art. 1 (commi 701-800)
  701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate:
per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre
rate di pari importo di cui la prima con scadenza  entro  il  termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta con riferimento al  quale  la  rivalutazione  e'
eseguita, le altre con  scadenza  entro  il  termine  rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori  a
3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo,  di  cui
la prima con scadenza entro il termine previsto per il  versamento  a
saldo delle imposte sui redditi relative  al  periodo  d'imposta  con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, la  seconda  entro
il termine previsto per il versamento della seconda o unica  rata  di
acconto delle imposte  sui  redditi  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il  termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  e  il
termine previsto per il versamento della  seconda  o  unica  rata  di
acconto  delle  imposte  sui  redditi,  per   i   periodi   d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
della sezione I del capo III del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241. 
  702. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  703. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1° dicembre 2021. 
  704. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  699,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione d'imposta ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 698. 
  705. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «  regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del
Consiglio, del 23 luglio 1992, il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento  (CE)  n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24  settembre
2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    « 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice
una conferenza di servizi »; 
    c) al comma 3 la lettera g) e' abrogata; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  « 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione  degli  oneri  di
servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con  il  Presidente  della
Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di  appalto
secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento  (CE)  n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24  settembre
2008 »; 
    e) il comma 7 e' abrogato. 
  706. All'articolo 36 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole: « e le  isole  minori  della  Sicilia
dotate di scali aeroportuali » sono soppresse; 
    b) al comma 1, alinea, le parole:  «  e  le  isole  minori  della
Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse; 
    c) al comma 1, lettera b), le parole: « con  i  presidenti  delle
regioni autonome della Sardegna e della  Sicilia  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « con il  presidente  della  regione  autonoma  della
Sardegna » e le parole: « delle isole minori della Sicilia dotate  di
scali aeroportuali » sono soppresse; 
    d) al comma 1, lettera a), le parole:  «  e  delle  isole  minori
della Sicilia » sono soppresse; 
    e) al comma 4, le parole: « L'1 per cento della spesa autorizzata
dal presente comma e'  destinato  alle  isole  minori  della  Sicilia
dotate di scali aeroportuali » sono soppresse. 
  707. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il  comma
486 e' abrogato. 
  708. Sono fatti salvi gli atti ed i  procedimenti  gia'  in  essere
alla data di entrata in vigore della presente legge  ai  sensi  delle
disposizioni modificate dai commi 706 e 707. 
  709. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  135,  comma  6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' integrata di 25  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  710. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13,  le  parole:  «  dalle  persone  fisiche  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da soggetti »; 
    b) al comma 14, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «
Soggetti passivi dell'imposta di cui al  comma  13  sono  i  soggetti
indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28  giugno  1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,  n.
227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale
sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma  3,
del citato decreto-legge  n.  167  del  1990,  gli  intermediari  ivi
indicati  devono   applicare   e   versare   l'imposta   dovuta   dal
contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel
caso  in  cui  il  contribuente  non  fornisce  la   provvista,   gli
intermediari sono tenuti  a  effettuare  le  segnalazioni  nominative
all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione
previsti per i sostituti d'imposta »; 
    c) al comma 18,  le  parole:  «  dalle  persone  fisiche  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da soggetti »; 
    d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
  « 18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18  sono  i
soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227 »; 
    e) al comma 22, le parole: « l'imposta sul reddito delle  persone
fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « le imposte sui redditi ». 
  711. Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano  a  decorrere
dal 2020. 
  712. La deduzione della quota del 12 per cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. 
  713. La deduzione della quota del 10 per cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019, e' differita al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2028. 
  714. La deduzione della quota del 5 per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista dal comma  1079  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso  al
31 dicembre  2019,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. 
  715. Ai fini della  determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e
714. 
  716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento  della
rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta  2019,
2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo  77  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  maggiorata  di  3,5  punti
percentuali sul reddito derivante da attivita' svolte sulla base di: 
    a) concessioni autostradali; 
    b) concessioni di gestione aeroportuale; 
    c) autorizzazioni e  concessioni  portuali  rilasciate  ai  sensi
degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
    d) concessioni ferroviarie. 
  717. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui
al  comma  716  da  assoggettare  all'addizionale  ivi   prevista   e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di
cui al citato articolo 115 del medesimo testo  unico  determinano  il
reddito di cui al  comma  716  da  assoggettare  all'addizionale  ivi
prevista senza tener conto della  quota  di  reddito  imputato  dalla
societa' partecipata. 
  718. In deroga alle disposizioni dell'articolo  3  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. 
  719. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017,  n.  172,  le  parole:  «  30  novembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ». 
  720. All'articolo 1, comma 154, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, il penultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Per  la
liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni
di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e  di
525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ». 
  721. Ai soli fini  dell'applicazione  dell'articolo  74,  comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
considera esercizio di funzioni statali da  parte  di  enti  pubblici
anche l'attivita' di formazione universitaria posta in  essere  dalle
universita' non statali legalmente riconosciute  che  hanno  ottenuto
l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio  universitario  aventi
valore legale, non costituite sotto forma di societa' commerciali. 
