art. 1 (commi 501-600)
  501. Le imprese agricole ubicate nei  territori  che  hanno  subito
danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys)  e  ad
essa correlati e che  non  hanno  sottoscritto  polizze  assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
citato decreto legislativo n.  102  del  2004.  Le  regioni  nel  cui
territorio si e' verificato l'attacco da parte della cimice  asiatica
possono conseguentemente deliberare la proposta  di  declaratoria  di
eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  502.  Per  far  fronte  ai  danni  subiti  dalle  imprese  agricole
danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys),
la  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori di cui all'articolo  15  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  503. Al fine  di  promuovere  l'imprenditoria  in  agricoltura,  ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta'
inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate  tra  il  1°  gennaio  2020  e  il  31
dicembre 2020, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di  computo
delle  prestazioni  pensionistiche,  per  un   periodo   massimo   di
ventiquattro  mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  100  per  cento
dell'accredito   contributivo   presso    l'assicurazione    generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i   superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri
o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla  normativa
vigente.  L'INPS  provvede,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, al  monitoraggio  del
numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente  comma  e
delle conseguenti minori  entrate  contributive,  inviando  relazioni
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero dello sviluppo economico,  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». 
  504. Al fine di favorire lo sviluppo  dell'imprenditoria  femminile
in agricoltura, con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione di mutui a tasso
zero  in  favore  di  iniziative  finalizzate  allo  sviluppo  o   al
consolidamento  di  aziende  agricole   condotte   da   imprenditrici
attraverso investimenti  nel  settore  agricolo  e  in  quello  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  505. I mutui di cui al  comma  504  sono  concessi  nel  limite  di
300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva  del
periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa  in  materia
di aiuti di  Stato  per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505,
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali  e'  istituito  un  fondo  rotativo  con  una
dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro  per  l'anno
2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di
un'apposita contabilita' speciale presso  la  tesoreria  dello  Stato
intestata  al  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali. 
  507. Al fine di favorire la competitivita' del settore  agricolo  e
agroalimentare e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  il  Fondo  per  la
competitivita' delle filiere agricole, con una dotazione  finanziaria
iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, finalizzato  a  sostenere  lo  sviluppo  e  gli
investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  di  natura  non  regolamentare,  di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  ripartizione  del
Fondo. 
  508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    « f) realizzazione di campagne di  promozione  strategica  per  i
prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di  contrasto
al fenomeno dell'Italian sounding ». 
  509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli
esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma  1,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  le  spese
sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di  colture  arboree
pluriennali sono incrementate del 20 per  cento  con  esclusione  dei
costi relativi all'acquisto dei terreni. 
  510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in  agricoltura,
agli atti derivanti dalle procedure di vendita  di  cui  all'articolo
13, comma 4-quater,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46,  comma  5,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. 
  511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58,  comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di  1  milione  di
euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. 
  512. Al  fine  di  tutelare,  recuperare  e  conservare,  per  fini
ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i
beni connessi  all'attivita'  mineraria,  nonche'  di  promuovere  il
turismo  di  carattere  culturale  ed  ambientale,  il  Parco   museo
minerario delle miniere di zolfo delle  Marche  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 15 della legge 23 marzo  2001,  n.  93,  istituito  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  20
aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7  luglio
2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario  delle
miniere di zolfo delle Marche  e  dell'Emilia  Romagna  ».  Il  Parco
ricomprende anche le miniere di zolfo  dei  comuni  di  Cesena  e  di
Urbino. A tal fine, e' autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  513. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono estese alle attivita' di oleoturismo. 
  514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita'
di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le
visite nei luoghi di coltura, di produzione o  di  esposizione  degli
strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la  degustazione  e  la
commercializzazione delle  produzioni  aziendali  dell'olio  d'oliva,
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico
e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. 
  515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi  i  soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure  di  arresto  temporaneo  obbligatorio
avvenute nel  corso  dell'anno  2020,  e'  riconosciuta  per  ciascun
lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di  11  milioni  di
euro per l'anno 2021, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva  pari
a 30 euro. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  disciplinate  le  modalita'  relative  al   pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma. 
