art. 1 (commi 301-400)
  301.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a  bandire,  per  ciascuno  degli  anni
2020, 2021 e 2022, un concorso  pubblico  di  accesso  alla  carriera
diplomatica, nei  limiti  dell'attuale  dotazione  organica  e  delle
facolta' assunzionali disponibili  a  legislazione  vigente,  per  un
contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in
prova. Le assunzioni conseguenti  alle  procedure  di  cui  al  primo
periodo sono autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «  1-ter.  Lo  statuto  prevede,  inoltre,  che  il  riparto  degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve
ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio
di riparto  si  applica  per  sei  mandati  consecutivi.  Qualora  la
composizione   del   consiglio    di    amministrazione    risultante
dall'elezione non  rispetti  il  criterio  di  riparto  previsto  dal
presente comma, la Consob diffida la societa'  interessata  affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo  di  quattro  mesi
dalla diffida. In caso di  inottemperanza  alla  diffida,  la  Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000,  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti   con   proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre  mesi  ad  adempiere.  In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova  diffida,  i
componenti eletti  decadono  dalla  carica.  Lo  statuto  provvede  a
disciplinare le modalita' di formazione delle  liste  ed  i  casi  di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob  statuisce
in ordine alla violazione,  all'applicazione  ed  al  rispetto  delle
disposizioni in materia di quota di  genere,  anche  con  riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le  disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  alle  societa'  organizzate
secondo il sistema monistico ». 
  303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « 1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre, che
il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il
genere meno  rappresentato  ottenga  almeno  due  quinti  dei  membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica
per sei mandati consecutivi. Qualora  la  composizione  del  collegio
sindacale  risultante  dall'elezione  non  rispetti  il  criterio  di
riparto previsto dal presente comma, la Consob  diffida  la  societa'
interessata affinche' si adegui a  tale  criterio  entro  il  termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di  tre  mesi  ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale  nuova
diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La  Consob
statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al  rispetto
delle  disposizioni  in  materia  di  quota  di  genere,  anche   con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure  da  adottare,  in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ». 
  304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi
302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di
amministrazione  e  controllo  delle  societa'  quotate  in   mercati
regolamentati  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, fermo il criterio di  riparto  di  almeno  un  quinto
previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120,  per  il
primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni. 
  305. La Consob comunica annualmente al  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri  gli  esiti
delle verifiche sull'attuazione dei  commi  da  302  a  304.  Per  il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
  306. Per la salvaguardia del patrimonio  paesistico,  archeologico,
storico ed artistico delle citta' dai  movimenti  franosi  attuali  e
potenziali, e' disposto un  contributo  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente  entro
il  30  giugno  di  ogni  anno.   In   considerazione   del   rischio
idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere
a rischio la conservazione del  patrimonio  culturale,  archeologico,
storico  ed  artistico  rinvenibile  esclusivamente  in  due   citta'
dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo  periodo
sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle  di  Todi,
gia' oggetto di lavori di mitigazione del rischio  idrogeologico  per
frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022,  sono  riservate  alla  regione
Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela  e  manutenzione  dei
due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria
provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati. 
  307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani  all'estero  sono
autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo: 
    a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per  la
promozione  della  lingua  e   cultura   italiana   all'estero,   con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori  di  corsi  di
lingua e cultura italiana all'estero; 
    b) 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e  2022  a
favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; 
    c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022  a
favore dei Comitati degli italiani all'estero. 
  308.  In   conseguenza   del   raggiungimento   dell'obiettivo   di
risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la  societa'  EAV
s.r.l.  e'  autorizzata  ad  impiegare  le  risorse  residue  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
per  il  pagamento  di  quanto  ancora  dovuto  ai   creditori   come
individuati al 31 dicembre 2015,  che  non  hanno  aderito  al  piano
triennale di accordo generale nonche', per la quota residua,  per  la
realizzazione di investimenti in materia di sicurezza  ferroviaria  e
di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma  nonche'  per  la
realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei  mezzi  ed
eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilita'  dei
passeggeri  con  mobilita'  ridotta,  in  coerenza  con   le   misure
necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico  e  garantendo
un  immediato  miglioramento   delle   prestazioni   energetiche   ed
ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target
di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo. 