  722.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  in  caso  di   mancata
acquisizione del codice fiscale statunitense per i  conti  finanziari
esistenti alla data del 30 giugno 2014  e  di  cui  sono  titolari  i
soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3,  della  legge  18  giugno
2015, n. 95, le  istituzioni  finanziarie  indicate  nell'articolo  4
della medesima legge: 
    a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate  la  data  di
nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della  citata
legge n. 95 del 2015, titolari dei conti  finanziari  esistenti  alla
data del 30 giugno 2014 e per i quali non e' stato ottenuto il codice
fiscale statunitense; 
    b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla
lettera a) il codice fiscale statunitense mancante; 
    c)  effettuano,  prima  della  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate di cui all'articolo 4 della citata  legge  n.  95  del  2015,
un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  6  agosto
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto  2015,
sui soggetti di  cui  alla  lettera  a),  allo  scopo  di  verificare
l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante. 
  723.  A  decorrere  dal  periodo  di  rendicontazione  2017,   alle
istituzioni finanziarie  indicate  nell'articolo  4  della  legge  18
giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al  comma  722,
non si applicano le sanzioni di cui all'articolo  9,  commi  1  e  2,
della medesima  legge  18  giugno  2015,  n.  95,  qualora  esse  non
adempiano  agli  obblighi  di   acquisizione   e   di   comunicazione
all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti
finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma
3, della citata legge n. 95 del 2015,  esistenti  alla  data  del  30
giugno 2014. 
  724. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  le  parole:  «  con  personalita'
giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale » sono
sostituite dalle seguenti: « pubblici o privati, associazioni,  anche
non riconosciute, o comitati ». 
  725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o
di  distorsione  di  concorrenza  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui  all'articolo
7-quater, comma 1, lettera  e),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di  imbarcazioni  da  diporto  si
considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati
mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva
fruizione  del  servizio  al  di  fuori  dell'Unione   europea.   Con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati le modalita' e i mezzi idonei  a  dimostrare  l'effettiva
fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione
europea. 
  726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate  a  partire
dal 1° aprile 2020. 
  727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni  in  materia
di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b),  dell'articolo  110
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento  e  gioco  a
distanza, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da
indire  entro  il  31  dicembre  2020,  mediante  procedura   aperta,
competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: 
    a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110,  comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il  gioco
solo  da  ambiente  remoto,  collegati  alla  rete  per  la  gestione
telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,
da collocare nei punti vendita di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del
presente comma, nonche' nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base
d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto,  con  un'offerta
minima di 10.000 diritti; 
    b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete  per
la  gestione  telematica  del  gioco  lecito  prevista  dall'articolo
14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, da collocare nei  punti  vendita  di  cui  alla
lettera d) del presente comma, nonche' nelle sale scommesse  e  nelle
sale bingo; base  d'asta  non  inferiore  ad  euro  18.000  per  ogni
diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti; 
    c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso  bar  e
tabacchi, in  cui  e'  possibile  collocare  gli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
che consentono il gioco solo da  ambiente  remoto;  base  d'asta  non
inferiore a euro 11.000 per ogni punto  di  vendita,  con  un'offerta
minima di 100 diritti; 
    d) 2.500 diritti per l'esercizio di  sale  in  cui  e'  possibile
collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto;
base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto  di  vendita,
con un'offerta minima di 100 diritti; 
    e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non
inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto. 
  728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della  privacy,
l'utilizzo  e  l'analisi  dei  dati  registrati  e  trasmessi   dagli
apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono  riservati:  a)
al Ministero della salute e all'Osservatorio per il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
per finalita' di studio, monitoraggio e tutela  della  salute  e  dei
cittadini; b)  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  per  le
finalita' di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e  di
documentazione richiesta da Governo e organi  parlamentari;  c)  alla
suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze  dell'ordine
ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di  controllo  e
verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di  prevenzione
e  repressione  del  gioco  illegale.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  disciplinati  i  criteri  e  le
garanzie necessari  al  rispetto  del  presente  comma  per  tutti  i
soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi
di conservazione dei dati suddetti. 
  729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove  anni,
non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le  somme  dovute  devono
essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base
d'asta, entro trenta giorni dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione
della concessione e la seconda, pari alla  differenza  tra  l'offerta
presentata ed il versamento effettuato,  entro  trenta  giorni  dalla
sottoscrizione della convenzione di concessione. 
  730. Possono partecipare alle selezioni  di  cui  al  comma  727  i
soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base
di valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato  secondo  le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale  Stato,  di  dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica. 
  731. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  le  misure  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono  incrementate  e
fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento  sino  al  31  dicembre
2020 e nel 24,00 per cento a decorrere  dal  1°  gennaio  2021  delle
somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a)  e  nell'8,50
per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per  gli  apparecchi  di  cui
alla  lettera  b).  Le   aliquote   previste   dal   presente   comma
sostituiscono  quelle  previste  dall'articolo  9,   comma   6,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come  modificate  dall'articolo  1,
comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la  percentuale  delle  somme
giocate destinata alle vincite (pay out) e'  fissata  in  misura  non
inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per  cento  per
gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
testo unico di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.  Le
operazioni  tecniche   per   l'adeguamento   della   percentuale   di
restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  733. A decorrere dal 15 gennaio 2020,  il  prelievo  sulle  vincite
previsto dall'articolo 5,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
14  novembre  2011,  richiamato  nell'articolo  10,  comma   9,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' fissato nel 20 per cento per la
quota delle vincite eccedente il valore di euro 200. 
