IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e  l'efficacia
dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature,  nonche'  in
materia di innovazione tecnologica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole  «31  dicembre  2019»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2020». 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «negli anni 2013,  2014,  2015,  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013,  2014,  2015,
2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione. 
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  nelle  more  dell'adozione   dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale
23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di  cui  all'articolo  14,  comma
1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano
le misure di  cui  agli  articoli  46  e  47  del  medesimo  decreto.
Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il  31  dicembre
2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,  di
concerto con il Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno,
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati di cui al comma 1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni  e
i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del  medesimo  decreto
legislativo   devono   pubblicare   con   riferimento   ai   titolari
amministrativi di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,  comunque
denominati,  ivi  comprese  le  posizioni   organizzative   ad   essi
equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al
comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  in  relazione  al  rilievo
esterno dell'incarico svolto,  al  livello  di  potere  gestionale  e
decisionale  esercitato  correlato   all'esercizio   della   funzione
dirigenziale; 
    b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  siano  oggetto
esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza; 
    c)    individuazione    dei    dirigenti     dell'amministrazione
dell'interno,   degli   affari   esteri    e    della    cooperazione
internazionale,  delle  forze  di  polizia,  delle  forze  armate   e
dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati  i
dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza  nazionale  interna  ed
esterna e all'ordine e sicurezza pubblica,  nonche'  in  rapporto  ai
compiti svolti per la tutela  delle  istituzioni  democratiche  e  di
difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. 
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre  2019.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di  consentire  i  pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero  ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di  servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma  2,  o
da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati  ad  operare  sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale  universale».  L'applicazione   della   presente   norma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  comma  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'unione europea. 
  10. Per continuare ad assicurare  il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino  al
31 dicembre 2020 la segreteria  tecnica  gia'  costituita  presso  la
soppressa Struttura di missione per  le  politiche  in  favore  delle
persone  con  disabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli  oneri  per  i  compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per  un  importo  complessivo
non superiore a 316.800 euro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.