201. Sono considerate attivita' di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle
indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per
prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato
si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un
processo che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche
o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per
altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attivita' di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento
della qualita' dei prodotti e in generale le attivita' volte a
differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti
sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o
secondari, le attivita' per l'adeguamento di un prodotto esistente
alle specifiche richieste di un cliente nonche' le attivita' per il
controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti. Con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200,
sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri
contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione
della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita',
pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione
tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti
dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale
relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o
iscritti a un ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o
estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione
tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di
locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili
e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per
l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita'
produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di
ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di
innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento
da parte del soggetto commissionario delle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i
contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al
medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse
regole applicabili nel caso di attivita' di innovazione tecnologica
svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo
stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo
della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre
strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese
previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i
soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita'
di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano
fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico
europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
inerenti alle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione
che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel
territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
impiegati nelle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti
pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale
indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i
contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle
imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica,
per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal
comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del
presente comma anche in relazione alle medesime attivita' svolte in
settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione
della base di calcolo del credito d'imposta per le attivita' di
design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto
delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive
dell'impresa nello svolgimento delle attivita' di design e ideazione
estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a soggetti
di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti
dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e
innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del
credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o
di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali
mobili utilizzati nelle attivita' di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e
realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile
ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite
massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale
indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano
utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa,
si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese
imputabile alle sole attivita' di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta,
stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si
applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di
design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di
capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i
soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le
spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione
che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle
attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attivita'
innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate
alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di design e
ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano
fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico
europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili
al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i
contratti di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma 200,
il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 12 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato
ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore
a dodici mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto in
misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di
innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con
il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 10 per
cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a
condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta.
204. Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione,
subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di
certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni
necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia
delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche
in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al
comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio
della comunicazione. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del
credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione
tecnica che illustri le finalita', i contenuti e i risultati delle
attivita' ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile
aziendale delle attivita' ammissibili o del responsabile del singolo
progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per le attivita' ammissibili commissionate a
soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata
all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attivita'.
207. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento,
l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione
della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai
commi 205 e 206 nonche' sulla base della ulteriore documentazione
fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica
delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta
applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita
fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali
responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo a carico
dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei
controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in
ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita' innovative
nonche' in ordine alla pertinenza e alla congruita' delle spese
sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
208. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
209. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
concernente il credito d'imposta per investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello in corso
al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello
in corso al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti dall'anticipata
cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono
destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca,
innovazione tecnologica e altre attivita' innovative per la
competitivita' delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
210. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo
1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le
spese di formazione del personale dipendente finalizzate
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale
previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche
previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019.
211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta e'
riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e
nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie
imprese, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 40
per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di
250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura
del credito d'imposta e' comunque aumentata per tutte le imprese,
fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in
cui i destinatari delle attivita' di formazione ammissibili rientrino
nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto
svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficolta' come
definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito
d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito
d'imposta e' comunque subordinata alla condizione che l'impresa non
sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in
regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con
gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
213. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano erogate da
soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito
d'imposta, oltre alle attivita' commissionate ai soggetti indicati
nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 22 giugno 2018, anche le attivita' commissionate agli Istituti
tecnici superiori.
214. Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese
ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di
consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e
l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le
imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad
effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i
termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non puo'
formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del
consolidato fiscale.
215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la
stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o
territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente,
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non piu'
necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
216. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito
d'imposta disposto dal comma 210, e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014
provvede il Ministero dello sviluppo economico.
218. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».
219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative
agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata,
ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino
interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre
il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i
requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato
B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali
ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi
3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni gia' previste dalla
legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione
energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e
di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno
2030.
225. All'articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
« 3-bis. Per le attivita' dirette alla commercializzazione di
piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori
agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile,
nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri
imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito e' determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 5 per cento ».
226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 105 milioni di euro
per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari
al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e'
riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1,
comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli
investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di
rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle
micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui
all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che
effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo
di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo
periodo.
227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma
226 e' destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a
fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di
programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e
dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono
rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul
finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini
dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi
agevolabili rispetto alle finalita' di cui al presente comma, nonche'
la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal
fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano
utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano
nelle disponibilita' complessive della misura.
229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo
di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa in favore
delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto
delle regole di cumulo e delle intensita' massime previste dalla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo
delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione
speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un
importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalita'
generali del Fondo.
230. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione
produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la
crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012, e' incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente
comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di
situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da
attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle
precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis
del medesimo articolo 27.
231. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per
l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al
presente comma, il Ministero dello sviluppo economico puo' definire,
con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al
raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente
destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate
al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei
fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono
essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a
carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e
ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori
interessati.
232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala
d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale
ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di « Fondo IPCEI
», e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il sostegno
finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento
strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione
europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina
del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto
di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in
attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo
IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che
partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di
cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel
rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea
adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono
attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma
2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « all'8
per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ».
234. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022.
235. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Padova capitale
europea del volontariato 2020 » e' stanziata la somma di 500.000 euro
per l'anno 2020.
236. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 501 e' inserito il seguente:
« 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica
acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali,
utili all'esame delle domande ».
237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.
238. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 494, dopo le parole: « per atto tra vivi » sono
aggiunte le seguenti: « ; nei casi di trasferimento tra vivi
successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e
patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano
in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od
obbligazioni da questi detenute »;
b) al comma 496, dopo le parole: « del costo di acquisto, » sono
inserite le seguenti: « in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, » e dopo le parole: « inclusi gli
oneri fiscali » sono inserite le seguenti: « sostenuti anche durante
il periodo di possesso delle azioni »;
c) al comma 502-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea
documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti
requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare ».
239. Le risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari
a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da universita', enti e
istituti di ricerca pubblici e privati, e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno
2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da
iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui 0,3 milioni
di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia
di cui al comma 241.
241. Per realizzare le finalita' di cui al comma 240 e' istituita
un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca
(ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa,
tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'ANR promuove il
coordinamento delle attivita' di ricerca di universita', enti e
istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza,
incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il
sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli
obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonche' agli
obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla
produttivita' e alla competitivita' del Paese. L'ANR favorisce
altresi' l'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca,
promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a
progetti e iniziative europee e internazionali.
242. L'ANR, in particolare:
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in
Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri,
altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione
sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare
iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale,
selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori
pratiche internazionali;
b) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca, tenendo conto dei
risultati dell'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle
competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di
incrementare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza del
finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche
del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, nonche' per attrarre finanziamenti provenienti dal
settore privato;
c) definisce un piano di semplificazione delle procedure
amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per
l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.
243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo,
il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
244. Il direttore e' scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Il comitato direttivo e' composto da otto membri, scelti:
uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della
salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno
dall'Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato
direttivo deve assicurare la parita' di genere.
245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in
carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda
conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con
pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati,
operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralita' di
aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi,
preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La
commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e' composta da cinque membri di alta
qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal presidente del Consiglio
direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per
la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European
Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation.
Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione
di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
246. Il direttore presiede il comitato direttivo, e' il legale
rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile e svolge
gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
247. Il comitato scientifico e' composto da cinque membri nominati
dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi,
preventivamente selezionati da parte di una commissione di
valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalita',
specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi
effettuate sulla comunita' scientifica nazionale e internazionale,
nonche' nel rispetto del criterio di adeguata rappresentativita' e
avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalita'
per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione
sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del
comitato scientifico deve assicurare la parita' di genere garantendo
una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45
per cento.
248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di
liberta' e autonomia della ricerca scientifica ed e' sentito dal
comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attivita' di ricerca
dell'Agenzia nonche' su ogni questione che ritenga di sottoporgli.
Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto
dell'Agenzia.
249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma
126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gia' confluite nel fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla
contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza
ulteriore vincolo di destinazione.
250. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un membro
effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro
supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo
amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano
in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' approvato lo statuto dell'Agenzia che ne
disciplina le attivita' e le regole di funzionamento. Il decreto di
cui al presente comma definisce altresi' la dotazione organica
dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unita' complessive
di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonche' i compensi spettanti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al
personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
252. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione
alternative in materia amministrativo-contabile e le modalita' di
attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano
di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti
per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del
presente comma.
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi
spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito
dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il
coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme
assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390
milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.
254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita'
politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e
aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
255. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione
collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato » per l'incremento
della retribuzione di posizione di parte variabile e della
retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla
lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125,
della medesima legge e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al
fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti
in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni
di euro per l'anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti
in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della
legge 29 maggio 2017, n. 71, nonche' in materia di insegnamento
dell'educazione al rispetto e della parita' dei sessi per
sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del
contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
257. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro
2 milioni per l'anno 2020.
258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di
edilizia scolastica, e' destinata quota parte, pari a 10 milioni di
euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia' assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualita' 2023.
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di
progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di
progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo
le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle
soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture
e i servizi.
260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di
edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro
trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi,
e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo.
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative
di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini
previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione
di scuole, nonche' in favore di progetti finanziati solo parzialmente
con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della
richiamata normativa.
262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche
per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con
riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' definito un piano nazionale di interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico, che abbiano gia' tutti i requisiti della sicurezza
strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto
del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della
stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di
gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche' della
popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota
parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro,
assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna
delle annualita' 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto
della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la
costituzione di Energy Service Company (ESCo).
265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di euro 31 milioni per l'anno
2020.
266. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni
di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a
49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della
dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle
risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con
corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di
fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della
necessita' di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna
definitivi notificati al 31 agosto 2019.
267. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio
civile universale e di assicurare la continuita' del contingente
complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al
Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10
milioni di euro per l'anno 2020.
268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e' assegnato un
contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore
di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere
l'attivita' di ricerca e alta formazione e' altresi' assegnato, a
decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore
della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di
Trieste.
269. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali » sono sostituite dalle
seguenti: « di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di
Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la
compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da
ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano »;
b) al comma 3, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le
seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;
c) al comma 4, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le
seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;
d) il comma 4-bis e' abrogato.