  734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto  sulla  parte  della
vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma  1,  del
decreto del  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  12  ottobre  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato  nell'articolo  10,
comma 9, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'  fissato  al  20
per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli  e'  modificata  la  percentuale  del  prelievo  sulla
vincita dei giochi  SuperEnalotto  e  Superstar  destinata  al  fondo
utilizzato per integrare  il  montepremi  relativo  alle  vincite  di
quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto del direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato 12  ottobre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011,  al  fine  di  adeguarla  alle
nuove aliquote del prelievo sulle vincite. 
  735. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  e'
abrogato. 
  736. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.
625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  « 7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1°  gennaio  2020,
le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste  dai  commi  3,  6,
6-bis e 7 si applicano unicamente alle  concessioni  di  coltivazione
con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di  gas
in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30  milioni  di
Smc di gas in mare. 
  7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020  al  2022,  al
netto delle produzioni di cui al comma 2,  per  ciascuna  concessione
con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc  di  gas  in
terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc
di gas in mare, nonche' per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020
al  2022  per  ciascuna  concessione  di  coltivazione  di  olio   in
terraferma  e  in  mare,  il   valore   dell'aliquota   di   prodotto
corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime  20.000
tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai  primi  80
milioni  di  Smc  di  gas  e  50.000  tonnellate  di  olio   prodotti
annualmente in mare e' interamente versato all'entrata  del  bilancio
dello Stato con le modalita' di cui al comma 10, primo periodo ». 
  737. Il comma 736 entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
abolita, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria  (IMU)  e'  disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 
  739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del
territorio nazionale, ferma restando per la  regione  Friuli  Venezia
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano  l'autonomia
impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad  applicarsi
le norme di cui alla legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
relativa all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della  provincia
autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile  2014,  n.  3,
sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano. 
  740. Il presupposto dell'imposta e' il  possesso  di  immobili.  Il
possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita  alle
lettere  b)  e  c)  del  comma  741,  non   costituisce   presupposto
dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 
  741.  Ai  fini  dell'imposta  valgono  le  seguenti  definizioni  e
disposizioni: 
    a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o  che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione  di
rendita catastale, considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato
l'area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini  urbanistici,  purche'  accatastata
unitariamente;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  e'   soggetto
all'imposta a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui  e'  comunque
utilizzato; 
    b) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita'
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel
territorio comunale, le agevolazioni per  l'abitazione  principale  e
per le relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si
applicano  per  un  solo  immobile.  Per  pertinenze  dell'abitazione
principale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
    c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 
      1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa adibite ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze dei soci assegnatari; 
      2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  destinate  a  studenti   universitari   soci
assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
      3) i fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 
      4) la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei
figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce
altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di
abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 
      5)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto
edilizio urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto  e  non
concesso  in  locazione  dal   personale   in   servizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza
anagrafica; 
      6)  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unita'  immobiliare
posseduta da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di  piu'  unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere  applicata  ad  una
sola unita' immobiliare; 
    d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi,
ovvero  in  base  alle   possibilita'   effettive   di   edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli  effetti  dell'indennita'
di espropriazione per pubblica utilita'. Si  applica  l'articolo  36,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  Sono  considerati,
tuttavia, non  fabbricabili,  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,
iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole  di
cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione   agrosilvo-   pastorale
mediante l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
fondo, alla silvicoltura, alla  funghicoltura  e  all'allevamento  di
animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area
sita nel proprio  territorio  e'  fabbricabile  in  base  ai  criteri
stabiliti dalla presente lettera; 
    e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno  iscritto  in
catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 
  742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune  con  riferimento
agli   immobili   la   cui   superficie   insiste,   interamente    o
prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta  non  si
applica agli  immobili  di  cui  il  comune  e'  proprietario  ovvero
titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  quando  la   loro
superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo  territorio.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali  dei  comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui  l'imposta
si riferisce. 
  743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili,
intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del  diritto
reale di usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli
stessi. E' soggetto passivo  dell'imposta  il  genitore  assegnatario
della casa familiare a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che
costituisce altresi' il diritto di abitazione  in  capo  al  genitore
affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali,  il
soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da
costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione
finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario  a  decorrere  dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto.  In  presenza
di piu' soggetti passivi con riferimento  ad  un  medesimo  immobile,
ognuno  e'  titolare  di  un'autonoma   obbligazione   tributaria   e
nell'applicazione  dell'imposta  si  tiene   conto   degli   elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota  di  possesso,
anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 
  744. E' riservato allo Stato il gettito  dell'IMU  derivante  dagli
immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,
calcolato ad aliquota dello 0,76  per  cento;  tale  riserva  non  si
applica agli immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale D posseduti dai  comuni  e  che  insistono  sul  rispettivo
territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni, ai quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti
dallo svolgimento delle  suddette  attivita'  a  titolo  di  imposta,
interessi e sanzioni. 
