601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria. 603. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro ». 604. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, e' ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite. 605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ». 606. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ». 607. A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento. 608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dai commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente. 610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. 611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e' ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione. 612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' alle spese sostenute dalla stessa societa' con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. 613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 614. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonche' per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, » ; b) al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e dopo le parole: « degli interessati, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ». 615. Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprieta' privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonche' gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617. 617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprieta' la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune piu' vicino nell'ambito territoriale della medesima regione. 618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprieta' deve comunicare la propria accettazione, di cui e' data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza. 619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 e' consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprieta' si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa. 620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilita' di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi. 621. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa: a) all'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10 » sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 »; 2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: « Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. »; b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole: « corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; 2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) e' abrogata. 622. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 623. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato. 624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato. 626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilita' nell'ambito delle regole del Patto di stabilita' e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente. 627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalita' di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. 628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. 629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ». 630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ». 631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, il comma 9 e' sostituito dai seguenti: « 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »; b) all'allegato I: 1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »; 2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » e' inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »; 3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili: usati per riscaldamento: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi; per uso industriale: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi; usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »; 4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »; 5) alla voce: « Gas naturale » e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »; 6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a: « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi »; c) alla tabella A, il numero 11 e' abrogato. 632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021 ». 633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. 634. E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere piu' trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi' considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. 636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale. 637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634: a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attivita' economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. 638. Non e' considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634. 639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica: a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali; b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea: 1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attivita' economica; 2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato; c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale. 640. L'imposta di cui al comma 634 e' fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI. 641. L'accertamento dell'imposta dovuta e' effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione e' presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 642. L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata gia' versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta e' rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non e' altresi' dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo. 643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non e' versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresi' alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641. 644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresi' i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti gia' versata da altri soggetti obbligati. 645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale. 646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009. 647. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attivita' di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 634, con facolta' di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attivita' di controllo avvalendosi delle facolta' e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10. 649. L'imposta di cui al comma 634 e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito e' di cinque anni; la prescrizione e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10. 650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e' punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalita' per il versamento dell'imposta, alle modalita' per la tenuta della contabilita' relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilita', all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalita' per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 647 e alle modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie. 652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651. 653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. 654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 e' riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 656. Alle spese in attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 658. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. 659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39-octies: 1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »; b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati » e' sostituita dalla seguente: « Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento ». 660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-quater e' aggiunto il seguente: « Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5. 3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 39-decies. 5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. 6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1. 7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche' dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ». 661. E' istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate « bevande edulcorate ». 662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. 663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea; c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea. 664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661: a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a); b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b); c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c). 665. L'imposta di cui al comma 661 e' fissata nelle misure di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. 666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b). 667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande e' determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere e' stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensita' di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. 669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine. 671. Le attivita' di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta. 673. L'imposta di cui al comma 661 e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' di cinque anni; la prescrizione e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30. 674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 e' punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalita' per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilita', alle modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati. 676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675. 677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ». 678. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 35 e' inserito il seguente: « 35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare »; b) al comma 36, alinea, le parole: « nel corso di un anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »; c) dopo il comma 37 e' inserito il seguente: « 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37: a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire: 1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari; 2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 3) le attivita' di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; 4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 7) gli altri sistemi di collegamento la cui attivita' e' soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorita' di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie; e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d); f) lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivita' connessa »; d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti: « 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile. 39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite »; e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti: « 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali. 40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 e' fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili e' il prodotto della totalita' dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale e' pari: a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre e' localizzato nel territorio dello Stato; b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se: 1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale e' localizzato nel territorio dello Stato; 2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione; c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale »; f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »; g) il comma 42 e' sostituito dal seguente: « 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le societa' appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una singola societa' del gruppo »; h) al comma 43, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali »; i) dopo il comma 44 e' inserito il seguente: « 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilita' per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, cosi' come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate »; l) il comma 45 e' abrogato; m) il comma 47 e' sostituito dal seguente: « 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 »; n) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: « 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale ». 679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: « doganale » sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale »; b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: « f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale »; c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis) ». 682. Per le attivita' di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. 683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessita' e di proporzionalita', limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite: a) le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico; b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 e' oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita' dei dati. 685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non e' consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684. 686. Per le stesse finalita' di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui e' titolare. 687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti definisce le modalita' e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalita' da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalita' e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ». 688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c) l'articolo 264 e' abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020 ». 689. Al fine di potenziare la capacita' degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita la nuova disciplina concernente le modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformita' alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi' la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato. 690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020. 691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 54 e' sostituito dal seguente: « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »; b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »; c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »; d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: « d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato »; e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; f) al comma 74: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno »; 2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; g) il comma 75 e' sostituito dal seguente: « 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »; h) al comma 82: 1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; 2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »; 3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »; i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »; l) al comma 89, il primo periodo e' soppresso. 693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »; b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »; c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ». 694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata all'11 per cento. 695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 26 per cento ». 696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. 697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 698. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al comma 701. 699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. 700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.