501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si e' verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 504. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 507. Al fine di favorire la competitivita' del settore agricolo e agroalimentare e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitivita' delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo. 508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: « f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding ». 509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni. 510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. 512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita' mineraria, nonche' di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attivita' di oleoturismo. 514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. 515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma. 516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma. 517. E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518. 520. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita' e la sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521. 521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa. 522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita' a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo denominato « Fondo per l'agricoltura biologica », con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni ». 524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilita' di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalita' e alle condizioni di cui al comma 525. 525. L'incentivo di cui al comma 524 e' definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonche' dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed e' erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto. 526. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica. 527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) e' inserita la seguente: « o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »; b) al titolo IV, dopo il capo IV e' inserito il seguente: « CAPO IV-bis UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilita') - 1. Sono condizioni di equiparabilita' del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento; b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione; d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita'; e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita' della distribuzione con sistemi GPS. Art. 31-ter. - (Modalita' di utilizzo) - 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantita' di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. 2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilita' dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato e' subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorita' regionale o provinciale. 2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ». 528. E' autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo. 529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 e' pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. 530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. 531. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonche' all'aumento generale di capitale della Societa' finanziaria internazionale (IFC). 532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 e' pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. 533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. 534. E' altresi' autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Societa' finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Societa' medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri e' aumentato dal 75 all'85 per cento. 535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro. 537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilita' (ESM) presso la Banca d'Italia. 538. La quota di cui al comma 537 e' riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM. 539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento. 540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, e' determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma. 541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario. 542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ». 543. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato. 544. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ». 546. In occasione del cinquantenario delle regioni, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonche' all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attivita' finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalita' indicate e' istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avra' il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attivita', raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento. 547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 e' determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. 549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. 550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ». 551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria. 552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennita' spettanti agli amministratori locali e gia' in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data. 553. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata. 554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ». 555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ». 557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti modalita' e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 558. Al comune di Vibo Valentia e' attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento. 559. E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalita' diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformita' alla legge federale svizzera. 560. Soggetto attivo dell'imposta e' il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potesta' regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge. 561. E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresi' soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559. 562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attivita' economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile e' costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. 563. L'imposta e' esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene e' consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo. 564. La base imponibile e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile e' costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. 565. La dichiarazione dell'imposta e' presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalita' non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attivita' di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta. 566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia puo' esercitare la potesta' regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformita' alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonche' le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalita' di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonche' i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. 567. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020. 568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 e' riscossa secondo termini e modalita' stabiliti dal decreto di cui al comma 566. 569. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ». 570. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ». 571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 572. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extradoganale e' costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo gia' esistenti nel comune di Campione d'Italia presso societa', enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia 573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta. 574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta. 575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta. 576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. 578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024. 579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. 580. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse; b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura ». 581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ». 582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ». 583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa. 584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse. 585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ». 586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « La Consip S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ». 588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualita' dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'. 589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ». 590. Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una piu' efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale. 591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. 592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilita' finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera. 593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. 594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorita' indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento. 595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi. 596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600. 598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilita' amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente. 599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo. 600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.