art. 1 (commi 101-200)
  101. All'articolo 56, comma 7, della legge  28  dicembre  2015,  n.
221, dopo le parole: « edifici pubblici  contaminati  da  amianto,  »
sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ». 
  102. Il Fondo per la progettazione preliminare e  definitiva  degli
interventi di  bonifica  di  beni  contaminati  da  amianto,  di  cui
all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015,  n.  221,  e'
incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,  2021
e 2022. Il  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con  proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le priorita' di intervento per le unita'
navali da  bonificare,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  cui  al
presente comma. 
  103. Per il completamento della carta geologica ufficiale  d'Italia
alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita' ad  essa
strumentali e' assegnato all'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  104. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di  cui  al
comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio  geologico
d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti
universitari e  con  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)
mediante la stipula di convenzioni ai sensi  dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma
103. 
  105. Una quota non superiore al  5  per  cento  degli  stanziamenti
annuali di cui al  comma  103  puo'  essere  destinata  ad  oneri  di
carattere generale connessi alle  attivita'  di  completamento  della
carta geologica  ufficiale  d'Italia  e  all'acquisto  di  apparecchi
scientifici  e  materiali  di  documentazione,  nonche'  alle   spese
occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi
al rilevamento, all'aggiornamento e alla  pubblicazione  della  carta
geologica d'Italia. 
  106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA,
prima di avviare le attivita' di completamento della carta  geologica
ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le  aree  non  ancora
coperte dalla nuova cartografia CARG  allo  scopo  di  programmare  i
lavori,  per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,   per   il
completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste
dal comma 103. 
  107.  Al  fine  di  promuovere,  anche   attraverso   la   pubblica
amministrazione,  la  riduzione  dell'impatto  ambientale   derivante
dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni  di
cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo  dei  relativi
autoveicoli  in  dotazione,  a  procedere,  dal  1°   gennaio   2020,
all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per  cento,
di veicoli adibiti al  trasporto  su  strada  alimentati  ad  energia
elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di  bilancio
destinate a tale tipologia  di  spesa.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di  almeno
due veicoli. 
  108.  Ai  fini  di   cui   alla   presente   legge   le   pubbliche
amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, i servizi sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali
svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonche' le Forze  di
polizia. 
  109. All'attuazione delle misure di cui  ai  commi  107  e  108  le
amministrazioni di cui al  comma  108  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di  20  milioni  di
euro per l'anno 2021. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede, quanto a  3,8  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36  della
legge 5 agosto 1978, n. 457,  e,  quanto  a  16,2  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di  cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
  111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di  14  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. 
  112. Il Fondo di parte corrente di cui  al  comma  5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
ridotto di 14 milioni per l'anno 2021. 
  113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su  strada  e
di  ridurre  gli  effetti  climalteranti  derivanti   dal   trasporto
passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente
legislazione  per  gli  investimenti  da  parte  delle   imprese   di
autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020, da  destinare,  nel  rispetto  della  normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo
del parco veicolare delle  imprese  attive  sul  territorio  italiano
iscritte al Registro elettronico nazionale. 
  114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a  finanziare,
nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche  ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18
giugno 2009, gli investimenti  avviati  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge fino al 30  settembre  2020  e
finalizzati  alla  radiazione,  per  rottamazione,  dei   veicoli   a
motorizzazione  termica  fino  a  euro  IV,  adibiti   al   trasporto
passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria  M2  o  M3,  con
contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di
autoveicoli, nuovi  di  fabbrica,  adibiti  ai  predetti  servizi  di
trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano    (CNG),    gas    naturale    liquefatto    (GNL),    ibrida
(diesel/elettrico)   ed   elettrica   (full   electric)   ovvero    a
motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI  di  cui  al
predetto regolamento (CE) n. 595/2009. 
  115. I  contributi  di  cui  al  comma  113  sono  erogati  fino  a
concorrenza  delle  risorse  disponibili  ed  e'  esclusa   la   loro
cumulabilita'  con  altre  agevolazioni,   relative   alle   medesime
tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di  aiuti
de  minimis  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  116. Fermo restando quanto previsto dal comma  115,  l'entita'  dei
contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri,  compresa
tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000  per  ciascun
veicolo, e' differenziata in ragione della  categoria  M2  o  M3  del
nuovo veicolo. 
  117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i  termini  di
presentazione delle domande di contributo, i criteri  di  valutazione
delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile,  anche
al fine di garantire il rispetto del  limite  di  spesa,  nonche'  le
modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione  delle
domande assicurano la priorita' del finanziamento degli  investimenti
relativi alla  sostituzione  dei  veicoli  a  motorizzazione  termica
maggiormente inquinanti. 