  516. Al fine di garantire un sostegno  al  reddito  dei  lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi  i  soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa  derivante   da   misure   di   arresto   temporaneo   non
obbligatorio, le risorse di cui all'articolo  1,  comma  346,  quarto
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono  incrementate  di
2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   modalita'
relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma. 
  517. E' disposta la proroga  al  31  dicembre  2020  del  Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui
all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10. 
  518. Al fine di  promuovere  e  razionalizzare  i  procedimenti  di
formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza  delle  relazioni
contrattuali delle filiere agricole  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, un Fondo per il  funzionamento  delle  commissioni  uniche
nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio  2015,
n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio  2015,  n.
91, con una dotazione di 200.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, sono dettate le disposizioni  di  attuazione  del  comma
518. 
  520. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita'  e
la sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione  e
la diffusione di sistemi di gestione avanzata  attraverso  l'utilizzo
delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese  agricole  un
contributo  a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento  della  spesa
ammissibile e mutui agevolati di importo  non  superiore  al  60  per
cento della spesa ammissibile  per  il  finanziamento  di  iniziative
finalizzate  allo  sviluppo  di  processi  produttivi  innovativi   e
dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con
tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in
materia di aiuti di  Stato  al  settore  agricolo.  Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  natura  non
regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri,  le
modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521. 
  521. Per l'attuazione degli interventi  di  cui  al  comma  520  e'
autorizzata la spesa  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2020  da
intendere come limite massimo di spesa. 
  522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore  delle  forme
di  produzione  agricola  a  ridotto  impatto  ambientale  e  per  la
promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di  ogni
attivita' a queste connessa, nello stato di previsione del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo
denominato « Fondo per l'agricoltura biologica », con  una  dotazione
pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo,  che  costituiscono  il
relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare  attuazione  agli
interventi ivi previsti. 
  523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  « 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b),
ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non  sono  limitati  ad
una sola annualita', possono essere compensati  per  un  periodo  non
superiore a tre anni ». 
  524. Agli impianti di produzione  di  energia  elettrica  esistenti
alimentati a biogas, realizzati da imprenditori  agricoli  singoli  o
associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio  entro  il
31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi  pubblici  sulla
produzione  di  energia,  la  cui  produzione  di  energia  elettrica
risponda ai criteri di sostenibilita'  di  cui  alla  direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso  di
effluenti  zootecnici,  e  che  riconvertano   la   loro   produzione
giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima
della  conversione  per   ventiquattro   ore,   secondo   un   regime
programmabile alle condizioni definite annualmente  da  Terna  Spa  a
partire dal 30  giugno  2020,  in  alternativa  all'integrazione  dei
ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire di  un  incentivo
sull'energia elettrica prodotta con le modalita' e alle condizioni di
cui al comma 525. 
  525. L'incentivo di cui al comma  524  e'  definito  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
tenuto  conto  anche  degli  elementi  necessari  alla  verifica   di
compatibilita' con la disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni  2014-2020,  di  cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della  Commissione,  del  28  giugno
2014, nonche' dei nuovi investimenti effettuati per la  riconversione
di cui  al  comma  524,  ed  e'  erogato  unicamente  in  riferimento
all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di
quindici  anni.  L'erogazione  dell'incentivo  e'  subordinata   alla
decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica
del regime di aiuto. 
  526. L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA)  definisce  le  modalita'  con  le  quali  le   risorse   per
l'erogazione degli incentivi di  cui  ai  commi  524  e  525  trovano
copertura, per il tramite delle  componenti  tariffarie  dell'energia
elettrica. 
  527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e  norme
tecniche generali  per  la  disciplina  regionale  dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti  di  allevamento  e  delle  acque  reflue,
nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera  o)  e'  inserita  la
seguente: 
      «  o-bis)  "digestato  equiparato":  prodotto  ottenuto   dalla
digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27
e 29 in ingresso in  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati a biogas e facenti  parte  del  ciclo  produttivo  di  una
impresa  agricola  che,  conformemente  alle  disposizioni   per   la
cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e  le
caratteristiche stabiliti per i  prodotti  ad  azione  sul  suolo  di
origine chimica »; 
    b) al titolo IV, dopo il capo IV e' inserito il seguente: 
                            « CAPO IV-bis 
               UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO 
                             EQUIPARATO 
  Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilita') - 1. Sono condizioni
di equiparabilita' del digestato ai prodotti ad azione sul  suolo  di
origine chimica: 
    a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore
al 70 per cento; 
    b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento
rispetto alle condizioni di utilizzo; 
    c) un'idonea copertura dei  contenitori  di  stoccaggio  e  della
frazione liquida ottenuta dalla separazione; 
    d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita'; 
    e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita'  della  distribuzione
con sistemi GPS. 
