401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso
fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra
cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione
tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di
interesse nazionale ».
402. Al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed
economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio
per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza
del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una
piattaforma digitale per le notifiche. La societa' di cui al primo
periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il
riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020.
404. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n.
238, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».
405. In occasione del centenario della fondazione del Partito
comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e
gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per
gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse
finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative
connesse a tale ricorrenza.
406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
dell'Autorita' politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della
suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in
favore delle istituzioni interessate, nonche' di enti pubblici e
privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi
contributi.
407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la
qualita', la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuita'
operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)
della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo
33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo
33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la
razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.
408. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri da' attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui
al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di
cui al primo periodo non si applica l'articolo 14- bis, comma 2,
lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
409. Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
410. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « A
partire dall'anno 2020, con frequenza biennale ».
411. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: «
l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e ».
412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti
tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica
necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure
per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo
italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma
875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato
dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non
inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e
laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le
risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai
cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di eta' compresa
tra 18 e 35 anni, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale
(CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022.
414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le
funzionalita' e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione
della Carta giovani nazionale (CGN).
415. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2020, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge.
416. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020,
di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno
2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per
l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536
per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro
25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno
2029.
417. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2018 » sono
aggiunte le seguenti: « e di euro 1.961.966 annui a decorrere
dall'anno 2020 »;
b) dopo le parole: « aree colpite da eventi sismici, » la parola:
« nonche' » e' soppressa;
c) dopo le parole: « della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' all'attribuzione
di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della
legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale
amministrativo ».
418. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 311 e' inserito il seguente:
« 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le
modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311 ».
419. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione
penale esterna, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel
triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e
nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unita' di
personale di livello dirigenziale non generale della carriera
penitenziaria.
420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le
modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.
421. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e
2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro
2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per
ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere
dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
422. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito
degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di
organico, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire,
nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione
straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei
limiti della vigente dotazione organica, di 50 unita' di personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai
ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore
culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai
vigenti limiti sulle facolta' assunzionali dell'amministrazione
penitenziaria.
423. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 e'
autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro
2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle
relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2020.
424. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata
all'esecuzione penale esterna e di comunita', e' autorizzata
l'assunzione straordinaria di 100 unita' di personale per gli uffici
territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita' del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di
funzionario della professionalita' pedagogica e di funzionario della
professionalita' di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta' assunzionali.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro
1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno
2021.
425. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie
all'attuazione del comma 424 e' autorizzata la spesa di euro 500.000
per l'anno 2020.
426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di
rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in
particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse,
assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e
psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di
vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di
ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento nazionale
dei servizi di assistenza alle vittime, in conformita' a quanto
previsto dalla direttiva 2012/ 29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012.
427. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».
428. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le
parole: « , costituiti dal differenziale rispetto al rendimento
finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.
429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter e'
sostituito dal seguente:
« 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127,
adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme
affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del
presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni
necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma 1 e'
intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato.
Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel
rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente
comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma
2-bis. La societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi
di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire
stabilita' alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza
sul predetto conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro
il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la
previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che
saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti
correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonche' la
quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di
Tesoreria dello Stato intestato alla medesima societa', da aggiornare
con cadenza trimestrale. La societa' di cui al precedente periodo
accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane
Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle
operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del
Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero
della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici
giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente
operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo,
ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualita',
con priorita' agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di piu'
significativa rilevanza ».
430. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul
conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del
medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, e' riconosciuto
un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento
dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle
emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per
l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il
rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente
periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle
giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e' pari a zero.
431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale
delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo,
dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti
ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte
seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme
corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e
dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia
prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non
sono considerate indennita' tassabili le somme indicate nel periodo
precedente.
432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II e' sostituito
dal seguente:
« CAPO II
PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI
Art. 4. - (Piante organiche flessibili distrettuali) - 1. Con
decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato
il contingente complessivo nazionale delle piante organiche
flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione
dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari
del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con
le medesime modalita' il Ministro della giustizia provvede alla
determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun
distretto nei limiti della vigente dotazione organica della
magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante
organiche flessibili distrettuali e' soggetto a revisione almeno
biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo
periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica
flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono
destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo,
devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica
flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da
quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato
della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue
funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione
dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1. I
magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono
destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza
dall'ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per
gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate
dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non
contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di
altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento
penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali
deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di
magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono
assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle
condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche
di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo
periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con
il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di priorita' per
destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla
sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i
magistrati nei casi di cui al presente comma.
Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) - 1. La
destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, e' disposta, su proposta del presidente
della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte
d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della
magistratura.
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
e' disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello
ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con
provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura,
sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del
Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al
Ministro della giustizia.
Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1. La designazione del
magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare
in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri
predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che,
scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la
celebrazione di uno o piu' dibattimenti o udienze preliminari, e'
prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti
medesimi.