  118.  Al  fine  di  incrementare  il  livello  di  sicurezza  degli
immobili,  per  le  spese  documentate  relative  all'acquisizione  e
predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo,  e'
riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito,
nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e  le
procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma  e  per
il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori
disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i
limiti di cui al presente comma. 
  119. Al fine  di  assicurare  la  piena  adesione  dell'Italia  nel
contrasto  ai  cambiamenti  climatici  e  nel  favorire  lo  sviluppo
sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla  legge  4  novembre
2016, n.  204,  e'  istituito  il  Centro  di  studio  e  di  ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici, con sede  nella  citta'  di
Venezia. 
  120.  Il  Centro  di  studio  e  di  ricerca   internazionale   sui
cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il  patrimonio
di conoscenze  maturate  dai  soggetti  pubblici  e  privati  che  si
occupano di vulnerabilita' e  resilienza  nonche'  contribuisce  alla
definizione di strategie nazionali, mediante studi e  ricerche  sulla
mitigazione,  sulla  resilienza  e  sull'adattamento  ai  cambiamenti
climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione  sostenibile
dei sistemi sociali e ambientali, con  particolare  riferimento  alla
salvaguardia della citta' di  Venezia.  Il  Centro  di  studio  e  di
ricerca  internazionale  sui  cambiamenti  climatici  si  avvale  del
contributo delle universita' veneziane di Ca' Foscari,  Iuav,  VIU  -
Venice International  University  e  degli  istituti  di  ricerca  in
materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del  Consorzio
Venezia nuova e del Consorzio per  il  coordinamento  delle  ricerche
inerenti al sistema lagunare di Venezia  (Corila)  e  della  societa'
Thetis Spa e puo' realizzare partnership con i  principali  organismi
di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata  la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso
dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del  Centro  di
studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. 
  121. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020,
per la prosecuzione degli interventi di cui alla  legge  29  novembre
1984, n. 798. 
  122. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  123. Al  fine  di  favorire  gli  investimenti  in  beni  materiali
strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano  il
reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
per i  soggetti  che  effettuano  investimenti  in  beni  immateriali
strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B  annesso  alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma
32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito Fondo
per gli  investimenti  innovativi  delle  imprese  agricole,  con  la
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite
massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,
sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del Fondo di  cui
al presente comma. 
  124. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che  consenta  di  ridurre  i
disagi derivanti dalla condizione di  insularita',  e  assicurare  la
continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi  dell'articolo  107,
paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alle categorie dei soggetti  individuati  al  comma  125  e'
riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato  da  e
per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 126. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro per l'anno 2020. 
  125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai  cittadini
residenti nel territorio della Regione siciliana e che  rientrino  in
almeno una delle seguenti categorie: 
    a) studenti universitari fuori sede; 
    b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al  di  fuori  della
Regione siciliana e con reddito lordo annuo non  superiore  a  20.000
euro; 
    d) migranti per ragioni sanitarie con  reddito  lordo  annuo  non
superiore a 20.000 euro. 
  126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative del nuovo regime
tariffario con particolare riferimento: 
    a) alla quantificazione dello sconto; 
    b)  alle  modalita'  e  ai  termini  del  rimborso   dell'importo
differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa  sociale
applicata ai soggetti di cui al comma 125. 
  127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle  seguenti:  «
1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite  dalle
seguenti: « 3.375 milioni ». 
  128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.
178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  « 1-bis. Per  le  specifiche  esigenze  di  tutoraggio,  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31
dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e  continuativa
per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo
svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 
  1-ter. Agli oneri relativi  all'attuazione  del  comma  1-bis,  nel
limite  massimo  di  990.000  euro   annui,   la   Scuola   nazionale
dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal
contributo  finanziario   ordinario   dello   Stato   disponibile   a
legislazione vigente ». 
  129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni  di
lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia,
di cui all'articolo  16  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la  spesa  per  un  ulteriore
importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  130.  Il  pagamento  dei  compensi  per   prestazioni   di   lavoro
straordinario di cui al  comma  129,  nelle  more  dell'adozione  del
decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo  comma,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i  limiti  massimi  fissati
dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente. 
