601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in
vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai
commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti
strumentali in forma societaria.
603. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di
euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente
l'importo di 15 milioni di euro ».
604. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, e' ridotto di 36
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli
adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per
rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la
determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le
parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal
2020 ».
606. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono
inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di un
milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ».
607. A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti
nel limite del 44,32 per cento.
608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato.
609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie
iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in
via ulteriore rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300
milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno
2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare
il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di
finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella
misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del
bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di
competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1
allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli
accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati,
possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della
spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dai
commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle
Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre.
Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata
entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15
settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante
dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri
ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli
accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono
progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o
interamente.
610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli
enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al
riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and
Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa
annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e' ridotta al
5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle
infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di
cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva
certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo
passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di
migrazione.
612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si
applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate
con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' alle spese sostenute dalla stessa
societa' con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e
per conto delle amministrazioni committenti.
613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
614. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire
risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la
digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative
del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o
atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni
preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti
nonche' per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti
rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici »
sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli
capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture
logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity
Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority
accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle
istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi
finanziari di pagamento, » ;
b) al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a
procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e dopo le
parole: « degli interessati, » sono inserite le seguenti: « anche
attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ».
615. Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai
contratti di locazione passiva in immobili di proprieta' privata, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia
del demanio, nonche' gli organi di rilevanza costituzionale, possono
procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove
conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini
previsti dal comma 617.
617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna
documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza
della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprieta' la
rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un
nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo
commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del
mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori
dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si
fa riferimento a quelli del comune piu' vicino nell'ambito
territoriale della medesima regione.
618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di
rinegoziazione, la proprieta' deve comunicare la propria
accettazione, di cui e' data notizia all'Agenzia del demanio al fine
del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta
alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente
continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in
vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616
e' consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo
contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In
caso di mancata accettazione da parte della proprieta' si applicano
le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione
allocativa.
620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i
piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali
sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilita' di risorse
finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del
demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui
capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa,
pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti
medesimi.
621. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle
vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della
difesa:
a) all'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:
1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10 »
sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del
costituendo fondo il 30 »;
2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: « Le risorse
monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
spese di investimento dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni
finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. »;
b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole:
« corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «
corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) e' abrogata.
622. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo
241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente
articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5
milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
623. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato.
624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente
legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in
termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese
indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un
miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla
presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su
richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati
nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come
risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al
raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020,
valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di
dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei
provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta
all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con
delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi
disponibili in sede di presentazione del provvedimento di
assestamento del bilancio dello Stato.
626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilita'
nell'ambito delle regole del Patto di stabilita' e crescita europeo,
con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti
di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.
196, per la definizione del corretto trattamento statistico e
contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle
operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate
le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al periodo
precedente.
627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalita' di
espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed
europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di
1 milione di euro per l'anno 2020.
628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' attuative di utilizzo del
Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a
modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto
degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro,
studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa
da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda
120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro,
qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e' assunto
al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma
1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese sanitarie
di cui al comma 1, lettera c) ».
630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono
sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria
euro 4 o inferiore ».
631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella
produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche
finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas
responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
« 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati
per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con
impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad
accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse
aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati
nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di
estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia
elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per
l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per
l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi
interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote
di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile
impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e
calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella
produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i
seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per
kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »;
b) all'allegato I:
1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » e' aggiunta, in fine, la
seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »;
2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » e' inserita la
seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »;
3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. »
sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille
chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille
chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille
chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille
chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o
indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;
4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » e' aggiunta, in
fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o
indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »;
5) alla voce: « Gas naturale » e' aggiunta, in fine, la
seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;
6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a: « 9,20
euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: «
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese:
15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille
chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
11,8 euro per mille chilogrammi »;
c) alla tabella A, il numero 11 e' abrogato.
632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di
nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica
non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in
uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020,
si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta
percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160
g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere
dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50
per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno
2021 ».
633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata
dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
634. E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo
impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati
ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma
di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche
parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di
origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato
per compiere piu' trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per
essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati
ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che
risultino compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432:2002, i
dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui
dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonche' i MACSI adibiti a contenere e
proteggere preparati medicinali.
635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634,
sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego,
anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che
consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei
medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali
diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi' considerati
MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche
parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella
produzione di MACSI.
636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della
produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale
ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi
dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in
consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.
637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il
fabbricante;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il
soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attivita' economica
ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore
privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.
638. Non e' considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI
utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali
l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza
l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma
634.
639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale,
anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto
della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale
nell'esercizio dell'attivita' economica;
2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un
consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro
importazione definitiva nel territorio nazionale.