  Art. 31-ter. - (Modalita' di utilizzo) - 1. Al fine di risanare  le
zone  vulnerabili  dall'inquinamento  da  nitrati,  la  quantita'  di
apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso,  determinare
la presenza di tenori in azoto superiori a quelli  ammessi  per  ogni
singola coltura. 
  2. Le regioni e le  provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono disporre l'applicazione del digestato  equiparato  anche  nei
mesi invernali in relazione agli  specifici  andamenti  meteorologici
locali,  agli  effetti   sulle   colture   e   alle   condizioni   di
praticabilita' dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. 
  Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L'utilizzazione  agronomica  del
digestato equiparato e'  subordinata  all'esecuzione  di  almeno  due
analisi chimiche che dimostrino  il  rispetto  delle  caratteristiche
dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla  competente
autorita' regionale o provinciale. 
  2. Le analisi di cui al comma  1  sono  svolte  dai  laboratori  di
analisi competenti a prestare i servizi necessari per  verificare  la
conformita'  dei  prodotti  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ». 
  528. E' autorizzata la partecipazione italiana al  settimo  aumento
generale di capitale della Banca africana di sviluppo. 
  529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528
e'  pari  complessivamente  a  1.987.660.000  diritti   speciali   di
prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. 
  530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. 
  531. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale
e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonche' all'aumento  generale  di
capitale della Societa' finanziaria internazionale (IFC). 
  532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di  cui  al  comma
531 e' pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di  cui
375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. 
  533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. 
  534.  E'  altresi'  autorizzata   l'approvazione   dell'emendamento
all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello  Statuto
della Societa' finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai  sensi
della legge  23  dicembre  1956,  n.  1597,  proposto  dal  Consiglio
d'amministrazione della Societa' medesima contestualmente all'aumento
di  capitale,  con  il  quale  il  potere  di  voto  necessario   per
autorizzare  aumenti  di  capitale   diversi   da   quelli   relativi
all'ammissione di nuovi membri e' aumentato dal 75 all'85 per cento. 
  535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi
multilaterali  di  sviluppo  e  nei  limiti  delle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  contribuire   alla
ricostituzione delle risorse  dei  predetti  Fondi,  nei  limiti  dei
vincoli stabiliti dagli stessi  Fondi,  anche  con  l'intervento  dei
soggetti di cui all'articolo  2,  numero  3),  del  regolamento  (UE)
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,
che svolgono attivita' di cooperazione internazionale allo  sviluppo.
Tale  contribuzione   e'   disposta   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  170,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di
euro. 
  537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al  bilancio  dello
Stato dell'utile di  esercizio,  comunica  annualmente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la  quota  di
tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato  al
Meccanismo europeo di stabilita' (ESM) presso la Banca d'Italia. 
  538. La quota di cui al comma 537 e' riassegnata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di  spesa
per essere riversata all'ESM. 
  539. Nelle more della procedura di cui al comma  538,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con  emissione
di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo  di  spesa  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento. 
  540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e'  riconosciuto  ai
comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il  finanziamento
di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione  di
sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la  sicurezza  urbana,
istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4  ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, e' incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 31 gennaio 2020, e' determinata  la  misura  del  contributo
spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma. 
  541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  820,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, si  applicano,  a  decorrere  dall'anno  2020,
anche alle regioni a statuto ordinario. 
  542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « dei commi da 819 a  823  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ». 
  543.  Per  l'anno  2020,  ai  fini   del   monitoraggio   e   della
certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le
entrate valide ai fini della verifica del  rispetto  dei  vincoli  di
finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione
applicata a copertura di impegni esigibili e  del  fondo  pluriennale
vincolato. 
  544. Restano ferme,  per  l'anno  2020,  le  disposizioni  previste
dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
  545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le  parole:  «  non  si  applicano  »  sono
inserite le seguenti: « alle regioni e ». 