  131.  Al  fine  di  fronteggiare  imprevedibili  e  indilazionabili
esigenze di servizio del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  le
risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro  straordinario
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate  di  2  milioni  di
euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  132. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalita'  e   del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato  fino  al  31  dicembre  2020,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi  sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita'  di  personale  delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.   125.   Per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
149.973.488 per l'anno  2020,  con  specifica  destinazione  di  euro
147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e per il personale di cui al comma  75  dell'articolo
24  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  133. Allo scopo di  adottare  provvedimenti  normativi  volti  alla
valorizzazione del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  anche
nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento  economico
con quello del personale delle  Forze  di  polizia,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito  fondo
con una dotazione di 65  milioni  di  euro  nell'anno  2020,  di  120
milioni di euro nell'anno 2021 e di  165  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal  medesimo
anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma  1328,  primo  periodo,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  23,
comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10
milioni di euro annui. 
  134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «  2018,  2019  e  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « 2018,  2019  e  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ». 
  135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al  miglioramento
ed  efficientamento  delle  politiche  di  bilancio  e  fiscali,   la
dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze  di  cui  al
comma 7 dell'articolo  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di  1  milione  di
euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  136. Al fine di garantire gli standard operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile
2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita'  non
prima del 1° ottobre  di  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  ruolo  dei  vigili  del
fuoco, di cui alla tabella  A  allegata  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 500 unita'. 
  137. Contestualmente agli incrementi di cui  al  comma  136  e  nel
limite delle unita' ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e'  autorizzato  ad  assumere,  in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali,  per  il  70  per  cento  dei  posti
disponibili, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del  concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco,  indetto  con  decreto  del
Ministero dell'interno 18 ottobre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,  per  il
rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco. 
  138. Nuove modalita' assunzionali nella  qualifica  di  vigile  del
fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi
di cui al comma 133. 
  139.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma   136   e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per  l'anno
2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno
2022, di euro 9.586.710 per  l'anno  2023,  di  euro  13.933.077  per
l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di  euro  21.580.504
per l'anno  2026,  di  euro  21.732.469  per  l'anno  2027,  di  euro
21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per  l'anno  2029,  di
euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno  2031,
di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di  euro  22.067.875  per  l'anno
2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034. 
  140.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese  le  spese
per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000  euro  per
l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000  euro  per  l'anno
2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per  l'anno  2024  e
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «   Per
l'annualita'  2020,  il  fondo  di  cui  al  precedente  periodo   e'
ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle
particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione,  ordine
pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ». 
  142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  141,  pari  a
euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della  legge  27
dicembre 2002, n. 289. 
  143. Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
trattamenti economici accessori del personale appartenente alle  aree
professionali  e  del  personale  dirigenziale  dei   Ministeri,   e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020,
il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi
con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  si
rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del  pubblico
impiego precedenti  al  triennio  contrattuale  2019-2021,  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente  periodo,  le
somme iscritte nel conto dei  residui  sul  fondo  da  ripartire  per
l'attuazione dei contratti del personale dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di
cui al primo periodo. Le risorse  del  fondo  sono  destinate,  nella
misura  del  90  per  cento,  alla  graduale   armonizzazione   delle
indennita' di amministrazione del personale  appartenente  alle  aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne  il  differenziale  e,
per  la  restante  parte,  all'armonizzazione  dei   fondi   per   la
retribuzione   di   posizione   e   di   risultato   delle   medesime
amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
provvede  alla  ripartizione  delle  risorse   del   fondo   tra   le
amministrazioni di cui al primo  periodo  per  il  finanziamento  del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto  anche  del
differenziale dei trattamenti di cui  al  precedente  periodo  e,  in
deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alla  conseguente  rideterminazione  delle  relative  indennita'   di
amministrazione.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   a
decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigenziale  di  5  milioni  di
euro annui e il fondo per la  retribuzione  di  posizione  e  per  la
retribuzione di risultato del personale di livello  dirigenziale  non
generale  di  2  milioni  di  euro  annui,  a  valere  sulle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel  proprio  bilancio
autonomo. 
  144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari  a  80
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « e le tracce  delle  prove  scritte  »
sono sostituite dalle seguenti: «  ,  le  tracce  delle  prove  e  le
graduatorie finali,  aggiornate  con  l'eventuale  scorrimento  degli
idonei non vincitori »; 
    b) al comma 2, le parole: «  aggiornato  l'elenco  dei  bandi  in
corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al
comma 1 »; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis  assicurano,  tramite
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio   dei   ministri,   la   pubblicazione   del   collegamento
ipertestuale  dei  dati  di  cui  al  presente  articolo,   ai   fini
dell'accessibilita'  ai  sensi  dell'articolo   4,   comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ». 
  146. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
previo parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' attuative delle  disposizioni  di  cui  al
comma 145, lettera c). 