  745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli
immobili.  Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle  rendite
risultanti  in  catasto,  vigenti  al   1°   gennaio   dell'anno   di
imposizione, rivalutate del 5 per cento  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti
moltiplicatori: a) 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale  A  e  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con
esclusione della categoria catastale A/10; b) 140  per  i  fabbricati
classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali  C/3,
C/4 e C/5; c)  80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale D/5; d) 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale A/10; e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; f) 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale C/1. Le variazioni  di  rendita  catastale  intervenute  in
corso  d'anno,  a  seguito  di  interventi  edilizi  sul  fabbricato,
producono  effetti  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  o,  se
antecedente, dalla data di utilizzo. 
  746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino al  momento  della  richiesta  dell'attribuzione
della rendita il valore  e'  determinato,  alla  data  di  inizio  di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3
dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  applicando  i
coefficienti ivi previsti, da aggiornare con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il
valore e'  determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del
locatore,  il  quale  e'  obbligato  a  fornire  tempestivamente   al
locatario tutti  i  dati  necessari  per  il  calcolo.  Per  le  aree
fabbricabili, il valore e' costituito  da  quello  venale  in  comune
commercio al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data
dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona
territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita',   alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  medi
rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di   aree   aventi   analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di
demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a   norma
dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la
base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in
corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione  dei   lavori   di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,
fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o
ristrutturato e' comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche'
per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello  ottenuto
applicando  all'ammontare  del  reddito  dominicale   risultante   in
catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
  747. La base imponibile e' ridotta del 50 per  cento  nei  seguenti
casi: 
    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale
sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del  fabbricato  da
parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Ai fini dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla
presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione; 
    c)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda una sola abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente
nonche' dimori abitualmente nello stesso comune  in  cui  e'  situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si  applica  anche  nel
caso in cui il comodante, oltre all'immobile  concesso  in  comodato,
possieda nello stesso comune un  altro  immobile  adibito  a  propria
abitazione  principale,   ad   eccezione   delle   unita'   abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio
di cui alla presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. 
  748. L'aliquota di base per  l'abitazione  principale  classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
e' pari allo 0,5  per  cento  e  il  comune,  con  deliberazione  del
consiglio comunale,  puo'  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o
diminuirla fino all'azzeramento. 
  749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze
si detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200
rapportati al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli  alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso  strumentale
di cui all'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento  e  i  comuni  possono  solo
ridurla fino all'azzeramento. 
  751. Fino all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati
costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice   alla   vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e  non  siano  in  ogni  caso
locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla  fino
allo 0,25 per cento o diminuirla fino  all'azzeramento.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione  e  non
siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 
  752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'  pari  allo  0,76
per cento e i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla   fino
all'azzeramento. 
  753. Per gli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la
quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e  i  comuni,
con deliberazione del consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 
  754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi
da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di  base  e'  pari
allo 0,86 per cento e  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, possono aumentarla sino all'1,06  per  cento  o  diminuirla
fino all'azzeramento. 
  755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente  agli  immobili  non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208,  i  comuni,  con  espressa  deliberazione  del
consiglio comunale, da adottare ai sensi del  comma  779,  pubblicata
nel sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma  767,  possono
aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui
al  comma  754  sino  all'1,14  per  cento,  in  sostituzione   della
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e  confermata  fino  all'anno
2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1  della  legge
n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo  ridurre
la maggiorazione di cui al  presente  comma,  restando  esclusa  ogni
possibilita' di variazione in aumento. 
  756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga  all'articolo
52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono
diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente
con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato. 
  757. In ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda  diversificare  le
aliquote rispetto a quelle  indicate  ai  commi  da  748  a  755,  la
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale  che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del  comune
tra quelle individuate con  il  decreto  di  cui  al  comma  756,  di
elaborare il prospetto delle  aliquote  che  forma  parte  integrante
della delibera stessa. La delibera approvata senza il  prospetto  non
e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo
stesso decreto di cui al comma 756 sono  stabilite  le  modalita'  di
elaborazione e  di  successiva  trasmissione  al  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  prospetto
delle aliquote. 
  758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli  come  di  seguito
qualificati: 
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola,
comprese le societa' agricole di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 99 del  2004,  indipendentemente  dalla
loro ubicazione; 
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile; 
    d) ricadenti in aree montane o di  collina  delimitate  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
  759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante  il
quale sussistono le condizioni prescritte: 
    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,  nonche'  gli
immobili posseduti, nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli
enti del Servizio sanitario nazionale,  destinati  esclusivamente  ai
compiti istituzionali; 
    b) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali da E/1 a E/9; 
    c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601; 
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della
Costituzione, e le loro pertinenze; 
    e) i fabbricati di proprieta' della  Santa  Sede  indicati  negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede  e  l'Italia,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso  esecutivo  con  la  legge  27
maggio 1929, n. 810; 
    f)  i  fabbricati  appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle
organizzazioni internazionali per i  quali  e'  prevista  l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; 
    g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di  cui  alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima
lettera  i);  si  applicano,  altresi',  le   disposizioni   di   cui
all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 
  760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e'  ridotta  al  75  per
cento. 