  309. All'articolo 44 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « d'intesa con » sono sostituite  dalla
seguente: « sentite » e le parole: «  ,  autorita'  delegata  per  la
coesione  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  e   la   coesione
territoriale »; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  « 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di
cui al comma 1 puo' contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui  all'articolo  1,  comma  245,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  "missioni"  della  politica  di
coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021 »; 
    c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
  « 10. Le risorse di cui al comma 1,  eventualmente  non  rientranti
nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate  con  delibera  del
CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,
al fine di contribuire  al  finanziamento  di  un  Piano  sviluppo  e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b). 
  10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare: 
    a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
    b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »; 
    d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  « 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione  degli  interventi
finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche di  coesione,  l'Agenzia
per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o  maggiori  oneri
per   la   finanza   pubblica,   azioni   di   accompagnamento   alle
amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi
di cooperazione con le medesime amministrazioni »; 
    e) al comma 13,  le  parole:  «  comma  10,  lettera  c)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »; 
    f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro  per  il  Sud  »  sono
inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »; 
    g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro  per  il  Sud  »  sono
inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ». 
  310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per  il  Sud  »  sono
sostituite dalle seguenti: «  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Al fine di ridurre i divari  territoriali,  il  riparto  delle
risorse dei programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati  alla
crescita o al sostegno degli investimenti  da  assegnare  sull'intero
territorio  nazionale,  che  non  abbia  criteri  o   indicatori   di
attribuzione gia' individuati alla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, deve  essere  disposto  anche  in  conformita'
all'obiettivo di  destinare  agli  interventi  nel  territorio  delle
regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari  in
conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente »; 
    c) al comma 2-bis, le parole: « 28  febbraio  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno »; 
    d) al comma 2-ter, il secondo periodo e' soppresso; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. Il Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale  presenta
annualmente alle  Camere  una  relazione  sull'attuazione  di  quanto
previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure
correttive eventualmente necessarie ». 
  311. Al fine di  incentivare  gli  investimenti  in  infrastrutture
sociali, a  valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020  al  2023,
e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo  pari  a  75  milioni  di  euro  annui  da   destinare   a
investimenti in infrastrutture sociali. 
  312.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita'  attuative
della disposizione di cui al comma  311;  la  distribuzione  assicura
un'incidenza del  contributo  decrescente  rispetto  alla  dimensione
demografica degli enti. 
  313. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli
4 e 5 del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123  »  sono  sostituite
dalle seguenti: «  piu'  sviluppate,  cosi'  come  individuate  dalla
normativa europea, ammissibili alle  deroghe  previste  dall'articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »; 
    b) al comma 63: 
      1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno »
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  per  il  Sud  e  la   coesione
territoriale »; 
      2) dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti:
« e il Ministro dell'economia e delle finanze »; 
      3) dopo le parole: « sette anni.  »  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  «  La  proposta  e'  corredata  di  un  piano  di  sviluppo
strategico, specificando la delimitazione delle zone  interessate  in
coerenza con le zone portuali »; 
    c) al comma 64: 
      1) le parole: « procedure semplificate » sono sostituite  dalle
seguenti: « agevolazioni e semplificazioni »; 
      2) le parole: «  articolo  5,  comma  1,  lettere  a),  a-bis),
a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  articolo  5,  commi  1,  2  limitatamente   alle   zone
ammissibili agli aiuti a finalita' regionale  a  norma  dell'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6 »; 
    d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti: 
  « 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni
di  euro  negli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   lo   sviluppo   e   la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui  all'articolo  1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne, presso il Dipartimento per  le  politiche  di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo  di
sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021  e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree  interne
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce
termini e modalita' di accesso e rendicontazione. 
  65-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  65-ter  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ». 
  314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia  nazionale  per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 13, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e
2023, a carico delle dotazioni del Fondo di  rotazione  di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  315. Per sostenere gli interventi  di  iniziativa  regionale  volti
alla  realizzazione  di  tralicci  di  proprieta'  pubblica  in  zone
prevalentemente montane, ove  e'  palese  il  fallimento  di  mercato
dell'offerta di servizi di telefonia mobile  degli  operatori  fisici
cellulari,  e'  riconosciuto  un   contributo,   nel   limite   delle
disponibilita' del fondo di cui al secondo periodo,  a  favore  delle
regioni che presentano un programma per  la  realizzazione  di  detti
tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31  marzo  2020.  A
tale fine e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a  1,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo  parere  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce,
entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne  fanno  richiesta,  le
risorse disponibili presso tale fondo. 
