Art. 10 
 
            Proroga di termini in materia di agricoltura 
 
  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
le parole «Per l'anno 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo,
pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2030,  si  provvede  mediante  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  per
euro 5,9 milioni dal 2021 . 
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020». 
  3. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  18,  comma  16,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata di  30  milioni
di euro per l'anno 2019. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43.