  147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le  graduatorie
dei concorsi pubblici, fatti salvi i  periodi  di  vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 
    a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino
al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti
inseriti nelle graduatorie, di corsi di  formazione  e  aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' ed economicita'  e  utilizzando  le  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  e  previo  superamento  di  un
apposito  esamecolloquio  diretto   a   verificarne   la   perdurante
idoneita'; 
    b) le graduatorie approvate negli anni  dal  2012  al  2017  sono
utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
    c)  le  graduatorie  approvate  negli  anni  2018  e  2019   sono
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. 
  148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 
  149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla  data  di  pubblicazione  »
sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione
». 
  150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse. 
  151. Al fine di adeguare gli standard operativi  ed  i  livelli  di
efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia
costiera per far fronte agli accresciuti  compiti  a  garanzia  della
sicurezza,  anche  ambientale,  della  navigazione  e  dei   traffici
marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita  dalla
seguente: 
    « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,  3.730  per
l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120  per
l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ». 
  152. All'articolo 585, comma 1, del codice 
  di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le  lettere  da
h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti: 
    « h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; 
    h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79; 
    h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59; 
    h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39; 
    h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19; 
    h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29; 
    h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99; 
    h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69; 
    h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39; 
    h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09; 
    h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; 
    h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99; 
    h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59; 
    h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19; 
    h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ». 
  153. Ai fini  del  comma  151  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro
3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro
6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro
6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro
6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro
6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro
6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro
7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036. 
  154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e'
autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro  nel  2023,
131.040 euro nel 2024,  174.720  euro  nel  2025  e  218.400  euro  a
decorrere dal 2026. 
  155.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
vigilanza  sui  concessionari  della  rete  autostradale,  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012,  n.  14,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  autorizzato  ad  assumere,  nell'anno  2020,  a  tempo
indeterminato, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente e nei limiti della dotazione  organica  vigente,
fino a cinquanta unita' di personale di livello non  dirigenziale  da
inquadrare nel limite di ventotto unita' nella III  area  funzionale,
posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita' nella II area
funzionale, posizione economica F2,  mediante  l'indizione  di  nuovi
concorsi,  l'ampliamento  dei  posti  messi  a  concorso  ovvero   lo
scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. Le assunzioni
di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica  non
anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e' autorizzata  la
spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere
dall'anno 2021. 
  156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine  di  assicurare  la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della  rete
autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma  5,  secondo  periodo,
del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non  si  applica
altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   esclusivamente   per   lo
svolgimento della predetta attivita'; » sono soppresse. 
  157. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  procede
all'assunzione del personale di cui al  comma  155  esclusivamente  a
seguito della cessazione dell'efficacia dei  contratti  stipulati  ai
sensi  dell'articolo  9,   comma   28,   tredicesimo   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  158. Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine
di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione
e monitoraggio delle opere  pubbliche,  nel  triennio  2020-2022,  la
percentuale stabilita al primo periodo del comma 6  dell'articolo  19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli  incarichi  di
livello dirigenziale  non  generale  da  conferire  al  personale  in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in
possesso di comprovate professionalita', con  oneri  a  valere  sulle
facolta' assunzionali del medesimo  Ministero,  e'  pari  al  12  per
cento. 
  159.  Per  il  potenziamento  delle  attivita'  di  monitoraggio  e
vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di  media
e lunga percorrenza in essere con Trenitalia  Spa,  per  la  verifica
della qualita' dei servizi erogati all'utenza e per il  miglioramento
degli stessi e' assegnata al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538. 
  160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:  «  5-bis.  Ai  dipendenti  di  ruolo  in
servizio presso gli uffici stampa delle  amministrazioni  di  cui  al
comma 1 ai quali, in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore  dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al   triennio
2016-2018, risulti applicato il  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro   giornalistico   per   effetto   di   contratti   individuali
sottoscritti  sulla  base  di   quanto   previsto   dagli   specifici
ordinamenti  dell'amministrazione  di   appartenenza,   puo'   essere
riconosciuto il mantenimento del trattamento in  godimento,  se  piu'
favorevole,  rispetto  a  quello  previsto  dai  predetti   contratti
collettivi nazionali  di  lavoro,  mediante  riconoscimento,  per  la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita'  e  nelle  misure
previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ». 
  161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  « h) per consentire il completamento delle procedure di  assunzione
a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo  1,  comma  207,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  da  concludere
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga
dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020  a  valere
sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma  1156,  lettera  g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  fino  ad  un  massimo  di  30
milioni di  euro  a  titolo  di  compartecipazione  dello  Stato.  Le
proroghe  sono  effettuate  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 23 del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,
all'articolo 36 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 259 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  e  all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ». 