  316. Al decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  « 6. La regione, o le  regioni  nel  caso  di  ZES  interregionali,
formulano la proposta  di  istituzione  della  ZES,  specificando  le
caratteristiche   dell'area    identificata.    Il    soggetto    per
l'amministrazione   dell'area   ZES,   di   seguito   "soggetto   per
l'amministrazione", e'  identificato  in  un  Comitato  di  indirizzo
composto da un commissario straordinario  del  Governo,  nominato  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  che  lo
presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema  portuale,  da  un
rappresentante della  regione,  o  delle  regioni  nel  caso  di  ZES
interregionale, da un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  e   da   un   rappresentante   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i  porti  inclusi
nell'area  della  ZES  rientrino  nella  competenza  territoriale  di
un'Autorita' di sistema  portuale  con  sede  in  altra  regione,  al
Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale
che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. Ai  membri  del
Comitato  non  spetta   alcun   compenso,   indennita'   di   carica,
corresponsione di  gettoni  di  presenza  o  rimborsi  per  spese  di
missione.  Al  commissario  straordinario  del  Governo  puo'  essere
corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto  previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Comitato   di   indirizzo   si   avvale   del   segretario   generale
dell'Autorita' di sistema portuale  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative gestionali di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del  Comitato  si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica »; 
    b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) e' inserita
la seguente: 
      «  a-septies)  al  fine  di  incentivare  il   recupero   delle
potenzialita'   nell'Area   portuale   di   Taranto    e    sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona  franca  doganale  interclusa  ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la  cui  perimetrazione  e'  definita
dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio  ed  approvata  con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
»; 
  c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre  2020
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ». 
  317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza del porto di Barletta e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. All'onere derivante dal presente comma, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area
del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree  afferenti  agli
agglomerati industriali  e  ricadenti  nei  comuni  di  Gioia  Tauro,
Rosarno e San Ferdinando, e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022,  finalizzata  alla
realizzazione  di   opere   di   riqualificazione,   in   particolare
nell'ambito della viabilita', dei trasporti, della  logistica  e  del
decoro urbano. 
  319. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al  31  dicembre
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »; 
    b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ». 
  320. All'articolo 1  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite
di eta' di cui al comma 2, come  modificato  dall'articolo  1,  comma
601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  si  intende
soddisfatto se  posseduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge n. 145 del 2018 ». 
  321. Al fine di rafforzare  ed  ampliare  il  sostegno  al  tessuto
economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, e'  istituito  il
fondo denominato  «  Fondo  "Cresci  al  Sud"  »,  a  sostegno  della
competitivita' e della crescita dimensionale delle  piccole  e  medie
imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale  e
attivita' produttiva nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di  dodici  anni  e
una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a
100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a  valere  sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  323. La gestione  del  Fondo  di  cui  al  comma  321  e'  affidata
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa Spa -  Invitalia,  che  a  tal  fine  puo'  anche
avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre societa' interamente
partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita  convenzione  con
la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione  realizzata  da
Invitalia ha natura  di  gestione  fuori  bilancio,  assoggettata  al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il  soggetto
gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate
su un'apposita contabilita' speciale intestata  a  Invitalia,  aperta
presso la Tesoreria dello Stato. 
  324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono  essere
sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e  privati,
individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale  di  promozione  di
cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per  gli
investimenti. 
  325. Il Fondo di cui al comma 321  opera  investendo  nel  capitale
delle  imprese  di  cui  al  medesimo   comma   321,   unitamente   e
contestualmente a investitori  privati  indipendenti.  L'investimento
nel capitale di ciascuna impresa target  e'  finanziato,  secondo  le
modalita' definite nel regolamento di gestione  del  medesimo  Fondo,
anche  da  risorse  apportate  dai   predetti   investitori   privati
indipendenti,  individuati  attraverso   una   procedura   aperta   e
trasparente.  Il  Fondo  e  gli  investitori   privati   indipendenti
coinvestono nel capitale delle imprese  di  cui  al  comma  321  alle
medesime condizioni. 
  326. L'articolo  34  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
abrogato. 
  327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « alla societa' » sono sostituite
dalle seguenti: «  a  una  societa'  per  azioni  a  totale  capitale
pubblico e soggetta all'indirizzo  e  controllo  analogo  degli  enti
pubblici soci »; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «  Al  capitale
della societa' di cui al primo  periodo  non  possono  in  ogni  caso
partecipare neppure indirettamente ne' a seguito  di  conferimenti  o
emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto,
societa' di cui al titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  e
altri soggetti di diritto privato comunque denominati ». 