640. L'imposta di cui al comma 634 e' fissata nella misura di 0,45
euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634
contenuta nei MACSI.
641. L'accertamento dell'imposta dovuta e' effettuato sulla base di
dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per
determinare il debito d'imposta. La dichiarazione e' presentata dai
soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al
trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI
provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un
consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione
attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il
termine di cui al presente comma e' effettuato il versamento
dell'imposta dovuta.
642. L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI ceduti
direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi
dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i
MACSI sui quali sia stata gia' versata l'imposta da un soggetto
diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri
Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta e'
rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la
stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e
sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non e'
altresi' dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta
nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.
643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non e' versata
qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a
euro 10. In tal caso non si provvede altresi' alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 641.
644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati
altresi' i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634
contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al
fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti
quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti
gia' versata da altri soggetti obbligati.
645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento
dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato entro il termine di
cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e
contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i
soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato
nominano un rappresentante fiscale.
646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea, l'imposta e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane
e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine.
L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI contenuti
nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle
franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del
Consiglio, del 16 novembre 2009.
647. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono
le attivita' di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di
cui al comma 634, con facolta' di accedere presso gli impianti di
produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare
la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a
650. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta
applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le
attivita' di controllo avvalendosi delle facolta' e dei poteri
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' ivi previste
con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le
disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di
riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica
un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di
trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della
notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.
649. L'imposta di cui al comma 634 e' rimborsata quando risulta
indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di decadenza,
nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di
prescrizione per il recupero del credito e' di cinque anni; la
prescrizione e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale e
in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme
inferiori o pari ad euro 10.
650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e'
punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di
ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non
inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della
dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle
disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle
relative modalita' di applicazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata
delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634,
trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020,
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di attuazione
dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione
in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della
nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della
dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalita' per il
versamento dell'imposta, alle modalita' per la tenuta della
contabilita' relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei
soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, per via
telematica, dei dati di contabilita', all'individuazione, ai fini del
corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla
certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei
MACSI, alle modalita' per il rimborso dell'imposta previsto dal comma
642, allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 647 e alle
modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma
648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.
653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente
delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile,
alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici
di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di
contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di
prodotti alimentari, e' riconosciuto un credito d'imposta nella
misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla
produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN
13432:2002.
654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 e' riconosciuto fino
ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno
2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in
quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne
conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
656. Alle spese in attivita' di formazione svolte per acquisire o
consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui
al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si
applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta
per le spese di formazione del personale dipendente di cui
all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a
81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e
delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito
di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
658. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con
particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalita'
di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute e
della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico
finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30 » sono
sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: «
euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera
c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro
130 »;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »;
b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati » e' sostituita
dalla seguente:
« Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 24 per cento;
c) sigarette 59,8 per cento;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette 59 per cento;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento ».
660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-quater e' aggiunto il
seguente:
« Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui prodotti accessori
ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza
tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono
assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il
pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al
pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata
dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di
commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico
esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22
dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o fornitore
nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore
estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al
comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono disciplinati le modalita' di presentazione e i
contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma
1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle
categorie di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di
prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi
i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete
internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai
quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti
prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, nonche' dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e
dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto
applicabili ».
661. E' istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche,
come definite al comma 662, di seguito denominate « bevande
edulcorate ».
662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si
intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere
utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009
e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati
per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con
l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore
o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676,
per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o
sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande
edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da
quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento,
a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali
esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del
soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti
all'Unione europea;
c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello
Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti
all'Unione europea.
664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che
provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663,
lettera a);
b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera
b);
c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera
c).
665. L'imposta di cui al comma 661 e' fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad
essere utilizzati previa diluizione.
666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande
edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il
consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo
stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui
al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di
edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o
uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui
al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i
prodotti di cui al comma 665, lettera b).
667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto
complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande e' determinato con
riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere
e' stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione
al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e
quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensita'
di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b),
sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b),
l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati
nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve
presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea, l'imposta e' accertata e riscossa
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste
per i diritti di confine.
671. Le attivita' di accertamento, di verifica e di controllo
dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di
deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli
elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono
prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto
complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le
amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' ivi previste con le
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono
con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento
fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente
dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di
pagamento e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel
termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento
delle somme dovute a titolo di imposta.
673. L'imposta di cui al comma 661 e' rimborsata quando risulta
indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di decadenza,
nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di
prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' di cinque anni; la prescrizione e'
interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori
o pari ad euro 30.
674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 e'
punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di
ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non
inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della
dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle
disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalita'
di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad
euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie
collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto
dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al
contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalita' per
il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei
soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, anche per via
telematica, dei dati di contabilita', alle modalita' per la notifica
degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono
essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione
di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al
comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei
quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 675.