  761. L'imposta e' dovuta per  anni  solari  proporzionalmente  alla
quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso.  A
tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
piu' della meta' dei giorni di cui il  mese  stesso  e'  composto  e'
computato per intero. Il giorno  di  trasferimento  del  possesso  si
computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento
resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni  di  possesso
risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli  anni  solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la  prima  il  16
giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del    contribuente    provvedere    al    versamento    dell'imposta
complessivamente   dovuta   in   un'unica   soluzione   annuale,   da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima  rata  e'
pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e
la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di  prima
applicazione dell'imposta, la prima rata  da  corrispondere  e'  pari
alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno  2019.
Il versamento della rata a saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero
anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote  risultanti
dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai  sensi
del comma 767 nel sito internet del Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di
ciascun anno. 
  763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma
759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le  prime  due,  di
importo pari ciascuna al 50 per cento  dell'imposta  complessivamente
corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei  termini
del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima,
a  conguaglio  dell'imposta  complessivamente  dovuta,  deve   essere
versata entro il 16 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferisce il versamento, sulla base  delle  aliquote  risultanti  dal
prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del
comma 767 nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze, alla  data  del  28  ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g),
eseguono i versamenti dell'imposta con  eventuale  compensazione  dei
crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e'  scaturito  il
credito, risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate  sono  di  importo  pari
ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta  a
titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 
  764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di  cui
al  comma  757  e  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento   di
disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto. 
  765. Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  ovvero   tramite   apposito
bollettino postale al quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997,  in
quanto  compatibili,  nonche'  attraverso  la  piattaforma   di   cui
all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  con  le  altre  modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e  con  il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite
le  modalita'  attuative   del   periodo   precedente   relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5  del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con  il  medesimo  decreto
sono determinate le modalita' per assicurare la fruibilita' immediata
delle  risorse  e  dei  relativi  dati  di  gettito  con  le   stesse
informazioni  desumibili  dagli  altri  strumenti  di  versamento   e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota
di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale,  secondo  quanto
previsto a legislazione vigente al fine  di  garantire  l'assenza  di
oneri per il bilancio dello Stato. 
  766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, che si pronuncia entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere
comunque adottato, sono  individuati  i  requisiti  e  i  termini  di
operativita'  dell'applicazione  informatica  resa   disponibile   ai
contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per  la  fruibilita'
degli elementi informativi utili alla determinazione e al  versamento
dell'imposta.  L'applicazione  si  avvale  anche  delle  informazioni
dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche  rese
disponibili con le modalita' disciplinate nello stesso decreto. 
  767. Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  internet  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro il  28  ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della
pubblicazione, il comune e' tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle
aliquote di cui al comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il
termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso  anno,  nell'apposita
sezione del Portale del  federalismo  fiscale.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i
regolamenti vigenti nell'anno precedente. 
  768. Per i beni immobili  sui  quali  sono  costituiti  diritti  di
godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1,  lettera
a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n.  206,  il  versamento  dell'imposta  e'  effettuato  da  chi
amministra il  bene.  Per  le  parti  comuni  dell'edificio  indicate
nell'articolo  1117,  numero  2),  del  codice   civile,   che   sono
accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso  in
cui venga costituito il condominio, il versamento  dell'imposta  deve
essere effettuato dall'amministratore del  condominio  per  conto  di
tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella
liquidazione coatta amministrativa,  il  curatore  o  il  commissario
liquidatore sono tenuti al  versamento  della  tassa  dovuta  per  il
periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il  termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
  769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli  di  cui  al  comma
759,  lettera  g),  devono  presentare   la   dichiarazione   o,   in
alternativa, trasmetterla in  via  telematica  secondo  le  modalita'
approvate con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  il  possesso
degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute   variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione
ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si
verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati   cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con  il  predetto
decreto  sono  altresi'  disciplinati  i  casi  in  cui  deve  essere
presentata  la  dichiarazione.   Restano   ferme   le   dichiarazioni
presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili,
in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del  decreto
di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad  utilizzare  il
modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai  fini  dell'applicazione
dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e  5),  e  al
comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello  di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. 
  770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI,  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello in cui il possesso  degli  immobili  ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imposta. Si applica  il  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,
n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more
dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  i
contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  26  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014. 
  771. Il contributo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' rideterminato  nella  misura
dello 0,56 per mille a  valere  sui  versamenti  relativi  agli  anni
d'imposta 2020 e successivi ed e' calcolato sulla  quota  di  gettito
dell'IMU relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo e' versato
a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli  incassi
dell'IMU e riversamento diretto  da  parte  della  struttura  stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle
entrate. 