  328.  Al  fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'   a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma. A tal fine, e' autorizzata la  spesa  di  euro  3.788.477  per
l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di  euro  18.942.383
per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023. 
  329. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n.  281,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.  Il  60
per cento delle risorse e' destinato alle  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia  e  Sardegna  per  la
realizzazione di piani straordinari di prevenzione  e  controllo  del
randagismo. 
  330. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in  materia  di
disabilita' finalizzati al riordino e  alla  sistematizzazione  delle
politiche di sostegno alla disabilita', nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un  fondo
denominato « Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza », con
una dotazione pari a 29 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a  200
milioni di euro per l'anno 2021 e a  300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo,  che  costituiscono  il
relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare  attuazione  agli
interventi ivi previsti. 
  331. Lo stanziamento del Fondo per le non  autosufficienze  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  332. Lo stanziamento  del  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e' incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020. 
  333.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di   progetti   di
integrazione dei disabili attraverso  lo  sport,  e'  destinato  alle
attivita' del « progetto Filippide » un  contributo  pari  a  500.000
euro per l'anno 2020. 
  334. All'articolo 8, comma 16, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Dal  1°  gennaio
2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria  di  cui
ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno  familiare,  per  i
quali l'autorita' giudiziaria  abbia  disposto  un  provvedimento  ai
sensi dell'articolo 343 del codice civile  o  dell'articolo  403  del
codice civile, nonche' dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983,  n.
184. Agli oneri di cui al presente comma si  provvede  a  valere  sul
Fondo  sanitario  nazionale  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini  della  semplificazione
per l'accesso all'esenzione di cui al  presente  comma,  la  medesima
esenzione  e'  accertata  e  verificata,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  attraverso  le  funzionalita'
dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui  all'articolo  62-ter
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero,
nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del
Sistema  tessera  sanitaria,  sulla  base  delle  informazioni   rese
disponibili dal Ministero della giustizia ». 
  335. Per l'anno 2020,  il  limite  di  spesa  di  cui  all'articolo
1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato  di
ulteriori  12,5  milioni  di   euro,   da   destinare   alle   scuole
dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita'. 
  336. In occasione  dei  cento  anni  dalla  fondazione,  all'Unione
italiana dei ciechi e degli  ipovedenti  e'  concesso  un  contributo
straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e
il sostegno delle sue attivita'  sul  territorio  nazionale,  per  le
manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del
Braille,  per  la  diffusione   della   cultura   e   della   pratica
dell'addestramento  del  cane  guida  e  per  la  valutazione  e   il
monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali. 
  337. Al fine di garantire l'attivita' di  inclusione  e  promozione
sociale delle persone con disabilita' svolta dalla FISH - Federazione
italiana per il superamento dell'handicap Onlus,  e'  autorizzata  la
spesa di 400.000 euro annui per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e
2022. 
  338.  Al  fine  di  contribuire  alla  piena  realizzazione   degli
obiettivi della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18, e' attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo
annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale  guida  legislazioni
andicappati trasporti (ANGLAT). 
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno
e valorizzazione  della  famiglia  finalizzati  al  riordino  e  alla
sistematizzazione delle  politiche  di  sostegno  alle  famiglie  con
figli, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato  «  Fondo  assegno
universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a  1.044
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  a
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a
dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei  limiti  di
spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. 
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio  nato  o
adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento  del
primo anno di eta' ovvero del  primo  anno  di  ingresso  nel  nucleo
familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e' pari a: 
    a) 1.920 euro qualora il nucleo  familiare  di  appartenenza  del
genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una  condizione  economica
corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), stabilito ai sensi  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 7.000 euro annui; 
    b) 1.440 euro qualora il nucleo  familiare  di  appartenenza  del
genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una  condizione  economica
corrispondente a un valore dell'ISEE superiore  alla  soglia  di  cui
alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; 
    c) 960 euro qualora  il  nucleo  familiare  di  appartenenza  del
genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una  condizione  economica
corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; 
    d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra  il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di  cui
alle lettere a), b) e c) e' aumentato del 20 per cento. 
  341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni  di
euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede quanto a 410  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al monitoraggio  dei  maggiori  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia, al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si  verifichino
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  410
milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari
opportunita' e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si
provvede a rideterminare l'importo  annuo  dell'assegno  e  i  valori
dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche  per  gli  anni  2017,
2018, 2019 e 2020 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per  l'anno
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno
2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »; 
    c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ». 