270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e
del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma
587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato per
l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il
sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di
riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.
271. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020,
10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per
l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2024.
272. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: « 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
2021/2022 ».
273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al
presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma
274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee
delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio
dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze
religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum
strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonche'
di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua
ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione
sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo
interculturale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
274. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stipula,
nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con
infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti
dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, gia' operanti sul
territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i
quali siano gia' in essere, alla data di entrata in vigore della
presente legge, accordi di programma.
275. La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi
da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo
scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica
nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel
rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita'
scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicita' dell'attivita',
di verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in conformita'
alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:
a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la
successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, al Ministro della salute e al
Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attivita' svolte e
programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema
nazionale di ricerca, sul tempo e le modalita' di utilizzo delle
facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici
partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione,
nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica
nazionale;
b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere
della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di
confronto con la comunita' scientifica.
276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31
dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori
e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati
dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati
dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalita' di
attuazione delle seguenti attivita' che la Fondazione e' tenuta, tra
l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente attraverso i propri organi,
eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo
per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility
infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati
dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da
realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni
pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunita'
scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della
Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo
1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito
dell'area identificata nella convenzione;
b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le
facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a),
assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al
loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla
realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da
destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso
di cui alla lettera d);
c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca
nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai
commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilita' e
l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti
nel sistema nazionale di ricerca;
d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti
presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da
ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita',
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti
pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility
infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei
risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in
parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano
l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione
indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla
lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione
individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere
con le universita', IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani,
nonche' dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che
ne e' membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il
funzionamento della Commissione nonche' i principi e i criteri di
valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali
sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e
funzionamento della Commissione, nonche' i costi relativi alle
sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti
selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilita' dei ricercatori che
se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la
data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole e' tenuta
ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo
statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalita' di
svolgimento delle attivita' di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e
fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione
assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b),
con cadenza semestrale.
278. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato per l'importo di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
279. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 390
posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al
potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di
istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma
64, il contingente di 390 posti e' ripartito tra le regioni.
280. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il comma 5-quater e' inserito il seguente:
« 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno
superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello
Stato, e' stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al
medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso
l'ufficio scolastico della Regione siciliana e' aumentato di 119
unita' ».
281. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano
altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di coordinatore di
struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in
vigore del presente decreto ».
282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta
attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con
disabilita' e con certificazione di disturbo specifico
dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e
per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere
dall'anno 2020, e' incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le
istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli
studenti presso di esse iscritti.
283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito
derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax
area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e
per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM e' ulteriormente
incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il
predetto incremento e' ripartito tra le istituzioni AFAM statali in
proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni
contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento
del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi
252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre
1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o
con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni
organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio,
in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie
nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono
attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti.
L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma
284 non da' luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli.
286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di
digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto
degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali
previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle
attivita' informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero
dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo
prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno
2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i
limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di
bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, fermo restando il concorso della Societa' agli obiettivi di
finanza pubblica, alla Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'azionista e del
controllore analogo ».
287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018:
a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo
capitale proprio fissata all'1,3 per cento.
288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio
dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o
professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di
pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in
denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma
289.
289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare
entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di
adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso,
anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono
individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita'
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 290.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per
l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attivita' legate
all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' stanziato
su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni
2021 e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali
maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile
conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate
dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
291. I gestori di servizi di pubblica utilita' e gli operatori di
telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno
l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si
contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati
pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in
caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non
inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e
servizio idrico nonche' di fornitura nei servizi di comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in
relazione alle quali sia accertata dall'autorita' competente ovvero
debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata
autonomamente anche con modalita' telematiche, l'illegittimita' della
condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni
relative alle modalita' di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei
conguagli o di fatturazione nonche' per addebiti di spese non
giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti,
l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme
eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10
per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un
importo non inferiore a 100 euro.
293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso
delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente
addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292
attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni
successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso
non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal
riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa
dall'utente.
294. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al
corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di
fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti
a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per
l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita'
di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore
interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il
conguaglio, nelle forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non
sia stata verificata la legittimita' della condotta dell'operatore.
L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di
cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in
ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al
secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non
superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo
di indebito conguaglio »;
b) al comma 1-quinquies, le parole: « del comma 1-bis » sono
sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 1, 1-bis » e'
inserita la seguente: « , 1-bis.1 ».
295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' abrogato.
296. Al fine di favorire interventi volti al recupero del
patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la
valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per
le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di 250.000
euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il
restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli
in provincia di Torino.
297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro
per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d),
f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del
Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in
ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano
all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di
trenta unita'. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 e' incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro
5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' incrementata di
euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere
dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);
c) e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a
decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il
personale della predetta amministrazione.
299. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata, per
l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle
unita' eccedenti, un contingente massimo di 50 unita' di personale
non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.
A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e
di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
300. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti
alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per i periodi
d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per
cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000
euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5
milioni di euro per l'anno 2021 ».