  772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini
della determinazione del reddito di impresa e del  reddito  derivante
dall'esercizio  di  arti  e  professioni.  La  medesima  imposta   e'
indeducibile  ai  fini   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano
anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con  la
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e  all'IMIS  della  provincia
autonoma di Trento, istituita con la legge  provinciale  30  dicembre
2014, n. 14. 
  773.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   772   relative   alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e
del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni  dell'IMU,
dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;  la  deduzione  ivi
prevista si applica nella misura del  60  per  cento  per  i  periodi
d'imposta successivi  a  quelli  in  corso,  rispettivamente,  al  31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. 
  774. In caso di  omesso  o  insufficiente  versamento  dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  775. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo
non  versato,  con  un  minimo  di  50  euro.  In  caso  di  infedele
dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per  cento  al  100  per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In  caso  di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario,  si  applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in  caso  di  risposta  oltre  il
termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune  puo'  applicare
la sanzione da  50  a  200  euro.  Le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
precedenti sono ridotte ad un terzo  se,  entro  il  termine  per  la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza  del  contribuente,
con  pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli
interessi. Resta salva la facolta' del comune di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  776. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo  di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
i comuni possono con proprio regolamento: 
    a)  stabilire  che  si  considerano   regolarmente   eseguiti   i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 
    b) stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per
situazioni particolari; 
    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta  pagata  per  le
aree successivamente divenute  inedificabili,  stabilendone  termini,
limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 
    d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili,   al   fine   della
limitazione del potere di accertamento del comune  qualora  l'imposta
sia stata versata sulla base di un  valore  non  inferiore  a  quello
predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo  di  ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
    e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato  gratuito
al comune o ad altro ente territoriale, o ad  ente  non  commerciale,
esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi  istituzionali  o
statutari. 
  778. Il comune designa il funzionario responsabile  dell'imposta  a
cui sono attribuiti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. 
  779. Per l'anno 2020, i comuni, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  172,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
approvare le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento
dell'imposta  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il  30  giugno
2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se   approvate   successivamente
all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 
  780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:  l'articolo  8,
ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del  comma  9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da
1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina
dell'imposta comunale unica (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni
riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI.  Restano  ferme  le
disposizioni che disciplinano la  TARI.  Sono  altresi'  abrogate  le
disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla  presente
legge. 
  781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza  del
relativo  contratto,  la  gestione  dell'imposta   municipale   sugli
immobili ai soggetti ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2019,
risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI. 
  782. Restano ferme le disposizioni recate  dall'articolo  1,  comma
728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'  dall'articolo  38
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  in  ordine  al  quale  il
rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  deve
intendersi riferito alle  disposizioni  della  presente  legge  sulla
riforma dell'IMU. 
  783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera  a),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata  dal  comma  851  del
presente articolo, in materia di ristoro ai  comuni  per  il  mancato
gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a  16,
53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi'
fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di  IMU  e
TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e  sugli  accantonamenti  nei
confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in  attuazione
del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
  784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai
commi da 786  a  814  si  applicano,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo 17 del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  46,
alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni,  alle  comunita'
montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali,  di
seguito complessivamente denominati « enti ». 
  785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attivita' di
riscossione delle proprie entrate all'agente  della  riscossione,  si
applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792. 
  786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del  decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, la parola: « spontaneo » e' soppressa e dopo
le parole: « resi disponibili dagli enti impositori »  sono  aggiunte
le seguenti: « o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5  del
codice di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  o
utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice »; 
    b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo » e' soppressa  e  le
parole da: « esclusivamente » a:  «  dagli  enti  impositori  »  sono
sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalita' di cui al  primo
periodo, con esclusione del sistema dei  versamenti  unitari  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, »; 
    c) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  I  versamenti
effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),
numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati  a
quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario ». 
  787. Restano ferme le disposizioni di cui al  comma  765,  relative
alla nuova imposta  municipale  propria,  e  di  cui  al  comma  844,
concernente il canone patrimoniale di concessione  per  l'occupazione
nei mercati. 
  788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Sono
escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di  cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) ». 
  789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020,  stipulati
con i soggetti di cui all'articolo  52,  comma  5,  lettera  b),  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il
31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814. 