  343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole da:  «  per  ciascuno  degli  anni
2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle
seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «  A  decorrere
dall'anno 2020,  il  buono  di  cui  al  primo  periodo  e'  comunque
incrementato di 1.500 euro per  i  nuclei  familiari  con  un  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi  dell'articolo  7  del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un  ISEE  da  25.001
euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono  spettante  a  decorrere
dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite  di
spesa programmato, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del  monitoraggio
di cui al sesto periodo del presente comma »; 
    c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Il beneficio di
cui ai primi tre periodi  del  presente  comma  e'  riconosciuto  nel
limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di
euro per l'anno 2018, 300  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  520
milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021,
541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro  per  l'anno
2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro
per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2029 ». 
  344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di  euro
per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni  di
euro per l'anno 2022, 222  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  233
milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025,
255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro  per  l'anno
2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2029,  si  provvede,  per  gli  anni  2021  e
successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 339. 
  345. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  411,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  e'  incrementato  di  500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: 
    « e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000  euro,
sostenute da contribuenti con reddito  complessivo  non  superiore  a
36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento  di  ragazzi  di
eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  legalmente
riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a  scuole
di musica iscritte nei registri regionali nonche'  a  cori,  bande  e
scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo
studio e la pratica della musica »; 
    b) al comma 2, dopo la parola: « eter) » e' inserita la seguente:
« , e-quater) ». 
  347. La  detrazione  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,  lettera
e-quater), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine  di  sostenere
le attivita' di contrasto alla poverta' educativa minorile, spetta  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del  1°  gennaio
2021. 
  348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  espongono,  in  modo
visibile al pubblico, nei locali  dove  si  erogano  servizi  diretti
all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica  utilita'
per il sostegno alle vittime di violenza  e  stalking,  promosso  dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri. 
  349. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro per le pari  opportunita'  e
la famiglia, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi
contenuti,  le  lingue  utilizzate,  nonche'  le   modalita'   e   le
tempistiche di esposizione. 
  350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza  medico-generica
e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo  comma,  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla  legge  2  aprile
1968, n. 475, e' esposto il cartello di  cui  al  comma  348  con  le
modalita' e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349. 
  351.  La  violazione  della  disposizione  di  cui  al  comma   348
costituisce  elemento  di   valutazione   della   sussistenza   della
responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da
348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la
dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di  0,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  353. Per il finanziamento del Piano d'azione  straordinario  contro
la  violenza  sessuale  e  di  genere,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il  triennio  2020-2022,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 4 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2020, 2021 e 2022. 
  354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze  di  genere
quale metodo  privilegiato  per  la  realizzazione  dei  principi  di
eguaglianza  e  di   piena   cittadinanza   nella   realta'   sociale
contemporanea, le universita' provvedono  a  inserire  nella  propria
offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi  di
studi di genere gia' esistenti. Per le finalita' del  presente  comma
il Fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2020. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. 
  355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  comma
132 e' sostituito dal seguente: 
  « 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di  eta'  pari  o
superiore a settantacinque anni  e  con  un  reddito  proprio  e  del
coniuge non  superiore  complessivamente  a  euro  8.000  annui,  non
conviventi con altri soggetti titolari di un reddito  proprio,  fatta
eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e' abolito  il
pagamento   del   canone   di   abbonamento    alle    radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio  televisivo  ubicato  nel  luogo  di
residenza. Per l'abuso e' irrogata una  sanzione  amministrativa,  in
aggiunta al  canone  dovuto  e  agli  interessi  di  mora,  d'importo
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa ». 
  356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, la lettera a) e' abrogata e, al secondo periodo,  le  parole:  «
che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione  dell'esenzione  di
cui alla lettera a), » sono soppresse. 
  357.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno in corso di validita', i quali compiono  diciotto  anni  di
eta'  nel  2020,  e'  assegnata,   nell'anno   del   compimento   del
diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa  di  160
milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica,  utilizzabile
per   acquistare   biglietti   per   rappresentazioni   teatrali    e
cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,   abbonamenti   a
quotidiani anche in formato  digitale,  musica  registrata,  prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. 
  358. Le somme assegnate con  la  Carta  non  costituiscono  reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti  gli  importi
nominali da assegnare nel rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al
comma 357, i criteri e le modalita' di  attribuzione  e  di  utilizzo
della Carta. 
  359. Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento,  la  manutenzione
ordinaria e la continuita' nella fruizione per i visitatori,  nonche'
per l'abbattimento delle barriere  architettoniche,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito il « Fondo  per  il  funzionamento  dei  piccoli
musei » con una dotazione di 2 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  360. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  e'  stabilito  un  piano  di
riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359. 