  546. In occasione del cinquantenario delle  regioni,  e'  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per  le  celebrazioni
dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di  500.000  euro
per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere  su  detto  Fondo
saranno  diretti  alla   realizzazione   di   iniziative   culturali,
artistiche e scientifiche, nonche' all'organizzazione di  seminari  e
alla formulazione di studi e ricerche, anche  in  collaborazione  con
enti pubblici e privati. Le attivita' finanziate  dovranno  avere  ad
oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future  del
ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per
le finalita'  indicate  e'  istituito  un  comitato  promotore  delle
celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle  province
autonome e presieduto dal Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie,  che  avra'  il  compito  di  elaborare   gli   indirizzi,
individuare  le  attivita',  raccogliere   gli   eventuali   progetti
presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento. 
  547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti
all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 e' determinato  con
riferimento alla media delle entrate  accertate  negli  esercizi  dal
2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 
  548. Nel caso di modifiche della  disciplina  statale  relativa  ai
tributi  erariali,  ivi  inclusi  i  tributi  propri  derivati,   che
potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di
monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti
finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
  549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze  linguistiche
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro  per
l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo
complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge  n.
482 del 1999 e' incrementato di 250.000  euro  per  l'anno  2020,  di
500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. 
  550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: « e 5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2020 ». 
  551. Per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2022  il  Fondo  di
solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui. Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre  per  i
comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti
dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli  stessi
hanno l'obbligo di versare per alimentare il  Fondo  di  solidarieta'
comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria. 
  552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25,  lettera  d),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono  da  intendersi  riferite  al
divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare  dei
gettoni di presenza e delle indennita' spettanti agli  amministratori
locali e gia' in godimento alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
suddette  disposizioni,  fermi  restando   gli   incrementi   qualora
precedentemente determinati secondo le disposizioni  vigenti  fino  a
tale data. 
  553.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una  dotazione  di
14,5 milioni di euro per l'anno 2020,  di  14  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per  l'anno  2022.  Il  Fondo  e'
destinato a finanziare progetti di  sviluppo  infrastrutturale  o  di
riqualificazione del  territorio  di  comuni  ricompresi  nell'ambito
delle predette isole, di cui all'allegato A  annesso  alla  legge  28
dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il Fondo
e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto  del  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  favorevole   della
Conferenza unificata. 
  554. Per gli anni 2020, 2021  e  2022,  a  titolo  di  ristoro  del
gettito non piu' acquisibile dai comuni a  seguito  dell'introduzione
della TASI di cui  al  comma  639  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2013,  n.  147,  e'  attribuito  ai  comuni  interessati  un
contributo complessivo di 110 milioni  di  euro  annui  da  ripartire
secondo gli importi indicati per ciascun comune  nell'allegato  A  al
decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a
favore dei comuni del contributo compensativo, pari  complessivamente
a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ». 
  555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
  556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  « 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa  depositi
e prestiti S.p.A. e le istituzioni  finanziarie  dell'Unione  europea
possono   concedere   ai   comuni,   alle   province,   alle   citta'
metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto
dei rispettivi enti del Servizio sanitario  nazionale,  anticipazioni
di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi,  liquidi  ed
esigibili, maturati alla  data  del  31  dicembre  2019,  relativi  a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali. L'anticipazione di  liquidita'  per  il  pagamento  di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 
  7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis  sono  concesse,  per
gli enti locali, entro il limite  massimo  di  tre  dodicesimi  delle
entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai  primi  tre  titoli  di
entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome,  entro
il limite massimo del 5 per cento delle entrate  accertate  nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
  7-quater.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  non   costituenti
indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  17,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti
di  adeguare  le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione
successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,  non  trovano
applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  203,  comma  1,
lettera b), e all'articolo 204 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di  cui  all'articolo  62
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del  citato  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Ad  esse  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2,  e  all'articolo  255,
comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da
garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma  della  specifica
disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 
  7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata
agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il  termine  del
30  aprile  2020  ed  e'  corredata  di   un'apposita   dichiarazione
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
contenente l'elenco dei debiti da pagare  con  l'anticipazione,  come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando  il  modello
generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per
i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita'  entro  quindici
giorni dalla data di  effettiva  erogazione  da  parte  dell'istituto
finanziatore. Per il pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a  valere  sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma
7-bis, il termine  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di  effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 
  7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate  entro  il
termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
  7-novies.  Gli  istituti  finanziatori  verificano,  attraverso  la
piattaforma  elettronica  di  cui  al  comma   7-sexies,   l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma.  In  caso  di  mancato
pagamento,  gli  istituti  finanziatori  possono  chiedere,  per   il
corrispondente importo,  la  restituzione  dell'anticipazione,  anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ». 
