Art. 8 
 
               Segreterie dei sottosegretari di Stato 
 
  1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano  alle  dirette
dipendenze dei rispettivi sottosegretari. 
  2. I capi segreteria e i segretari particolari  dei  sottosegretari
di Stato sono nominati  dai  sottosegretari  interessati,  anche  tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione,  sulla  base  di  un
rapporto di natura fiduciaria. 
  3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di  Stato,  oltre
al capo della segreteria e al segretario  particolare,  e'  assegnato
personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di
aspettativa, fuori ruolo  o  comando,  nel  numero  massimo  di  otto
unita'; in sostituzione di non piu'  di  due  delle  predette  unita'
possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei
contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto  a
tempo determinato, comunque di  durata  non  superiore  a  quella  di
permanenza in carica del sottosegretario di Stato.