  361. All'articolo 15, comma 1,  lettera  c-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di  euro  500,
limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ». 
  362. A decorrere dall'anno 2020, e' autorizzata la  spesa  di  22,5
milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo,  per
indennita' aventi carattere di certezza,  continuita'  e  stabilita',
determinate con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante  utilizzo  di
una quota corrispondente dei proventi  derivanti  dalla  vendita  dei
biglietti di  ingresso  agli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di
appartenenza statale, di cui all'articolo 110  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, gia' iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo,  che  sono  conseguentemente  ridotti  in
termini di competenza e di cassa. 
  363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei  proventi  derivanti
dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi  della
cultura statali ai sensi dell'articolo  110  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al  netto  dell'eventuale
aggio e della spesa autorizzata ai  sensi  del  comma  362,  prodotti
nell'anno precedente a quello di riferimento, e' versata  all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 31  luglio  di  ciascun  anno,  per
essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro  annui
e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente,  a
remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario  del  personale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,
al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di
lavoro eccezionali connesse con il  potenziamento  del  funzionamento
dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita' nel  settore
dei beni culturali. 
  364. Per la realizzazione di iniziative culturali e  di  spettacolo
nei comuni della provincia  di  Parma,  designata  capitale  italiana
della cultura per il 2020, e' autorizzata la spesa di  2  milioni  di
euro per l'anno 2020. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  possono
essere destinate anche per la proroga fino al 31  dicembre  2020  dei
contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare,  in
ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati
dagli istituti e luoghi della cultura  della  medesima  provincia  ai
sensi dell'articolo 8  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  365. Per la realizzazione di iniziative culturali e  di  spettacolo
organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione  I  Pomeriggi
Musicali e' assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020. 
  366. Una quota delle risorse gia' assegnate  con  la  delibera  del
CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al  Piano  operativo  «  Cultura  e
turismo » di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo e' destinata, nella misura di  75  milioni
di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per
lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo  di  cui
all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 
  367. Gli stanziamenti del Fondo unico per  lo  spettacolo,  di  cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura  di
10 milioni di euro a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.  Il  presente  comma
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  368. Al fine di sostenere e implementare le  attivita'  nell'ambito
della ricerca, dell'innovazione e  della  formazione,  nonche'  della
fruizione  e  promozione  del  patrimonio  culturale,  svolte   dalle
istituzioni  culturali  e   dagli   enti,   istituti,   associazioni,
fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
e' incrementata di 3,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534, e' incrementata di 3 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  369. Al fine di tutelare un settore  di  significativo  rilievo  in
ambito culturale e di salvaguardare le relative attivita',  anche  in
considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale  del  Paese  e
allo sviluppo del turismo stagionale, e' autorizzata la  spesa  di  1
milione di euro per  ciascun  anno  del  triennio  2020-2022  per  il
finanziamento di carnevali storici con  una  riconoscibile  identita'
storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle  relative  risorse,  i
soggetti interessati  trasmettono  al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e
secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con
il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   si    provvede
all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto
delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa  di  cui  al
primo periodo. 
  370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238,  dopo  il
comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  « 1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e  2021  a  favore  del  comune  di  Pistoia  per  la
realizzazione del Pistoia Blues Festival ». 
  371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande
musicali e' istituito un apposito fondo, con una dotazione pari  a  1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le  risorse
del fondo. 
  372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2019
» sono sostituite dalle seguenti: « , di 500.000 euro per l'anno 2019
e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ». 
  373. Per la partecipazione dell'Italia  alla  Fiera  internazionale
del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di
euro per l'anno 2023. 
  374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo  8,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio  1999,  n.  273,  e'
incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di  cui  al  primo
periodo, pari a 500.000 euro, e' destinata a spese di parte  corrente
e la restante parte a interventi di conto capitale. 
  375. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di  23  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2022 al 2035,  incrementando  gli  stanziamenti  dello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo  destinati  alla  conservazione,  al  potenziamento  e   alla
realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di  gestione,
esposizione e fruizione per la tutela e la  valorizzazione  dei  beni
culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la digitalizzazione
inerente al patrimonio culturale. 
