301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera
diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un
contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in
prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo
periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal
seguente:
« 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve
ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio
di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal
presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi
dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i
componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a
disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce
in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle
disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate
secondo il sistema monistico ».
303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal
seguente:
« 1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre, che
il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il
genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica
per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio
sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di
riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova
diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob
statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ».
304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi
302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di
amministrazione e controllo delle societa' quotate in mercati
regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto
previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il
primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti
delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico,
storico ed artistico delle citta' dai movimenti franosi attuali e
potenziali, e' disposto un contributo di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro
il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio
idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere
a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico,
storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due citta'
dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo
sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi,
gia' oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per
frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione
Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei
due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria
provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono
autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la
promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di
lingua e cultura italiana all'estero;
b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a
favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a
favore dei Comitati degli italiani all'estero.
308. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di
risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la societa' EAV
s.r.l. e' autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come
individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano
triennale di accordo generale nonche', per la quota residua, per la
realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e
di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonche' per la
realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed
eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilita' dei
passeggeri con mobilita' ridotta, in coerenza con le misure
necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo
un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed
ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target
di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla
seguente: « sentite » e le parole: « , autorita' delegata per la
coesione » sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione
territoriale »;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di
cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui
alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di
coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre
2021 »;
c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
« 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti
nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del
CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »;
d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
« 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia
per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle
amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi
di cooperazione con le medesime amministrazioni »;
e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »;
f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono
inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »;
g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono
inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».
310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione
territoriale »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla
crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero
territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di
attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita'
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in
conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente »;
c) al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno »;
d) al comma 2-ter, il secondo periodo e' soppresso;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure
correttive eventualmente necessarie ».
311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture
sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,
e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali.
312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita' attuative
della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura
un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione
demografica degli enti.
313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli
4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 » sono sostituite
dalle seguenti: « piu' sviluppate, cosi' come individuate dalla
normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;
b) al comma 63:
1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno »
sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione
territoriale »;
2) dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti:
« e il Ministro dell'economia e delle finanze »;
3) dopo le parole: « sette anni. » e' aggiunto il seguente
periodo: « La proposta e' corredata di un piano di sviluppo
strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in
coerenza con le zone portuali »;
c) al comma 64:
1) le parole: « procedure semplificate » sono sostituite dalle
seguenti: « agevolazioni e semplificazioni »;
2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis),
a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle
seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone
ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6 »;
d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:
« 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni
di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di
sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce
termini e modalita' di accesso e rendicontazione.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».
314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 60 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183.
315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti
alla realizzazione di tralicci di proprieta' pubblica in zone
prevalentemente montane, ove e' palese il fallimento di mercato
dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici
cellulari, e' riconosciuto un contributo, nel limite delle
disponibilita' del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle
regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti
tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A
tale fine e' istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce,
entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le
risorse disponibili presso tale fondo.
316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali,
formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le
caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per
l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per
l'amministrazione", e' identificato in un Comitato di indirizzo
composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo
presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES
interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi
nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, al
Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale
che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del
Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica,
corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di
missione. Al commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale
dell'Autorita' di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni
amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica »;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) e' inserita
la seguente:
« a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale interclusa ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e' definita
dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
»;
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2020
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».
317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza del porto di Barletta e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno
2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area
del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli
agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro,
Rosarno e San Ferdinando, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla
realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare
nell'ambito della viabilita', dei trasporti, della logistica e del
decoro urbano.
319. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».
320. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite
di eta' di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma
601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende
soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della
medesima legge n. 145 del 2018 ».
321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto
economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, e' istituito il
fondo denominato « Fondo "Cresci al Sud" », a sostegno della
competitivita' e della crescita dimensionale delle piccole e medie
imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e
attivita' produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e
una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a
100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 e' affidata
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine puo' anche
avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre societa' interamente
partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con
la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da
Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto
gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate
su un'apposita contabilita' speciale intestata a Invitalia, aperta
presso la Tesoreria dello Stato.
324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere
sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati,
individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di
cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli
investimenti.
325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale
delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e
contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento
nel capitale di ciascuna impresa target e' finanziato, secondo le
modalita' definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo,
anche da risorse apportate dai predetti investitori privati
indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e
trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti
coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle
medesime condizioni.
326. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
abrogato.
327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « alla societa' » sono sostituite
dalle seguenti: « a una societa' per azioni a totale capitale
pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti
pubblici soci »;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Al capitale
della societa' di cui al primo periodo non possono in ogni caso
partecipare neppure indirettamente ne' a seguito di conferimenti o
emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto,
societa' di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e
altri soggetti di diritto privato comunque denominati ».
328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attivita' a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei
processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia
di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione
organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di personale da inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle funzioni di cui al presente
comma. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per
l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383
per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.
329. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60
per cento delle risorse e' destinato alle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la
realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del
randagismo.
330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di
disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle
politiche di sostegno alla disabilita', nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo
denominato « Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza », con
una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200
milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti.
331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e' incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di
integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato alle
attivita' del « progetto Filippide » un contributo pari a 500.000
euro per l'anno 2020.
334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio
2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui
ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i
quali l'autorita' giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai
sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del
codice civile, nonche' dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.
184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul
Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione
per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima
esenzione e' accertata e verificata, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalita'
dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero,
nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del
Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese
disponibili dal Ministero della giustizia ».
335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo
1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di
ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole
dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita'.
336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti e' concesso un contributo
straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e
il sostegno delle sue attivita' sul territorio nazionale, per le
manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del
Braille, per la diffusione della cultura e della pratica
dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il
monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
337. Al fine di garantire l'attivita' di inclusione e promozione
sociale delle persone con disabilita' svolta dalla FISH - Federazione
italiana per il superamento dell'handicap Onlus, e' autorizzata la
spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022.
338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli
obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e' attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo
annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni
andicappati trasporti (ANGLAT).
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno
e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con
figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo assegno
universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a
dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di
spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o
adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del
primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e' pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui
alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui
alle lettere a), b) e c) e' aumentato del 20 per cento.
341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di
euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino
o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410
milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari
opportunita' e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si
provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori
dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017,
2018, 2019 e 2020 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno
2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;
c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».
343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A decorrere
dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo e' comunque
incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001
euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere
dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di
spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio
di cui al sesto periodo del presente comma »;
c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Il beneficio di
cui ai primi tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di
euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520
milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021,
541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno
2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per
l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro
per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».
344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro
per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di
euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233
milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025,
255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno
2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e
successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 339.
345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente:
« e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro,
sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a
36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di
eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente
riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole
di musica iscritte nei registri regionali nonche' a cori, bande e
scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo
studio e la pratica della musica »;
b) al comma 2, dopo la parola: « eter) » e' inserita la seguente:
« , e-quater) ».
347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere
le attivita' di contrasto alla poverta' educativa minorile, spetta a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio
2021.
348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo
visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti
all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilita'
per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e
la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi
contenuti, le lingue utilizzate, nonche' le modalita' e le
tempistiche di esposizione.
350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica
e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 475, e' esposto il cartello di cui al comma 348 con le
modalita' e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.
351. La violazione della disposizione di cui al comma 348
costituisce elemento di valutazione della sussistenza della
responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la
dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 0,1 milioni di euro per
l'anno 2020.
353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022.
354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere
quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di
eguaglianza e di piena cittadinanza nella realta' sociale
contemporanea, le universita' provvedono a inserire nella propria
offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di
studi di genere gia' esistenti. Per le finalita' del presente comma
il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'.
355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
132 e' sostituito dal seguente:
« 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di eta' pari o
superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del
coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non
conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta
eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e' abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di
residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in
aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa ».
356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la lettera a) e' abrogata e, al secondo periodo, le parole: «
che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione dell'esenzione di
cui alla lettera a), » sono soppresse.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel
territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di
soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di
eta' nel 2020, e' assegnata, nell'anno del compimento del
diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160
milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile
per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a
quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera.
358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del
valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi
nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 357, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo
della Carta.
359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione
ordinaria e la continuita' nella fruizione per i visitatori, nonche'
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito il « Fondo per il funzionamento dei piccoli
musei » con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020.
360. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano di
riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.
361. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500,
limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ».
362. A decorrere dall'anno 2020, e' autorizzata la spesa di 22,5
milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per
indennita' aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita',
determinate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di
una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, gia' iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in
termini di competenza e di cassa.