  790. Gli enti, al solo fine di consentire  ai  soggetti  affidatari
dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),  del  citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la  rendicontazione
dei versamenti dei  contribuenti,  garantiscono  l'accesso  ai  conti
correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle  entrate
oggetto degli affidamenti, nonche' l'accesso agli ulteriori canali di
pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente  provvede  giornalmente
ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate  sui
conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto  degli
affidamenti.  Salva  diversa  previsione  contrattuale,  il  soggetto
affidatario del servizio  trasmette  entro  il  giorno  10  del  mese
all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura
delle proprie competenze e spese riferite alle  somme  contabilizzate
nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente.  Decorsi
trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in
mancanza  di  motivato  diniego  da  parte  dell'ente,  provvede   ad
accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio,  entro  i
successivi trenta giorni, le somme di  competenza,  prelevandole  dai
conti correnti dedicati. Per  le  somme  di  spettanza  del  soggetto
affidatario  del  servizio  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  255,  comma   10,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  791. Al fine di facilitare le attivita' di riscossione degli  enti,
si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: 
    a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad
accedere  gratuitamente  alle  informazioni  relative   ai   debitori
presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per  il  tramite  degli
enti medesimi, i soggetti  individuati  ai  sensi  dell'articolo  52,
comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  e
dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  ai
quali gli enti creditori hanno affidato il  servizio  di  riscossione
delle proprie entrate; 
    b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilita',
ai  soggetti  affidatari  l'utilizzo  dei  servizi  di   cooperazione
informatica forniti dall'Agenzia delle entrate,  nel  rispetto  delle
prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo  vigenti  e  previa
nomina di tali soggetti a responsabili  esterni  del  trattamento  ai
sensi delle vigenti  disposizioni  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali; 
    c) restano ferme, per i soggetti  di  cui  alla  lettera  a),  le
modalita' di accesso telematico per  la  consultazione  delle  banche
dati  catastale  e  ipotecaria,   nonche'   del   pubblico   registro
automobilistico. 
  792. Le attivita' di riscossione relative  agli  atti  degli  enti,
indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche
con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data  in  base  alle
norme che regolano  ciascuna  entrata  sono  potenziate  mediante  le
seguenti disposizioni: 
    a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli
atti finalizzati alla riscossione delle entrate  patrimoniali  emessi
dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1,
comma  691,  della  legge  n.  147  del  2013,  nonche'  il  connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni  devono  contenere  anche
l'intimazione ad adempiere, entro il  termine  di  presentazione  del
ricorso, ovvero, nel caso di  entrate  patrimoniali,  entro  sessanta
giorni dalla notifica dell'atto finalizzato  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento  degli  importi  negli
stessi indicati, oppure,  in  caso  di  tempestiva  proposizione  del
ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,
concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di  cui  all'articolo
32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi'  recare   espressamente   l'indicazione   che   gli   stessi
costituiscono  titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare  le  procedure
esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi
sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera'  alla
riscossione delle somme  richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione
forzata. Il contenuto degli atti di  cui  al  periodo  precedente  e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in
tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base
agli  avvisi  di  accertamento  e  ai   connessi   provvedimenti   di
irrogazione delle sanzioni, ai sensi  del  regolamento,  se  adottato
dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo  19  del  decreto
legislativo n.  472  del  1997,  nonche'  in  caso  di  definitivita'
dell'atto impugnato. Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente,  il
versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di   perfezionamento   della   notifica;   la   sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,  carente  o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai  periodi
precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
    b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo
esecutivo decorso il termine utile per la  proposizione  del  ricorso
ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica  dell'atto  finalizzato
alla riscossione delle  entrate  patrimoniali,  senza  la  preventiva
notifica della cartella di pagamento e  dell'ingiunzione  fiscale  di
cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
procedura coattiva per  la  riscossione  delle  entrate  patrimoniali
dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei  proventi  di  Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui  al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il  termine  di  trenta
giorni dal termine ultimo per  il  pagamento,  la  riscossione  delle
somme richieste e' affidata in carico al  soggetto  legittimato  alla
riscossione forzata.  L'esecuzione  e'  sospesa  per  un  periodo  di
centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui  alla
lettera a) al  soggetto  legittimato  alla  riscossione  forzata;  il
periodo  di  sospensione  e'  ridotto  a  centoventi  giorni  ove  la
riscossione  delle  somme  richieste  sia  effettuata  dal   medesimo
soggetto che ha  notificato  l'avviso  di  accertamento.  Nelle  more
dell'emanazione del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, le modalita' di  trasmissione  del  carico  da  accertamento
esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione  sono  individuate
dal competente ufficio dell'ente. Le modalita'  di  trasmissione  del
carico  da  accertamento  esecutivo  al  soggetto  legittimato   alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  c) la sospensione  non  si  applica  con  riferimento  alle  azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta  sospensione  non
opera  in  caso  di  accertamenti  definitivi,  anche  in  seguito  a
giudicato,  nonche'  in  caso  di  recupero  di  somme  derivanti  da
decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla  riscossione
forzata informa con raccomandata  semplice  o  posta  elettronica  il
debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; 
  d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e  portato
a  conoscenza  del  contribuente,  per  il   positivo   esito   della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico ai soggetti  legittimati  alla  riscossione
forzata anche prima del termine  previsto  dalle  lettere  a)  e  b).