  376. Al fine di  favorire  la  promozione  e  la  diffusione  della
cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, adottato  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di
proprieta' dello  Stato  all'estero.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  377. Al fine di consentire la celebrazione  del  centocinquantesimo
anniversario della proclamazione di  Roma  capitale  d'Italia,  nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo e' istituito  un  Fondo  per  il  centocinquantesimo
anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti
sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro  per  l'anno
2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo si provvede a definire i criteri per  l'individuazione
dei progetti ammessi al finanziamento e  al  riparto  delle  relative
risorse. 
  378.  Per  consolidare  ed  estendere  gli   effetti   promozionali
dell'immagine e della  cultura  italiana  nel  mondo,  a  favore  dei
festival del cinema italiano che si svolgono  all'estero  nel  quadro
del programma « Vivere all'italiana », nello stato di previsione  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
iscritto un finanziamento integrativo  di  800.000  euro  per  l'anno
2020, da ripartire con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo. 
  379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177,  e  allo  scopo  di  garantire  un  servizio  di
trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento
della convenzione da stipulare a seguito  di  gara  pubblica,  i  cui
criteri saranno definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  medesimo
Ministero un  Fondo,  denominato  «  Antonio  Megalizzi  »,  con  uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020. 
  380. Al riparto del fondo di cui  al  comma  379  si  provvede  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  381. Al fine di implementare  il  progetto  culturale  connesso  al
Portale delle fonti per la storia  della  Repubblica  italiana  e  le
ulteriori  attivita'   di   digitalizzazione   della   documentazione
archivistica e bibliografica che lo  alimentano,  e'  autorizzata  la
spesa di  750.000  euro  per  l'anno  2020  a  favore  del  Consiglio
nazionale delle ricerche. 
  382. Al fine di promuovere lo studio e la  ricerca  sull'impatto  e
gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle  pari
opportunita' locali, e' autorizzato un  contributo  straordinario  di
300.000 euro per l'anno 2020 a  favore  della  Lega  delle  autonomie
locali. 
  383. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata  di
un milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  destinati
all'erogazione di contributi in favore  delle  scuole  di  eccellenza
nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di
rilevante interesse culturale, al fine di garantire il  proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al  primo
periodo, sulla base  delle  esigenze  prospettate,  si  provvede  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  384. Ai fini  della  riqualificazione  sociale  del  territorio  da
conseguire mediante recupero,  tutela  e  valorizzazione  dei  luoghi
culturali e delle aree industriali dismesse di  interesse  storico  e
culturale che versano in stato di degrado e  abbandono,  nonche'  per
favorire la riduzione del consumo di suolo, e' istituito,  presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il  «
Fondo per il recupero di immobili  statali  di  interesse  storico  e
culturale in stato di abbandono  e  la  riqualificazione  delle  aree
industriali  dismesse  ove  insistano  manufatti  architettonici   di
interesse storico », con dotazione iniziale di 1 milione di euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
dettate le disposizioni attuative del presente comma. 
  385.  In  considerazione  dell'alto  valore  storico,  culturale  e
sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano,  situata
presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, e' autorizzata la
spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno  2020  per  un  finanziamento
straordinario  finalizzato  alla  tutela  e  conservazione  del  bene
nonche' per la realizzazione dei lavori di restauro  e  di  messa  in
sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale  di
rilevanza nazionale e internazionale. 
  386. Al fine  di  assicurare  il  funzionamento,  contribuire  alla
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   nonche'   garantire   la
continuita'   nella   fruizione   per   i   visitatori   e   favorire
l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla  Fondazione  Ente
Ville Vesuviane e' assegnato  un  contributo  straordinario  di  euro
600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  387. E' istituito presso il Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per  il  turismo  un  fondo  per  lo  studio  preliminare
necessario all'introduzione del « Volo turistico », con una dotazione
di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,  al
fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico,  storico
e  architettonico  italiano  anche  attraverso  innovative  forme  di
fruizione. 
  388. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e
per il turismo emana uno o piu' decreti al fine  di  disciplinare  le
modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 387. 
  389. A  decorrere  dall'anno  2020,  alle  istituzioni  scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu'
abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in
formato  digitale,  e'  attribuito,   previa   istanza   diretta   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un contributo fino  al  90  per  cento  della
spesa. Con decreto del capo del  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  emanato
annualmente il bando per l'assegnazione  del  contributo  di  cui  al
presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto  di  cui
al comma 392. 