  557. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il  28  febbraio  2020,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti modalita' e  criteri
per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a  carico  degli
enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi
da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, al fine di  conseguire  una  riduzione  totale  del  valore
finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  558. Al comune di Vibo Valentia e' attribuito un  contributo  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022  per  spese  di
investimento. 
  559. E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia
(ILCCI) che si applica alle forniture di beni,  alle  prestazioni  di
servizi nonche'  alle  importazioni  effettuate  nel  territorio  del
comune  per  il  consumo  finale,  compresa  l'introduzione  di  beni
provenienti  dal  territorio  dell'Unione   europea.   Si   considera
consumatore finale chi  effettua  acquisti  di  beni  e  servizi  per
finalita' diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e  chi
effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto in conformita' alla legge federale svizzera. 
  560.  Soggetto  attivo  dell'imposta  e'  il  comune  di   Campione
d'Italia.  Non  si  applica  l'articolo  52,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio  della  potesta'
regolamentare, salvo i casi  espressamente  indicati  dalla  presente
legge. 
  561. E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune
effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di
beni e prestazioni di servizi nei confronti  di  consumatori  finali.
Sono altresi' soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali  che
effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del  comma
559. 
  562. Le forniture di beni  si  considerano  effettuate  a  Campione
d'Italia se il bene  al  momento  della  consegna  o  della  messa  a
disposizione si trova nel territorio del comune.  Le  prestazioni  di
servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia  se  sono  rese
nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la
sede della attivita' economica nel territorio di  Campione  d'Italia.
Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri
di territorialita' analoghi a quelli stabiliti dalla  legge  federale
svizzera in materia di imposta sul valore  aggiunto,  le  prestazioni
rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel
territorio di  Campione  d'Italia.  Per  le  prestazioni  di  servizi
relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la  base  imponibile
e' costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma  566  sono
individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo
criteri di territorialita' analoghi a  quelli  previsti  dalla  legge
federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. 
  563. L'imposta e' esigibile, per le forniture di beni, nel  momento
in cui il bene e' consegnato o  spedito  e,  per  le  prestazioni  di
servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo. 
  564. La base imponibile e'  costituita  dall'ammontare  complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore  delle  forniture
di  beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  secondo  le  condizioni
contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base
imponibile e' costituita dal prezzo di costo dei beni  oggetto  della
fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari  alle
percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul
valore aggiunto. 
  565. La  dichiarazione  dell'imposta  e'  presentata  dai  soggetti
passivi di cui al  comma  561  al  comune,  anche  in  modalita'  non
telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui
le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello  approvato  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  in  cui  devono
essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In
caso di omesso o insufficiente  versamento  dell'imposta  si  applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471.  In
caso di omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si  applica  la
sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata,
con un minimo di 50 euro.  In  caso  di  infedele  dichiarazione,  si
applica la sanzione dal 50 per cento al 100  per  cento  dell'imposta
non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente
comma  sono  ridotte  ad  un  terzo  se,  entro  il  termine  per  la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza  del  contribuente,
con  pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli
interessi. Restano salvi la facolta' del comune di deliberare con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di  esercitare
l'attivita'  di  accertamento  e  di   riscossione   anche   coattiva
dell'imposta. 
  566. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura non regolamentare da adottare entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabiliti  gli
ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia puo'  esercitare
la potesta' regolamentare;  con  il  medesimo  decreto  inoltre  sono
individuate,  in  conformita'  alla  legge  federale   svizzera,   le
operazioni  esenti  ed  escluse  da  imposta  nonche'  le  franchigie
applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono  definiti  i
termini e le modalita'  di  versamento,  accertamento  e  riscossione
dell'imposta nonche' i casi di esonero dall'obbligo di  presentazione
della dichiarazione. 