Nell'ipotesi  di  cui  alla  presente  lettera,  e  ove  il  soggetto
legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento
in carico degli atti di cui alla lettera a), venga  a  conoscenza  di
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera  c)  e  non
deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); 
    e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui
alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che  disciplinano
l'attivita' di riscossione coattiva; 
    f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma
5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997  si  avvalgono
per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle  norme  di
cui al titolo II del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  con  l'esclusione  di   quanto   previsto
all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; 
    g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto
dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso  al  soggetto
legittimato alla riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
decreto di cui alla lettera b), tiene luogo,  a  tutti  gli  effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui  il  soggetto
legittimato  alla  riscossione,  anche   forzata,   ne   attesti   la
provenienza; 
    h) decorso un  anno  dalla  notifica  degli  atti  indicati  alla
lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla  notifica
dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973; 
    i)  nel  caso  in  cui  la  riscossione  sia  affidata  ai  sensi
dell'articolo  2  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine  ultimo  per  la
presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al  decorso  del
termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato  alla
riscossione delle entrate patrimoniali, le somme  richieste  con  gli
atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi  di  mora
nella misura indicata dall'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973,  calcolati  a  partire  dal  giorno
successivo  alla  notifica  degli  atti  stessi;   all'agente   della
riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente  a  carico
del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b),
c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    l)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal
presente comma, i riferimenti contenuti in norme  vigenti  al  ruolo,
alle  somme  iscritte  a  ruolo,  alla  cartella   di   pagamento   e
all'ingiunzione di cui al testo unico di  cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella
lettera a). 
  793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile  apicale
dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di  cui  all'articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con
proprio provvedimento, nomina  uno  o  piu'  funzionari  responsabili
della riscossione, i quali  esercitano  le  funzioni  demandate  agli
ufficiali  della  riscossione,  nonche'  quelle  gia'  attribuite  al
segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al  regio
decreto n.  639  del  1910,  in  tutto  il  territorio  nazionale  in
relazione al credito da escutere.  I  funzionari  responsabili  della
riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o  del  soggetto
affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera  b),
del decreto legislativo n. 446 del 1997,  fra  persone  che  sono  in
possesso almeno di un diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado e che hanno superato un esame di idoneita', previa frequenza di
un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme  le
abilitazioni gia' conseguite in base  alle  vigenti  disposizioni  di
legge. Il mantenimento dell'idoneita' all'esercizio delle funzioni e'
subordinato all'aggiornamento professionale  biennale  da  effettuare
tramite appositi corsi. La nomina dei  funzionari  della  riscossione
puo' essere revocata con provvedimento motivato. 
  794. L'atto di cui al comma 792 non e' suscettibile  di  acquistare
efficacia di titolo  esecutivo  quando  e'  stato  emesso  per  somme
inferiori a 10 euro.  Tale  limite  si  intende  riferito  all'intero
debito dovuto, anche derivante da piu' annualita'. Il  debito  rimane
comunque a carico del soggetto moroso  e  potra'  essere  oggetto  di
recupero con la successiva notifica degli atti di cui  al  comma  792
che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. 
  795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto
di cui al comma 792 e' divenuto titolo esecutivo, prima  di  attivare
una procedura esecutiva  e  cautelare  gli  enti  devono  inviare  un
sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che  il  termine
indicato nell'atto e' scaduto e che, se non si provvede al  pagamento
entro trenta giorni,  saranno  attivate  le  procedure  cautelari  ed
esecutive. In deroga  all'articolo  1,  comma  544,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a  1.000  euro
il termine di centoventi giorni e' ridotto a sessanta giorni. 
  796. In assenza di una apposita  disciplina  regolamentare,  l'ente
creditore o il  soggetto  affidatario,  su  richiesta  del  debitore,
concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute  fino  a  un
massimo di settantadue rate mensili, a  condizione  che  il  debitore
versi in una situazione  di  temporanea  e  obiettiva  difficolta'  e
secondo il seguente schema: 
    a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
    b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; 
    c) da euro 500,01  a  euro  3.000,00  da  cinque  a  dodici  rate
mensili; 
    d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00  da  tredici  a  ventiquattro
rate mensili; 
    e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque  a  trentasei
rate mensili; 
    f)  oltre  euro  20.000,00  da  trentasette  a  settantadue  rate
mensili. 
  797. L'ente, con deliberazione adottata a  norma  dell'articolo  52
del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,   puo'   ulteriormente
regolamentare condizioni e modalita'  di  rateizzazione  delle  somme
dovute, ferma restando una durata massima non inferiore  a  trentasei
rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. 
  798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai
commi 796 e 797, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola
volta, per un ulteriore periodo e fino a un  massimo  di  settantadue
rate mensili, o per  il  periodo  massimo  disposto  dal  regolamento
dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta
decadenza ai sensi del comma 800. 
  799. Ricevuta la richiesta di rateazione,  l'ente  creditore  o  il
soggetto  affidatario   puo'   iscrivere   l'ipoteca   o   il   fermo
amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta,
ovvero  di  decadenza  dai  benefici  della  rateazione.  Sono  fatte
comunque salve le procedure  esecutive  gia'  avviate  alla  data  di
concessione della rateazione. 
  800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di  due
rate anche non consecutive  nell'arco  di  sei  mesi  nel  corso  del
periodo  di  rateazione,  il  debitore  decade  automaticamente   dal
beneficio e il debito  non  puo'  piu'  essere  rateizzato;  l'intero
importo  ancora  dovuto  e'  immediatamente  riscuotibile  in   unica
soluzione.