  162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78,  comma  2,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  per  l'utilizzazione  di
lavoratori socialmente utili di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  sono  prorogate  al  31
dicembre 2020 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis,  costituiscono  elemento   di   valutazione   negativa   della
responsabilita' dirigenziale a  cui  applicare  la  sanzione  di  cui
all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa  di  responsabilita'
per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai  fini  della
corresponsione della retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »; 
    b) all'articolo 47: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. La sanzione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  nei
confronti del dirigente che non effettua la  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli  emolumenti  complessivi
percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica.  Nei  confronti   del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al  medesimo
articolo si applica una  sanzione  amministrativa  consistente  nella
decurtazione dal 30 al 60 per  cento  dell'indennita'  di  risultato,
ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita'
accessoria  percepita  dal  responsabile  della  trasparenza,  ed  il
relativo   provvedimento   e'   pubblicato    nel    sito    internet
dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «  2.  La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in
carico  al  responsabile  della   pubblicazione   consistente   nella
decurtazione dal 30 al 60  per  cento  dell'indennita'  di  risultato
ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per  cento  dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della  trasparenza.  La  stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non  comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso  entro
trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  le   indennita'   di
risultato, entro trenta giorni dal percepimento »; 
       3) al comma 3,  le  parole:  «  di  cui  al  comma  1  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ». 
  164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato,  a
decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente  dotazione
organica, ad assumere 130 unita' nella qualifica iniziale di  accesso
alla carriera prefettizia. 
  165. Per l'attuazione del comma 164, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di
euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere
dall'anno 2024. 
  166. Al fine di garantire l'attuazione delle  prioritarie  esigenze
di potenziamento degli  investimenti  nel  settore  dell'agricoltura,
nonche'  la  realizzazione  dei  compiti  in  materia  di  analisi  e
valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della  spesa
pubblica e delle politiche di bilancio nel settore  agricolo,  ed  al
fine di garantire la piena funzionalita'  del  Ministero  tramite  un
potenziamento delle strutture e  delle  articolazioni  del  Ministero
medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  sono
incrementati di una unita', da destinare a  funzioni  di  consulenza,
studio   e   ricerca.   Conseguentemente,   la   dotazione   organica
dirigenziale del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello  non  generale,
e' rideterminata nel numero massimo di dodici  posizioni  di  livello
generale e di sessantuno posizioni di livello  non  generale.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166,  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15
marzo 2020, il proprio regolamento di  organizzazione  e  la  propria
pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le  modalita'  di
cui all'articolo 4-bis del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 
  168.  Al  fine  di  accelerare   il   processo   di   potenziamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  in
coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla  Strategia
nazionale per la valorizzazione dei  beni  confiscati  attraverso  le
politiche  di  coesione,  approvata   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018  del  25
ottobre 2018, all'articolo 113-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «  Le
disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  al  personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dagli
enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019,
presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ». 
  169. Per l'attuazione del comma 168  e'  autorizzata  la  spesa  di
5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,   mediante   corrispondente
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera  a),  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
all'erario. 
  170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato e'  aumentata
di quindici unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979,  n.
103, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per  le
conseguenti  assunzioni,  disciplinate  con   decreto   dell'Avvocato
generale dello Stato, sono disposte anche in  deroga  ai  vincoli  in
materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,  nonche'  ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui  al  presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a  471.452  euro  per  l'anno
2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro  per  l'anno
2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro  per  l'anno
2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro  per  l'anno
2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro  per  l'anno
2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere
dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174. 
  171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio  2006,  come
modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e'  incrementata  di  venticinque  unita'  di  personale  non
dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, e'
autorizzata ad assumere, a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita
procedura concorsuale, un contingente  di  personale  di  due  unita'
appartenenti all'Area III, fascia  retributiva  F3,  di  otto  unita'
appartenenti all'Area III,  fascia  retributiva  F1,  e  di  quindici
unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva  F2.  Agli  oneri
derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari  a  253.445
euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere  dall'anno  2021,
si provvede ai sensi del comma 174. 
  172. Al fine di supportare l'Agente  del  Governo  a  difesa  dello
Stato italiano dinanzi alla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,
possono  essere  nominati  esperti,  nel  numero  massimo  di   otto,
individuati tra  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
professori universitari, ricercatori a tempo determinato,  assegnisti
di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello
Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale  dello  Stato
per un periodo non superiore  a  un  triennio,  rinnovabile,  e  sono
collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico
sia a  tempo  parziale  e  consenta  il  normale  espletamento  delle
funzioni  dell'ufficio  di  appartenenza.  Per  l'espletamento  degli
incarichi di cui al  presente  comma  spetta,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, un compenso da  determinare  all'atto  del  conferimento
dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato  al  tipo
di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. 