  567. L'imposta locale di consumo di Campione  d'Italia  si  applica
alle forniture di beni e alle prestazioni  di  servizi  effettuate  a
partire dal 1° gennaio 2020. 
  568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30
giugno 2020 e' riscossa secondo termini  e  modalita'  stabiliti  dal
decreto di cui al comma 566. 
  569. All'articolo 1, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    « a) si intende  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato":  il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  del  comune  di
Livigno ». 
  570.  All'articolo  67,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «  e
dai  Dipartimenti  francesi  d'oltremare  »  sono  sostituite   dalle
seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare,  dal  comune  di
Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ». 
  571. Le disposizioni di cui ai commi  569  e  570  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  572.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  in  materia
doganale,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2020,   il   territorio
extradoganale  e'  costituito  dal  solo  territorio  del  comune  di
Livigno. Per i  soggetti  residenti  nel  territorio  del  comune  di
Campione d'Italia non trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009,  n.  32;  per  i
medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto  regolamento
n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui  al  comma  566
del presente articolo coerentemente con le  disposizioni  dell'Unione
europea in materia di fissazione delle franchigie  doganali.  I  beni
strumentali, gli arredi, i mobili di ogni  tipo  gia'  esistenti  nel
comune di Campione d'Italia presso societa', enti ed abitazioni  alla
data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal  territorio  dello  stesso
comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano  come  destinazione
finale l'Italia 
  573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle
persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019  nei  registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia  nonche'  sui  redditi  di
lavoro autonomo relativi ad  attivita'  svolte  in  studi  siti  alla
medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata  ai  sensi
dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e' ridotta nella misura del 50  per  cento  per  cinque  periodi
d'imposta. 
  574. Le imposte  dovute  sui  redditi  d'impresa  realizzati  dalle
imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed  enti
di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita'  locale,  nel  comune  di  Campione  d'Italia,
determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto  testo  unico
delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento
per cinque periodi di imposta. 
  575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta  regionale
sulle attivita' produttive  derivanti  da  attivita'  esercitate  nel
comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta. 
  576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «  de  minimis  »,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «   de   minimis   »   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
  577. In  vista  del  rilancio  economico  del  comune  di  Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti  parte  di
un progetto di investimento iniziale come  definito  all'articolo  2,
punti  49,  50  e  51,  del  regolamento  (UE)  n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un  credito  d'imposta
nella misura del 50 per cento dei costi individuati come  ammissibili
ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. 
  578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019  e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2024. 
  579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577  e  578  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  580.  All'articolo  188-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), »  sono
soppresse; 
    b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE)  n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo  »   sono
sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura ». 
  581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite
le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma  1,  lettere
a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di  linea  per
trasporto di persone, e c),  del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli
per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ». 
  582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, al secondo periodo,  dopo  la  parola:  «  manutenzione  »  sono
aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ». 
  583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine  e  grado,  le  istituzioni   educative   e   le   istituzioni
universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza  e  assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad  approvvigionarsi  attraverso
gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il  sistema  dinamico
di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa. 
  584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse. 
  585. All'articolo 26, comma 1, della legge  23  dicembre  1999,  n.
488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Ove  previsto  nel
bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche
categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali
». 
  586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23  dicembre
1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di  appalti
specifici basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e ad essi  si  applica  il  termine  dilatorio  di  cui  al  comma  9
dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:  «  La  Consip
S.p.A.  puo',  altresi',  svolgere,  nell'ambito  del  Programma   di
razionalizzazione degli  acquisti,  procedure  di  aggiudicazione  di
contratti di concessione di servizi ». 
  588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e  di  qualita'
dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e
perseguire  il  contenimento  dei  relativi   costi,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia  di
Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed  ottimizzazione  dei
propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei
servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'. 
  589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019  »
sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno  2019
e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ». 
  590. Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una  piu'
efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall'anno
2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma
societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con  esclusione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le
norme in materia di contenimento e di riduzione della  spesa  di  cui
all'allegato   A   annesso   alla   presente   legge.   Resta   ferma
l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese  di
personale. 