  390. A  decorrere  dall'anno  2020,  alle  istituzioni  scolastiche
statali e paritarie che adottano programmi per  la  promozione  della
lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi,  nell'ambito
dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti  la  scuola
secondaria di primo grado, e' attribuito, previa istanza  diretta  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un contributo fino  al  90  per  cento  della
spesa  per  l'acquisto  di  uno  o  piu'  abbonamenti  a  quotidiani,
periodici e riviste scientifiche  e  di  settore,  anche  in  formato
digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  emanato
annualmente il bando per l'assegnazione  del  contributo  di  cui  al
presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto  di  cui
al comma 392. 
  391. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021,  gli  studenti
censiti  nell'Anagrafe  nazionale  studenti  frequentanti  le  scuole
secondarie di secondo grado statali e  paritarie  che  partecipano  a
programmi per la promozione della lettura critica e  l'educazione  ai
contenuti  informativi  nell'ambito  dell'istituzione  scolastica  di
appartenenza  possono  concorrere,  per  il  tramite  delle  medesime
istituzioni  scolastiche,  all'assegnazione  di  un  contributo   per
l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in  formato
digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione  voucher  in
forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio  »,  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  63,
secondo le modalita' e i limiti di importo stabiliti dal  decreto  di
cui al comma 392.  I  contributi  previsti  dal  presente  comma  non
costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini  del  computo
del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In
via sperimentale, per il primo anno  scolastico  di  applicazione,  i
contributi di cui al presente  comma  sono  destinati  agli  studenti
frequentanti la prima  classe  della  scuola  secondaria  di  secondo
grado. 
  392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi  per
un importo complessivo non superiore a 20 milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dal  2020,  stabilito  annualmente  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito  delle  risorse  del
Fondo per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  di  cui
all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi
di competenza della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  le
finalita' di cui ai commi 389,  390  e  391,  il  predetto  Fondo  e'
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere  dal  2020.  Con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   o   del
Sottosegretario  con  delega  all'informazione  e  all'editoria,   di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri  per  l'accesso
ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonche' i  criteri  per
l'individuazione  annuale  della  platea  degli  aventi  diritto   ai
contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio
e al rispetto del limite di spesa. 
  393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma  806,  ultimo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il  credito  d'imposta
di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della  legge  n.
145 del 2018 e' riconosciuto agli esercenti attivita' commerciali non
esclusivi, come individuati dall'articolo 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta
attivita'  commerciale  non  rappresenti  l'unico  punto  vendita  al
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
L'agevolazione  e'  riconosciuta  prioritariamente   agli   esercenti
attivita' commerciali che operano esclusivamente  nel  settore  della
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. 
  394. In previsione di una  revisione  organica  della  normativa  a
tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche  delle
nuove  modalita'  di  fruizione  dell'informazione   da   parte   dei
cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1,  comma  810,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici  mesi.  Sono
conseguentemente   differite   le    riduzioni    applicabili    alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio  2017,
n. 70. 
  395.  Al   fine   di   favorire   la   diffusione   della   cultura
storico-scientifica e promuovere la  conservazione  e  valorizzazione
del patrimonio bibliografico ed archivistico della  Fondazione  Luigi
Einaudi Onlus di Roma e'  riconosciuto  un  contributo  straordinario
pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della
Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo  scopo  di  sostenere  la
digitalizzazione dei fondi archivistici in  possesso  della  medesima
Fondazione. 
  396.  Al   fine   di   favorire   la   diffusione   della   cultura
internazionalistica e promuovere la  conservazione  e  valorizzazione
del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari  internazionali  di
Roma, e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro
per l'anno 2020 e a 100.000  euro  per  l'anno  2021  in  favore  del
predetto Istituto, allo scopo di sostenere  la  digitalizzazione  dei
fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto. 
  397. Per espletamento  del  servizio  di  trasmissione  radiofonica
delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un  massimo
di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
  398. Fino  all'espletamento  della  procedura  di  affidamento  del
servizio di cui al comma 397, indetta dal  Ministero  dello  sviluppo
economico e da completare entro il 30 aprile 2020,  e'  prorogato  il
regime convenzionale con  il  Centro  di  produzione  Spa,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso
il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale  con
il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a
tale data la procedura non sia stata ancora conclusa. 
  399.  Ai  fini  del  rafforzamento  strutturale  dei  processi   di
innovazione tecnologica  e  di  digitalizzazione  di  competenza  del
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di
euro per l'anno 2021 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative
e dei progetti  connessi  e  strumentali  all'attuazione  dell'Agenda
digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, nonche' per  le  azioni,  le  iniziative  e  i  progetti  di
innovazione  e  delle  connesse  attivita'   di   comunicazione,   e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021.