301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: « 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema monistico ». 303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: « 1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ». 304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni. 305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e' stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle citta' dai movimenti franosi attuali e potenziali, e' disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due citta' dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, gia' oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati. 307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo: a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero. 308. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la societa' EAV s.r.l. e' autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonche', per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonche' per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilita' dei passeggeri con mobilita' ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo. 309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentite » e le parole: « , autorita' delegata per la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale »; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: « 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »; c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: « 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b). 10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare: a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »; d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: « 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »; e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »; f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »; g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ». 310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione territoriale »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente »; c) al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »; d) al comma 2-ter, il secondo periodo e' soppresso; e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie ». 311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. 312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti. 313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 » sono sostituite dalle seguenti: « piu' sviluppate, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »; b) al comma 63: 1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione territoriale »; 2) dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e il Ministro dell'economia e delle finanze »; 3) dopo le parole: « sette anni. » e' aggiunto il seguente periodo: « La proposta e' corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali »; c) al comma 64: 1) le parole: « procedure semplificate » sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni e semplificazioni »; 2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6 »; d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti: « 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ». 314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprieta' pubblica in zone prevalentemente montane, ove e' palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, e' riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilita' del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo. 316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e' identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo puo' essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) e' inserita la seguente: « a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli »; c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ». 317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilita', dei trasporti, della logistica e del decoro urbano. 319. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »; b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ». 320. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018 ». 321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, e' istituito il fondo denominato « Fondo "Cresci al Sud" », a sostegno della competitivita' e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attivita' produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine puo' anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre societa' interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un'apposita contabilita' speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. 324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. 325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target e' finanziato, secondo le modalita' definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni. 326. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato. 327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « alla societa' » sono sostituite dalle seguenti: « a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci »; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Al capitale della societa' di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati ». 328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attivita' a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unita' di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalita' pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023. 329. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse e' destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo. 330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita', nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza », con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020. 333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato alle attivita' del « progetto Filippide » un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020. 334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorita' giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonche' dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione e' accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia ». 335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita'. 336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e' concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attivita' sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali. 337. Al fine di garantire l'attivita' di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilita' svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT). 339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. 340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e' pari a: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) e' aumentato del 20 per cento. 341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunita' e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »; b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »; c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ». 343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »; c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ». 344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. 345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: « e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »; b) al comma 2, dopo la parola: « eter) » e' inserita la seguente: « , e-quater) ». 347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attivita' di contrasto alla poverta' educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. 348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilita' per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonche' le modalita' e le tempistiche di esposizione. 350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e' esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalita' e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349. 351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020. 353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realta' sociale contemporanea, le universita' provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere gia' esistenti. Per le finalita' del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'. 355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 e' sostituito dal seguente: « 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa ». 356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) e' abrogata e, al secondo periodo, le parole: « che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), » sono soppresse. 357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020, e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. 358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta. 359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuita' nella fruizione per i visitatori, nonche' per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito il « Fondo per il funzionamento dei piccoli musei » con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 360. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359. 361. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ». 362. A decorrere dall'anno 2020, e' autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per indennita' aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', determinate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa. 363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita' nel settore dei beni culturali. 364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali e' assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020. 366. Una quota delle risorse gia' assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 368. Al fine di sostenere e implementare le attivita' nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonche' della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attivita', anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identita' storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival ». 371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali e' istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo. 372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ». 373. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023. 374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, e' incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, e' destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale. 375. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale. 376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprieta' dello Stato all'estero. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse. 378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma « Vivere all'italiana », nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e' iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi », con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020. 380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attivita' di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche. 382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunita' locali, e' autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali. 383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonche' per favorire la riduzione del consumo di suolo, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il « Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico », con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma. 385. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, e' autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonche' per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale. 386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' garantire la continuita' nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane e' assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 387. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del « Volo turistico », con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo emana uno o piu' decreti al fine di disciplinare le modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 387. 389. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu' abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e' attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. 390. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e' attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o piu' abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. 391. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio », di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalita' e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado. 392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalita' di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo e' incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonche' i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa. 393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e' riconosciuto agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attivita' commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione e' riconosciuta prioritariamente agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. 394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. 395. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione. 396. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto. 397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa. 399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonche' per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attivita' di comunicazione, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.