3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile
distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati
assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro
assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3,
gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori
percentuali di scopertura effettiva.
Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della
pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni
sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati alla pianta
organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio e'
calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura
doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le
frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica
flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto,
in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli
altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di
incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimita',
nonche' ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte
di cassazione ».
433. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L
della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere
accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente
legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono
inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui
all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito
dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8,
comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal
comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un
periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi
straordinari per la funzionalita' dell'organizzazione giudiziaria
anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
« 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica
complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici
giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari
»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal direttore generale
regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero » e le
parole: « , secondo le rispettive competenze e » sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « , per quanto di
rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di
cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per
i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse;
d) l'articolo 5 e' abrogato;
e) il capo II e' sostituito dal seguente:
« CAPO II
ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Art. 6. - (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) - 1.
Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica
come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi
periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di
programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione
centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal
trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi' attivita' di
raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di
interventi in materia di edilizia giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una piu' completa attivita' di
determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione
periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale
Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto,
degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n.
133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale
rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse
finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione
vigente.
Art. 7. - (Organico) - 1. Per il compiuto svolgimento delle
specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica
del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione
giudiziaria e' aumentata di 10 unita'.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica
dell'amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive
150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti
all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure
professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai
sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia e' autorizzato,
nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e
ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di
personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle
facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla
normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la
gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di
Napoli e' soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1
del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati
da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con
sede in Napoli.
Art. 8. - (Risorse) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e
strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici
periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato
e' effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione
centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai
sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b),
e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 ».
436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere
dall'anno 2020.
437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con
particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra
le varie realta' regionali, e' promosso il Programma innovativo
nazionale per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato «
Programma ». Il Programma e' finalizzato a riqualificare e
incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale
sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare
l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione
di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione
sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di
sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e
secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e
sostenibile (Smart City).
438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti:
a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle
proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le
regioni, le citta' metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia,
la citta' di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia
residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
b) l'entita' massima del contributo riconoscibile a valere sulle
risorse di cui al comma 443, nonche' i tempi e le relative modalita'
di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta
per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la
coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui
alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;
c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta
Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le
finalita' del Programma, privilegiando in particolare: l'entita'
degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale
pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,
l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di
recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree gia'
urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti
urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti
sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati,
anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di
gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438,
e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'Alta Commissione composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta Commissione si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui
all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta
Commissione non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte
presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone,
in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di cui
al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte
ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo
periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione delle
convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle
proposte.
442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi
al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere,
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'esclusione del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
443. Per l'attuazione del Programma e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualita'
dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di
competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18
milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno
2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro
per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni
di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15
milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno
2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro
per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e
2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e
all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, nonche' all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese
indisponibili per le finalita' originarie e versate annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno
e restano acquisite all'erario.
445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia »
sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore,
effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che
prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della
societa' veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia
del credito ceduto »;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
« 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza
sociale in forza della partecipazione di un'associazione di
promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero
di societa' o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro
conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la
societa' veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto
e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale
soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia
e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata
l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la
medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi.
L'esonero non e' esteso alla successiva vendita effettuata dalla
societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a
partire dal 2020 alla societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e'
esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito
ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non
si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali
A1, A8 e A9 ».
446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione
alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere
maggiore equita' nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma
516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere
dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli
assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. A
decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate
dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
448. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 20 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
449. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie
finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di
competenza dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di
libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei
pazienti nonche' di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, e'
autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere
sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora
ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono
disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e
approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro
della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo
decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al
presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalita' con
cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi
regionali, individuano le attivita' assistenziali all'interno delle
quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto,
privilegiando ambiti relativi alla fragilita' e alla cronicita',
anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati
alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
450. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di
proprieta' delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei
medici di cui al comma 449, secondo modalita' individuate dalle
aziende medesime, avendo cura di misurare l'attivita' svolta
attraverso indicatori di processo.
451. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 432 e' inserito il seguente:
« 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto
previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427,
individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini
dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma
432 ».
452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici
funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente
all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta'
(INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e' autorizzato un
contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per la
promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli
animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono
volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema
dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a
produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla
sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli
animali d'affezione. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la
conduzione dei beni confiscati, nonche' di sostenere e favorire le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che,
ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data
dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
455. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della
prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il
servizio di videochiamata, e' autorizzato un contributo di 250.000
euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
456. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per
l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da
condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale
dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per
neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il fondo
per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021.
457. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure
attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni
patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna,
e le modalita' per beneficiare del contributo di cui al comma 456,
tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio
di cui al comma 456.
458. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative
all'invalidita' civile, di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita' medico-legali in
materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS e'
autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a
partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di
cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di
incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore
a 820 unita' all'anno.
459. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e'
adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti
organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo
stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e
fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilita', nonche' sulle
tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che
tengano conto di principi di equita' normativa e retributiva in
relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con
rapporto convenzionale.
460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai
commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8
milioni di euro annui dall'anno 2030.
461. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 406 sono inseriti i seguenti:
« 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 e'
prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi
del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti
regioni a statuto ordinario.
406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche' l'estensione
della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui al comma 406-bis, e' autorizzata la spesa di
euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 ».
462. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
« e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicita' di cui
all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura
dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete
dei servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie, in
collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di
libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un
servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso
le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono
intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte
dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto
alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera,
forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione
sulle cure prestate e sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di
medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico
prescrittore sulla regolarita' o meno dell'assunzione dei farmaci o
su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessita' di
rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia ».
463. Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le
regioni secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
464. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunti i seguenti
periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo
depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono
mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da
parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale
distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non
oltre il 1° gennaio 2022 ».
465. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle seguenti: «
entro il 2012 ».
466. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
« 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale
e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1,
lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31
dicembre 2019 ».
467. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5
milioni ».
468. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « personale
dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31 dicembre 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: «
31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020
».
469. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e
della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio
nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse
di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse
destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50
per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
470. Al fine di supportare le attivita' dell'Osservatorio nazionale
e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' istituita un'apposita
tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale
di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla
formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.
Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e' modificata in « Osservatorio nazionale per la
formazione sanitaria specialistica » e la sua composizione e'
integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei
profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in
aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione
specialistica.
471. Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere dall'anno
2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare
alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e
funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche
mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per
la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari,
nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare
per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni
sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria
rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale,
e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il
supporto da essa reso alle attivita' del Ministero della salute e
delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale ed agli
Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' incrementata di 108 milioni di euro per l'anno
2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di
euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di
57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del
comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si
applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi
nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione
tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche
in relazione all'eta' anagrafica e alle condizioni soggettive dei
lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito
di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
supporto della valutazione delle politiche statali in materia
previdenziale e assistenziale. La Commissione e' presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed
e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS,
dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da
esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono
altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della
Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e
proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020
ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere
una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato.
475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale,
della spesa pubblica nazionale per finalita' previdenziali e
assistenziali. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' da esperti in
materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento
della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi
e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020
ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere
una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato.
476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al
comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro
il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29
febbraio 2020 ».
477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento
minimo INPS.
478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione
automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo
INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il
trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto
trattamento minimo.
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro
al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di
cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo
5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' per le attivita'
legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE
affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle
attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del
citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di
ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con
regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per
l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato rispettivamente di 1
milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021
e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
483. I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei
dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP,
nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza,
che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano
iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione
scritta all'INPS della volonta' di adesione.
484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione del comma 483.
485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata
perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata e' irrevocabile.
486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei
confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in
conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il
coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione
civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole
ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai
beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non
economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni,
purche' estranei alla condotta delittuosa.
487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati
da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonche' dagli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel
comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi
ai figli.
488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di
spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro
nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le
risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20
novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda
dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati
intenzionali violenti, con le modalita' di cui alla legge 7 luglio
2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si
applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
489. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio
2016, n. 122, dopo le parole: « in cui e' stata accertata la sua
responsabilita' » sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l'autore
abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche
legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione
civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato
da relazione affettiva e stabile convivenza ».
490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di 2 milioni di euro
per l'anno 2020.
491. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni, nonche' le restanti risorse finanziarie
previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n.
83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella
regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti
nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali
insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi
industriale complessa di Isernia, nonche' ulteriori 45 milioni di
euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse
utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei
precedenti finanziamenti nella disponibilita' di ogni singola
regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni,
alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo
53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
492. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere concesso,
per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi
industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello
sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro
il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di
cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre
destinate a finanziare il trattamento di mobilita' in deroga di cui
all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in
favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o in deroga. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle
richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2020.
493. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2020,
fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie
stanziate, puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo
ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione
del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di
cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero dello
sviluppo economico ».
494. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di
21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo
7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti
di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per
il solo anno 2020 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla
dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente
alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.
496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette
amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le regioni
provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine
stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i
giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie
di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e' autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per
l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei
limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale
sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione
anticipata e' rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37,
comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
499. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva
al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione
aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto
minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due
prepensionamenti, di giovani di eta' non superiore a 35 anni,
giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio,
riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai
predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con
la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo
editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e
seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa.
2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la
sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con
i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia
anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento
concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato
con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».
500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al
requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di
pensione, con anzianita' contributiva di almeno 35 anni
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese
stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi
dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al
presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7
milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno
2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per
l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di
euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3
milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di
sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente
competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il
raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa
previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di
lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a
12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di
adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di
euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7
milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno
2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per
l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26
ottobre 2016, n. 198.