  591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non
possono effettuare spese per l'acquisto di  beni  e  servizi  per  un
importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita'
negli esercizi finanziari 2016, 2017  e  2018,  come  risultante  dai
relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di  cui  al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al  decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  per  le  quali  resta  fermo
l'obbligo di versamento previsto dall'articolo  6,  comma  21-sexies,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  incrementato
ai sensi del comma 594. 
  592. Ai fini dei  commi  da  590  a  600,  le  voci  di  spesa  per
l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: 
    a) per gli enti che adottano la  contabilita'  finanziaria,  alle
corrispondenti voci, rilevate in  conto  competenza,  del  piano  dei
conti integrato previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
    b) per gli enti e gli  organismi  che  adottano  la  contabilita'
civilistica, alle corrispondenti  voci  B6),  B7)  e  B8)  del  conto
economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
27 marzo 2013, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che adottano  gli
schemi di bilancio di cui al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  n.  19  del  14  gennaio   2014,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31  gennaio  2014,
individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle  indicate  nel
primo periodo della presente lettera. 
  593. Fermo  restando  il  principio  dell'equilibrio  di  bilancio,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del
limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591
e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei  ricavi  o
delle entrate accertate  in  ciascun  esercizio  rispetto  al  valore
relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio
2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate puo' essere utilizzato per
l'incremento  delle  spese  per  beni  e  servizi  entro  il  termine
dell'esercizio successivo a quello di  accertamento.  Non  concorrono
alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di  cui  al  presente
comma le risorse destinate alla spesa  in  conto  capitale  e  quelle
finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei
soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione  di  beni  e
servizi. 
  594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi  comprese
le autorita' indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno  di
ciascun anno ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato  un  importo  pari  a  quanto  dovuto  nell'esercizio  2018  in
applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla  presente
legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL  continuano  a
versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun  anno,
quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018  in  ottemperanza  alle
norme di  contenimento  di  cui  al  medesimo  allegato  A.  Ai  fini
dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo,  e'  fatta
salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della  legge
28  dicembre  2015,  n.  208,  e  dall'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti  e
gli organismi di cui al comma  590,  la  disciplina  di  settore  che
regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto
o del commissariamento, per il  periodo  strettamente  necessario  al
ripristino degli equilibri finanziari ed  economico-patrimoniali,  le
somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel
presente  comma,  possono  essere  temporaneamente   accantonate   in
apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di
risanamento. 
  595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma  590  siano
interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa
di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593  e  il
versamento di cui al comma 594 sono  determinati  nella  misura  pari
alla  somma  degli  importi  previsti  per  ciascuna  amministrazione
coinvolta nei citati processi. 
  596.  I  compensi,  i  gettoni  di  presenza  ed   ogni   ulteriore
emolumento,  con  esclusione  dei  rimborsi   spese,   spettanti   ai
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o
straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse  le
societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e  organismi,
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di   legge,   statutarie   e
regolamentari,  da   sottoporre   all'approvazione   delle   predette
amministrazioni  vigilanti.  I  predetti  compensi  e  i  gettoni  di
presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti  e
tariffe  fissati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  597. La relazione degli  organi  deliberanti  degli  enti  e  degli
organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del
bilancio  consuntivo,  deve  contenere,   in   un'apposita   sezione,
l'indicazione riguardante le modalita' attuative  delle  disposizioni
di cui ai commi da 590 a 600. 
  598. Ferma restando la disciplina  in  materia  di  responsabilita'
amministrativa e contabile, l'inosservanza  di  quanto  disposto  dai
commi 591, 593, 594  e  595  costituisce  illecito  disciplinare  del
responsabile del  servizio  amministrativo-finanziario.  In  caso  di
inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le indennita' ed i
gettoni di presenza corrisposti agli organi di  amministrazione  sono
ridotti, per il restante  periodo  del  mandato,  del  30  per  cento
rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno  2019
e i risparmi sulla spesa per gli organi sono  acquisiti  al  bilancio
dell'ente. 
  599. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  previsti
dai commi da 590 a 598 e'  verificato  e  asseverato  dai  rispettivi
organi di controllo. 
  600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni
dei trasferimenti erariali dal bilancio  dello  Stato  agli  enti  ed
organismi di cui al comma 590.