101. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n.
221, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto, »
sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».
102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui
all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e'
incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le priorita' di intervento per le unita'
navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al
presente comma.
103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia
alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita' ad essa
strumentali e' assegnato all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
104. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico
d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti
universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma
103.
105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti
annuali di cui al comma 103 puo' essere destinata ad oneri di
carattere generale connessi alle attivita' di completamento della
carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi
scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese
occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi
al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta
geologica d'Italia.
106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA,
prima di avviare le attivita' di completamento della carta geologica
ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora
coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i
lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il
completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste
dal comma 103.
107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica
amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante
dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi
autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020,
all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento,
di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia
elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio
destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno
due veicoli.
108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche
amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali
svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonche' le Forze di
polizia.
109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le
amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e
di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto
passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente
legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di
autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo
del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano
iscritte al Registro elettronico nazionale.
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare,
nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto
passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di
trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a
motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al
predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro
cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime
tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti
de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entita' dei
contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa
tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun
veicolo, e' differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del
nuovo veicolo.
117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati le modalita' e i termini di
presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione
delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche
al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonche' le
modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle
domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti
relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica
maggiormente inquinanti.
118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli
immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e
predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e'
riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito,
nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per
il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori
disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i
limiti di cui al presente comma.
119. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel
contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo
sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre
2016, n. 204, e' istituito il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella citta' di
Venezia.
120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui
cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio
di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si
occupano di vulnerabilita' e resilienza nonche' contribuisce alla
definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla
mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti
climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione sostenibile
dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla
salvaguardia della citta' di Venezia. Il Centro di studio e di
ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del
contributo delle universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU -
Venice International University e degli istituti di ricerca in
materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del Consorzio
Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche
inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della societa'
Thetis Spa e puo' realizzare partnership con i principali organismi
di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso
dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di
studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
121. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020,
per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre
1984, n. 798.
122. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il
reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali
strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma
32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito Fondo
per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite
massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del Fondo di cui
al presente comma.
124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i
disagi derivanti dalla condizione di insularita', e assicurare la
continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e'
riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e
per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 126. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro per l'anno 2020.
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini
residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in
almeno una delle seguenti categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della
Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000
euro;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non
superiore a 20.000 euro.
126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative del nuovo regime
tariffario con particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalita' e ai termini del rimborso dell'importo
differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale
applicata ai soggetti di cui al comma 125.
127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «
1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 3.375 milioni ».
128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola
nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31
dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo
svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel
limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale
dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal
contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a
legislazione vigente ».
129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia,
di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa per un ulteriore
importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del
decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati
dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili
esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di
euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di
quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro
149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro
147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla
valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche
nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico
con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo
con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120
milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo
anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23,
comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10
milioni di euro annui.
134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento
ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la
dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al
comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile
2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita' non
prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del
fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 500 unita'.
137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel
limite delle unita' ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere, in deroga alle
ordinarie facolta' assunzionali, per il 70 per cento dei posti
disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il
rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai
sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
138. Nuove modalita' assunzionali nella qualifica di vigile del
fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi
di cui al comma 133.
139. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno
2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno
2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per
l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504
per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro
21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di
euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031,
di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno
2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese
per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per
l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno
2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per
l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente periodo e'
ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle
particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione, ordine
pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ».
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a
euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree
professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020,
il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si
rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico
impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le
somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di
cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella
misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle
indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e,
per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la
retribuzione di posizione e di risultato delle medesime
amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le
amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del
differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in
deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di
euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la
retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio
autonomo.
144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte »
sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le
graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli
idonei non vincitori »;
b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in
corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al
comma 1 »;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento
ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini
dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».
146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
comma 145, lettera c).
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie
dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino
al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti
inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse
disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un
apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante
idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono
utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione »
sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione
».
150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse.
151. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di
efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia
costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della
sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici
marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita dalla
seguente:
« a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per
l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per
l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ».
152. All'articolo 585, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da
h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:
« h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ».
153. Ai fini del comma 151 e' autorizzata la spesa di euro
1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro
3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro
6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro
6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro
6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro
6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro
6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro
7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui
ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e'
autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023,
131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a
decorrere dal 2026.
155. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo
indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente,
fino a cinquanta unita' di personale di livello non dirigenziale da
inquadrare nel limite di ventotto unita' nella III area funzionale,
posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita' nella II area
funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi
concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo
scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. Le assunzioni
di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non
anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere
dall'anno 2021.
156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete
autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica
altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; » sono soppresse.
157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede
all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a
seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
158. Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine
di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione
e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la
percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di
livello dirigenziale non generale da conferire al personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle
facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per
cento.
