
          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal
          regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le  modalita'
          di cui all'art. 7,  comma  6,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti delle risorse disponibili nei  bilanci  di  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'. 
                3. L'ufficio stampa e' diretto  da  un  coordinatore,
          che assume la qualifica di capo ufficio stampa,  il  quale,
          sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
          informazione, assicurando il massimo grado di  trasparenza,
          chiarezza e tempestivita' delle  comunicazioni  da  fornire
          nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
                4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio  stampa
          non possono esercitare, per tutta la  durata  dei  relativi
          incarichi,    attivita'    professionali    nei     settori
          radiotelevisivo, del  giornalismo,  della  stampa  e  delle
          relazioni  pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono   essere
          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 
                5.  Negli  uffici  stampa   l'individuazione   e   la
          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate
          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale
          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle
          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei
          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici
          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino
          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di
          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque
          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          settembre 2001, n. 422, recante «Regolamento recante  norme
          per l'individuazione dei titoli professionali del personale
          da utilizzare presso le pubbliche  amministrazioni  per  le
          attivita' di informazione e di comunicazione  e  disciplina
          degli interventi formativi», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 2001, n. 282. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge  7
          giugno 2000, n. 150: 
                «Art.    7.    -    1.    L'organo     di     vertice
          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un
          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il
          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
          e delle relazioni pubbliche. 
                2.  Al  portavoce  e'   attribuita   una   indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.».