363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti
dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della
cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale
aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti
nell'anno precedente a quello di riferimento, e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per
essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui
e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a
remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di
lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento
dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita' nel settore
dei beni culturali.
364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo
nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana
della cultura per il 2020, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono
essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei
contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in
ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati
dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo
organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi
Musicali e' assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.
366. Una quota delle risorse gia' assegnate con la delibera del
CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e
turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e' destinata, nella misura di 75 milioni
di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per
lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui
all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di
10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
368. Al fine di sostenere e implementare le attivita' nell'ambito
della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonche' della
fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle
istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni,
fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in
ambito culturale e di salvaguardare le relative attivita', anche in
considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e
allo sviluppo del turismo stagionale, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il
finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identita'
storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i
soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e
secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto
delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo.
370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il
comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la
realizzazione del Pistoia Blues Festival ».
371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande
musicali e' istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i
Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse
del fondo.
372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019
» sono sostituite dalle seguenti: « , di 500.000 euro per l'anno 2019
e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».
373. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale
del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di
euro per l'anno 2023.
374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, e'
incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo
periodo, pari a 500.000 euro, e' destinata a spese di parte corrente
e la restante parte a interventi di conto capitale.
375. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla
realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione,
esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la digitalizzazione
inerente al patrimonio culturale.
376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della
cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di
proprieta' dello Stato all'estero. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo
anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo e' istituito un Fondo per il centocinquantesimo
anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti
sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione
dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative
risorse.
378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali
dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei
festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro
del programma « Vivere all'italiana », nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e'
iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno
2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo.
379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di
trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento
della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui
criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, e' iscritto nello stato di previsione del medesimo
Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi », con uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.
380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al
Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le
ulteriori attivita' di digitalizzazione della documentazione
archivistica e bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la
spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche.
382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e
gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari
opportunita' locali, e' autorizzato un contributo straordinario di
300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie
locali.
383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di
un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati
all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza
nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di
rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo
periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da
conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi
culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e
culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonche' per
favorire la riduzione del consumo di suolo, e' istituito, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il «
Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e
culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree
industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di
interesse storico », con dotazione iniziale di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni attuative del presente comma.
385. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e
sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata
presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, e' autorizzata la
spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento
straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene
nonche' per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in
sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di
rilevanza nazionale e internazionale.
386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' garantire la
continuita' nella fruizione per i visitatori e favorire
l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente
Ville Vesuviane e' assegnato un contributo straordinario di euro
600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
387. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare
necessario all'introduzione del « Volo turistico », con una dotazione
di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al
fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico
e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di
fruizione.
388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo emana uno o piu' decreti al fine di disciplinare le
modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 387.
389. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu'
abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in
formato digitale, e' attribuito, previa istanza diretta al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della
spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato
annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al
presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui
al comma 392.
390. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della
lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito
dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola
secondaria di primo grado, e' attribuito, previa istanza diretta al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della
spesa per l'acquisto di uno o piu' abbonamenti a quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato
digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato
annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al
presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui
al comma 392.
391. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti
censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a
programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai
contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di
appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime
istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per
l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato
digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in
forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio », di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63,
secondo le modalita' e i limiti di importo stabiliti dal decreto di
cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non
costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo
del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In
via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i
contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti
frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo
grado.
392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per
un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi
di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le
finalita' di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo e'
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso
ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonche' i criteri per
l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai
contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio
e al rispetto del limite di spesa.
393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta
di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n.
145 del 2018 e' riconosciuto agli esercenti attivita' commerciali non
esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta
attivita' commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
L'agevolazione e' riconosciuta prioritariamente agli esercenti
attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
394. In previsione di una revisione organica della normativa a
tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle
nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei
cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70.
395. Al fine di favorire la diffusione della cultura
storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione
del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi
Einaudi Onlus di Roma e' riconosciuto un contributo straordinario
pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della
Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la
digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima
Fondazione.
396. Al fine di favorire la diffusione della cultura
internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione
del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di
Roma, e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro
per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del
predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei
fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica
delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo
di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del
servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo
economico e da completare entro il 30 aprile 2020, e' prorogato il
regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso
il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con
il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a
tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di
innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022.
400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative
e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, nonche' per le azioni, le iniziative e i progetti di
innovazione e delle connesse attivita' di comunicazione, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021.