159. Per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio e
vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media
e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica
della qualita' dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento
degli stessi e' assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in
servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al
comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio
2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di
lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali
sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici
ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, puo' essere
riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu'
favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti
collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' e nelle misure
previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».
161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
« h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione
a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga
dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30
milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le
proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31
dicembre 2020 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della
responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui
all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita'
per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »;
b) all'articolo 47:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato,
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il
relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet
dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in
carico al responsabile della pubblicazione consistente nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro
trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di
risultato, entro trenta giorni dal percepimento »;
3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».
164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno e' autorizzato, a
decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione
organica, ad assumere 130 unita' nella qualifica iniziale di accesso
alla carriera prefettizia.
165. Per l'attuazione del comma 164, e' autorizzata la spesa di
euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di
euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere
dall'anno 2024.
166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze
di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura,
nonche' la realizzazione dei compiti in materia di analisi e
valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della spesa
pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al
fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero
medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono
incrementati di una unita', da destinare a funzioni di consulenza,
studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale,
e' rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello
generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno
2020.
167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15
marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria
pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di
cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, in
coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia
nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le
politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25
ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Le
disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dagli
enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019,
presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ».
169. Per l'attuazione del comma 168 e' autorizzata la spesa di
5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite
all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
all'erario.
170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato e' aumentata
di quindici unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n.
103, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le
conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato
generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in
materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche' ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno
2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno
2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno
2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno
2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno
2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere
dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come
modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di venticinque unita' di personale non
dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, e'
autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita'
appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unita'
appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici
unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri
derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445
euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021,
si provvede ai sensi del comma 174.
172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello
Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo,
possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto,
individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti
di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello
Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato
per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono
collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico
sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle
funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli
incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi
ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento
dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo
di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle
missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni
dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla
Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse
all'attivita' difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione
europea. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a
173 e' autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno
2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno
2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno
2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno
2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno
2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a
decorrere dall'anno 2030.
175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «
sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 »
e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le
parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».
176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i
commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi
pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito
d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel
limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
al primo periodo, dopo le parole: « delle societa' sportive
dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni
sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita'
di ripartizione delle risorse disponibili ».
181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile
ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla
normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le societa' sportive
femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo,
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su
base annua.
182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo
15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla
societa' Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri e le modalita' di gestione delle risorse
assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita'
individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le
procedure in corso.
183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019
e 2020 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021,
i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo
precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».
184. Al fine di sostenere piu' efficacemente il processo di
transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e
sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito
dell'economia circolare e della sostenibilita' ambientale, e
l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle
tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e
digitale, nonche' di razionalizzare e stabilizzare il quadro
agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e' ridefinita
la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale
Impresa 4.0.
185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato e' riconosciuto un
credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi
188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni
agevolabili.
186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono
escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza
continuita' aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che
abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d'imposta, la fruizione del beneficio spettante e' comunque
subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati
all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei
coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote
inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei
beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n.
208, nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre
agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali
all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli
indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili
pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni.
189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi
nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per cento del
costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e
nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti
oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi
nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per
cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a
700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi
sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto
allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota
imputabile per competenza.
191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in
cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli
investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a
quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al
comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per
gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui
l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione e'
comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la
parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine
di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e
l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190,
anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati
al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio
della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta
agevolabile. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al periodo
precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a
titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate
all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito
d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria
base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta
eventualmente gia' utilizzato in compensazione deve essere
direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e
36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti
sostitutivi.
194. Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle
stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti
effettuati dagli esercenti arti e professioni.
195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione
dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti
previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a
produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da
un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche
tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati
allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione
non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo
precedente puo' essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma
188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione
ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia
stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per
i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi
189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in
relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo
ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste
dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
197. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre
attivita' innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta alle
condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito
d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attivita'
ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le
imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita'
aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono,
inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la
fruizione del beneficio spettante e' comunque subordinata alla
condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri
contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della
determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono
considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici
titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati
nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente
all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali
operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato
presso un'universita' italiana o estera o in possesso di una laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la
classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di
ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del
credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o
di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali
mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per
l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel
limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni
siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive
dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle
altre spese imputabile alle sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad
oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con
universita' e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello
Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti
appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si
applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali.
La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo
periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre
strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese
previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i
soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita'
di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano
fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico
europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche
in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, nel limite massimo
complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attivita'
inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili
a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza
stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali
derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo
stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle
spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle
spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle
maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti
siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o
con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione
di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento
delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di
ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti
indicati alla lettera c).