  173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri  derivanti  dalle
missioni  e  dalle  consulenze  tecniche   connesse   alle   funzioni
dell'Agente del Governo a difesa dello Stato  italiano  dinanzi  alla
Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  e  dalle  missioni  connesse
all'attivita' difensiva presso  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di  200.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020. 
  174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  170  a
173 e' autorizzata la spesa massima  di  euro  1.244.897  per  l'anno
2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno
2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno
2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno
2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno
2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514  annui  a
decorrere dall'anno 2030. 
  175. Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 
      2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le  parole:  «
sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 »
e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi; 
      3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 
      2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno  2018  »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le
parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ». 
  176. All'articolo 10 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  i
commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati. 
  177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi  di  manutenzione  e  restauro  di  impianti  sportivi
pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove   strutture   sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020. 
  178. Per i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  il  credito
d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo,  nel
limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e non rileva  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  177  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019. 
  180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96,
al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  delle  societa'   sportive
dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: «  delle  associazioni
sportive dilettantistiche e degli enti di promozione  sportiva,  »  e
dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «  Con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita'
di ripartizione delle risorse disponibili ». 
  181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport  femminile
ed estendere alle atlete  le  condizioni  di  tutela  previste  dalla
normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le societa'  sportive
femminili che stipulano con le atlete contratti di  lavoro  sportivo,
ai sensi degli articoli 3 e 4 della  legge  23  marzo  1981,  n.  91,
possono richiedere, per gli anni 2020, 2021  e  2022,  l'esonero  dal
versamento  del  100  per  cento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su
base annua. 
  182. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo
15 del decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,  n.  9,  trasferite  alla
societa' Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  sono  trasferite  su  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri  e  le  modalita'  di  gestione  delle  risorse
assegnate all'Ufficio per lo  sport,  nel  rispetto  delle  finalita'
individuate dall'articolo 15, comma 2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
medesimo decreto-legge 25 novembre  2015,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,  facendo  salve  le
procedure in corso. 
  183. All'articolo 1, comma 44, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019
e 2020 »; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno  2021,
i redditi dominicali e  agrari  dei  soggetti  indicati  nel  periodo
precedente,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  concorrono  alla
formazione della base imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ». 
  184. Al  fine  di  sostenere  piu'  efficacemente  il  processo  di
transizione digitale delle imprese, la spesa  privata  in  ricerca  e
sviluppo   e   in   innovazione   tecnologica,   anche    nell'ambito
dell'economia  circolare  e  della   sostenibilita'   ambientale,   e
l'accrescimento  delle  competenze  nelle   materie   connesse   alle
tecnologie  abilitanti  il  processo  di  transizione  tecnologica  e
digitale,  nonche'  di  razionalizzare  e  stabilizzare   il   quadro
agevolativo di riferimento in  un  orizzonte  temporale  pluriennale,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e'  ridefinita
la disciplina degli incentivi fiscali previsti  dal  Piano  nazionale
Impresa 4.0. 
  185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al  31
dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che  entro
la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari  al  20  per  cento  del  costo  di   acquisizione,   effettuano
investimenti  in  beni  strumentali  nuovi  destinati   a   strutture
produttive ubicate nel territorio  dello  Stato  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai  commi
188,  189  e  190  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di   beni
agevolabili. 
  186.  Possono  accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le  imprese
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili
organizzazioni di soggetti  non  residenti,  indipendentemente  dalla
forma  giuridica,  dal  settore  economico  di  appartenenza,   dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del  reddito.  Sono
escluse le imprese in stato di liquidazione  volontaria,  fallimento,
liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza
continuita' aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio
decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali  o  che
abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di  tali
situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di  sanzioni
interdittive  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al  credito
d'imposta,  la  fruizione  del  beneficio   spettante   e'   comunque
subordinata  alla  condizione  del  rispetto  delle  normative  sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun  settore  e  al
corretto adempimento degli  obblighi  di  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
  187. Sono agevolabili gli  investimenti  in  beni  materiali  nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei  beni  indicati
all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio  1989,  recante  la  tabella  dei
coefficienti di ammortamento ai  fini  fiscali,  stabilisce  aliquote
inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle  costruzioni,  dei
beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28  dicembre  2015,  n.
208,  nonche'  dei  beni  gratuitamente  devolvibili  delle   imprese
operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle
telecomunicazioni,  della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di
scarico e della raccolta e  smaltimento  dei  rifiuti.  Sono  inoltre
agevolabili gli investimenti in beni  immateriali  nuovi  strumentali
all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come  integrato  dall'articolo  1,  comma  32,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi  da  quelli
indicati nei commi 189 e 190, il credito  d'imposta  e'  riconosciuto
nella  misura  del  6  per  cento  del  costo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di  costi  ammissibili
pari a 2 milioni di euro. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto  dal
locatore per l'acquisto dei beni. 