677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
« c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro
nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni
di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,
aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di
vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ».
678. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
« 35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura
dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al
comma 36, nel corso dell'anno solare »;
b) al comma 36, alinea, le parole: « nel corso di un anno solare
» sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare precedente a
quello di cui al comma 35-bis »;
c) dopo il comma 37 e' inserito il seguente:
« 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma
37:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un
servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web
del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge
funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui
scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti
dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia
stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di
pagamento;
d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata
per gestire:
1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di
regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione
degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma
5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
3) le attivita' di consultazione di investimenti partecipativi
e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di
intermediazione nel finanziamento partecipativo;
4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
7) gli altri sistemi di collegamento la cui attivita' e'
soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei
servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorita' di
regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la
trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari,
prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i
servizi indicati alla lettera d);
f) lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e gestione di
piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del
gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' la
trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivita'
connessa »;
d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
« 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di
cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi
versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale,
ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di
beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano
economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione
del servizio imponibile.
39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a
disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di
prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,
della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il
volume o il valore di tali vendite »;
e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:
« 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio
dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di
protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di
geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento
dei dati personali.
40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 e' fornito
nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del
comma 40, il totale dei ricavi tassabili e' il prodotto della
totalita' dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque
realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali
servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale e'
pari:
a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione
dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in
funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia
mentre e' localizzato nel territorio dello Stato;
b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:
1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di
servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle
operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali
uno degli utenti dell'interfaccia digitale e' localizzato nel
territorio dello Stato;
2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla
proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel
territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei
servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale
interfaccia durante l'anno solare in questione;
c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione
degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati
generati o raccolti durante la consultazione, quando erano
localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale »;
f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono
sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »;
g) il comma 42 e' sostituito dal seguente:
« 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta
entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al
comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili
forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le societa'
appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi
digitali e' nominata una singola societa' del gruppo »;
h) al comma 43, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
« I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il
quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione
amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un
accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali,
devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi
di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali »;
i) dopo il comma 44 e' inserito il seguente:
« 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita
contabilita' per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei
servizi imponibili, cosi' come gli elementi quantitativi mensili
utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter.
L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove
necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e
l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta
diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il
primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate »;
l) il comma 45 e' abrogato;
m) il comma 47 e' sostituito dal seguente:
« 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;
n) dopo il comma 49 e' inserito il seguente:
« 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle
sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale
».
679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la
detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli
oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a
condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle
detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto
di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse
pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: «
doganale » sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di
prevenzione e contrasto all'evasione fiscale »;
b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
« f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo
svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione
fiscale »;
c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis)
».
682. Per le attivita' di analisi del rischio di cui all'articolo
11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei
rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati
personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle
interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo
di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da
sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.
683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, considerati i principi di necessita' e di
proporzionalita', limitatamente al trattamento dei dati contenuti
nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia
delle entrate, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei
diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE)
2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare
un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse
pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo
essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/679;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati.
684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui
al comma 682 e' oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla
protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di
iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche
le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita' dei
dati.
685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della
data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la
protezione dei dati personali, non e' consentito il trattamento dei
dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al
comma 684.
686. Per le stesse finalita' di cui al comma 682, la Guardia di
finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti
finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi da 681 a
685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle
interconnessioni con le altre banche dati di cui e' titolare.
687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu'
decreti definisce le modalita' e i termini per la graduale
utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle
procedure telematiche per il rilascio del documento unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle
funzionalita' da effettuare presso gli Sportelli telematici
dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo
Ministero. L'inosservanza delle modalita' e dei termini indicati nei
decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del
documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ».
688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
« c) l'articolo 264 e' abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020
».
689. Al fine di potenziare la capacita' degli aeroporti nazionali
evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
stabilita la nuova disciplina concernente le modalita' e i criteri di
regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della
funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli
aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in
conformita' alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del
Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di
assicurare lo svolgimento delle attivita' di coordinamento in maniera
imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi' la
ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei
gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a
carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare
tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data
del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio
2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato
comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno
2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente
comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono abrogati.
692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 54 e' sostituito dal seguente:
« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo,
nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita'
riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;
b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle
seguenti: « comma 54, lettera a) »;
c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite
dalle seguenti: « dei requisiti »;
d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
« d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato »;
e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle
seguenti: « taluna delle condizioni »;
f) al comma 74:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito
esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di
cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno »;
2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono
sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
g) il comma 75 e' sostituito dal seguente:
« 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono
sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono
sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »;
3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono
sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione »
sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;
l) al comma 89, il primo periodo e' soppresso.
693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».
694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per
cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima
legge e' aumentata all'11 per cento.
695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« del 26 per cento ».
696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2018.
697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 696,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
698. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al
comma 701.
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12
per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non
ammortizzabili.
700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.