Art. 9 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione e' stabilito complessivamente in centonovanta  unita'.
Nei limiti del contingente complessivo  di  centonovanta  unita',  il
Ministro,  con  proprio  provvedimento,  individua  i  dipendenti  da
inserire  nel  decreto  degli  Uffici   di   diretta   collaborazione
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del  Ministero  ovvero
di altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono
compresi, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di
diretta collaborazione,  un  numero  di  nove  incarichi  di  livello
dirigenziale non generale. Tali incarichi sono  attribuiti  anche  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; in tal caso  essi  concorrono  a  determinare  il
limite degli incarichi conferibili  a  tale  titolo  nell'ambito  del
Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale  fa
parte  del  contingente  complessivo  del  personale  con   qualifica
dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca. 
  3. Il Ministro puo'  individuare  altresi'  collaboratori  estranei
all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in
numero non superiore a venti, nonche' esperti o  consulenti  di  alta
professionalita' o specializzazione nelle materie di  competenza  del
Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di  management  e  di
analisi  e  definizione  delle  politiche  pubbliche,  desumibili  da
specifici  attestati  culturali  e  professionali,  in   numero   non
superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della
spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001. La durata massima di tutti gli incarichi e'  limitata  alla
permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del  Ministro
stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. 
  4.  Le  posizioni  di  Capo   di   Gabinetto,   capo   dell'ufficio
legislativo, capo dell'ufficio  stampa,  capo  della  segreteria  del
Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della  segreteria
tecnica del Ministro, capi delle segreterie del vice Ministro  e  dei
sottosegretari  di  Stato,  nonche'  le  posizioni   dei   componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  della
struttura  tecnica  permanente  di  cui  all'articolo  12,  sono   da
intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 
  5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
e organismi  pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  Uffici  di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo
o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale  di  cui
al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. 
  6.  L'assegnazione  del  personale,  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta  con
atti del Capo di Gabinetto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi  5-bis  e  6,
          nonche'  dell'art.  14,  comma  2,   del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19. - (Omissis). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (Omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.». 
                «Art. 14. - (Omissis). 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12
          giugno 2001, n.  217,  recante  «Modificazioni  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  in  materia  di  organizzazione  del
          Governo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  giugno
          2001, n. 134. La legge di conversione  3  agosto  2001,  n.
          317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001,  n.
          181: 
                «Art.   13.   -   1.   Gli   incarichi   di   diretta
          collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri
          e con il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  Segretario  del  Consiglio   dei
          Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio,
          possono  essere  attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni
          ordine, grado e  qualifica  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria  degli  enti
          territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In
          tal caso essi, su richiesta degli organi interessati,  sono
          collocati, con il loro  consenso,  in  posizione  di  fuori
          ruolo o di  aspettativa  retribuita,  per  l'intera  durata
          dell'incarico, anche  in  deroga  ai  limiti  di  carattere
          temporale   previsti   dai   rispettivi   ordinamenti    di
          appartenenza e in ogni caso non oltre il limite  di  cinque
          anni consecutivi,  senza  oneri  a  carico  degli  enti  di
          appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello
          Stato. 
                2. Nelle ipotesi indicate al  comma  1,  gli  attuali
          contingenti numerici eventualmente previsti dai  rispettivi
          ordinamenti di appartenenza  dei  soggetti  interessati  ed
          ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in  aspettativa
          retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
          non oltre  il  massimo  di  trenta  unita'  aggiuntive  per
          ciascun ordinamento. 
                3.  Per  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
          contabili e per gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,
          nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
          apicale  delle  regioni,  delle  province,   delle   citta'
          metropolitane  e  dei   comuni,   gli   organi   competenti
          deliberano il collocamento fuori  ruolo  o  in  aspettativa
          retribuita,  ai  sensi  di  quanto   disposto   dai   commi
          precedenti, fatta salva  per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare motivate e  specifiche  ragioni  ostative  al  suo
          accoglimento. 
                4. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  in
          materia di programmazione delle  assunzioni  del  personale
          delle amministrazioni pubbliche.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127: 
                «Art. 17. - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta 
                (Omissis).».