  189.  Per  gli  investimenti  aventi  a  oggetto  beni   ricompresi
nell'allegato A annesso alla legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per  cento  del
costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni  di  euro,  e
nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti
oltre i 2,5 milioni di euro,  e  fino  al  limite  massimo  di  costi
complessivamente ammissibili pari a  10  milioni  di  euro.  Per  gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. 
  190.  Per  gli  investimenti  aventi  ad  oggetto  beni  ricompresi
nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  15  per
cento del costo, nel limite  massimo  di  costi  ammissibili  pari  a
700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese  per  servizi
sostenute in relazione all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto
allegato B mediante  soluzioni  di  cloud  computing,  per  la  quota
imputabile per competenza. 
  191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  in
cinque  quote  annuali  di  pari  importo  ridotte  a  tre  per   gli
investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo  a
quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al
comma  188,  ovvero  a  decorrere  dall'anno  successivo   a   quello
dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del  comma  195  per
gli investimenti di  cui  ai  commi  189  e  190.  Nel  caso  in  cui
l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo
d'imposta successivo a quello  della  loro  entrata  in  funzione  e'
comunque possibile iniziare a fruire del  credito  d'imposta  per  la
parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al  solo  fine
di consentire al Ministero dello sviluppo economico di  acquisire  le
informazioni necessarie per valutare  l'andamento,  la  diffusione  e
l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e  190,
anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati
al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali  misure  effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito
decreto direttoriale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio
della  comunicazione  in  relazione  a  ciascun   periodo   d'imposta
agevolabile.  Il  credito  d'imposta  non  puo'  formare  oggetto  di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. 
  192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  periodo
precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 
  193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati  sono  ceduti  a
titolo oneroso  o  sono  destinati  a  strutture  produttive  ubicate
all'estero, anche se appartenenti allo stesso  soggetto,  il  credito
d'imposta e' corrispondentemente ridotto  escludendo  dall'originaria
base di calcolo il  relativo  costo.  Il  maggior  credito  d'imposta
eventualmente  gia'   utilizzato   in   compensazione   deve   essere
direttamente  riversato  dal  soggetto  entro  il  termine   per   il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi  dovuta  per  il  periodo
d'imposta  in  cui  si  verifichino  le   suddette   ipotesi,   senza
applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1,  commi  35  e
36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di  investimenti
sostitutivi. 
  194. Il credito d'imposta di cui  al  comma  188  si  applica  alle
stesse condizioni e  negli  stessi  limiti  anche  agli  investimenti
effettuati dagli esercenti arti e professioni. 
  195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si  avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del
beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione
dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle
disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione  agli  investimenti
previsti dai commi 189 e  190,  le  imprese  sono  inoltre  tenute  a
produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da
un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, da cui risulti che  i  beni  possiedono  caratteristiche
tecniche tali da  includerli  negli  elenchi  di  cui  ai  richiamati
allegati  A  e  B  annessi  alla  legge  n.  232  del  2016  e   sono
interconnessi al sistema aziendale di  gestione  della  produzione  o
alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di  acquisizione
non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui  al  periodo
precedente puo' essere adempiuto attraverso  una  dichiarazione  resa
dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano: 
    a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati  nel  comma
188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020,  in  relazione
ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il  relativo  ordine  sia
stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,  per
i quali resta  ferma  l'agevolazione  prevista  dall'articolo  1  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
    b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati  nei  commi
189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il  31  dicembre  2020,  in
relazione ai quali entro la data del 31  dicembre  2019  il  relativo
ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il  pagamento
di acconti in misura almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, per i quali  restano  ferme  le  agevolazioni  previste
dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  197.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
184 a 195, ai fini di quanto previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2019,  per  gli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo,  in
transizione ecologica, in innovazione  tecnologica  4.0  e  in  altre
attivita' innovative,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  alle
condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. 
  199.  Possono  accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le  imprese
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili
organizzazioni di soggetti  non  residenti,  indipendentemente  dalla
forma  giuridica,  dal  settore  economico  di  appartenenza,   dalla
dimensione  e  dal  regime  fiscale  di  determinazione  del  reddito
d'impresa,  che  effettuano  investimenti  in  una  delle   attivita'
ammissibili definite nei commi  200,  201  e  202.  Sono  escluse  le
imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza   continuita'
aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, dal codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono,
inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2,  del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231.  Per  le  imprese  ammesse  al  credito  d'imposta,  la
fruizione  del  beneficio  spettante  e'  comunque  subordinata  alla
condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori. 
  200. Sono considerate attivita' di ricerca e  sviluppo  ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale  e  sviluppo  sperimentale   in   campo   scientifico   o
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della  Commissione
(2014/C 198/01) del 27  giugno  2014,  concernente  disciplina  degli
aiuti di Stato a favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  pubblicare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  dettati  i  criteri  per  la  corretta  applicazione  di   tali
definizioni, tenendo  conto  dei  principi  generali  e  dei  criteri
contenuti  nel  Manuale  di  Frascati  dell'Organizzazione   per   la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE).   Ai   fini   della
determinazione della base di  calcolo  del  credito  d'imposta,  sono
considerate  ammissibili,  nel  rispetto  delle  regole  generali  di
effettivita', pertinenza e congruita': 
    a) le spese di personale relative ai  ricercatori  e  ai  tecnici
titolari di rapporto di lavoro subordinato o  di  lavoro  autonomo  o
altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati
nelle  operazioni  di  ricerca   e   sviluppo   svolte   internamente
all'impresa,  nei  limiti  del  loro  effettivo   impiego   in   tali
operazioni. Le spese di personale relative a  soggetti  di  eta'  non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in  possesso  di  un
titolo di dottore di ricerca o  iscritti  a  un  ciclo  di  dottorato
presso un'universita' italiana o estera o in possesso di  una  laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la
classificazione  internazionale  standard   dell'educazione   (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato
a tempo  indeterminato  e  impiegati  esclusivamente  nei  lavori  di
ricerca e sviluppo, concorrono a  formare  la  base  di  calcolo  del
credito d'imposta per un importo pari  al  150  per  cento  del  loro
ammontare; 
    b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria  o
di locazione semplice e le altre spese  relative  ai  beni  materiali
mobili e ai software utilizzati nei progetti di  ricerca  e  sviluppo
anche per la  realizzazione  di  prototipi  o  impianti  pilota,  per
l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta  di  utilizzo  e  nel
limite massimo complessivo pari  al  30  per  cento  delle  spese  di
personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i  suddetti  beni
siano  utilizzati  anche  per  le  ordinarie   attivita'   produttive
dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e  delle
altre spese imputabile alle sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
    c) le spese per  contratti  di  ricerca  extra  muros  aventi  ad
oggetto il diretto svolgimento da parte del  soggetto  commissionario
delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al   credito
d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con
universita' e istituti di ricerca aventi sede  nel  territorio  dello
Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento  del  loro  ammontare.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con  imprese  o  soggetti
appartenenti  al  medesimo  gruppo   dell'impresa   committente,   si
applicano le stesse regole  applicabili  nel  caso  di  attivita'  di
ricerca e sviluppo svolte internamente  all'impresa.  Si  considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali.
La maggiorazione per le  spese  di  personale  prevista  dal  secondo
periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui  i  soggetti
neoassunti  qualificati  siano  impiegati  in  laboratori   e   altre
strutture di ricerca situati nel territorio  dello  Stato.  Le  spese
previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione  che  i
soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita'
di ricerca e sviluppo ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa  committente,  siano
fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio  economico
europeo o in  Stati  compresi  nell'elenco  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; 
    d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche
in licenza d'uso, di privative industriali relative  a  un'invenzione
industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di  prodotto   a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale,  nel  limite  massimo
complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano  utilizzate
direttamente ed esclusivamente per  lo  svolgimento  delle  attivita'
inerenti ai progetti di ricerca e  sviluppo  ammissibili  al  credito
d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono  ammissibili
a  condizione  che  derivino  da  contratti  di  acquisto  o  licenza
stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o  localizzati  in
altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  o   in   Stati   aderenti
all'accordo sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati  compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del  Ministro  delle  finanze  4
settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese  per
l'acquisto, anche in licenza d'uso,  dei  suddetti  beni  immateriali
derivanti da operazioni  intercorse  con  imprese  appartenenti  allo
stesso gruppo dell'impresa acquirente.  Si  considerano  appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da  un  medesimo  soggetto,
controllanti o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
    e) le spese per  servizi  di  consulenza  e  servizi  equivalenti
inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al  credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento  delle
spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero  delle
spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto  delle
maggiorazioni ivi previste, a condizione  che  i  relativi  contratti
siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello  Stato  o
con soggetti fiscalmente  residenti  o  localizzati  in  altri  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo
Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco  di  cui  al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
  f) le spese per materiali,  forniture  e  altri  prodotti  analoghi
impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili  al  credito
d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione
di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30  per  cento
delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di
ricerca extra muros,  del  30  per  cento  dei  costi  dei  contratti
indicati alla lettera c).