Art. 15 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza correlato agli
eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio  del  Comune  di
Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto  Polcevera,  noto
come  Ponte  Morandi,  dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 31 luglio 2019, puo' essere prorogato  fino  ad  una
durata complessiva di tre anni  secondo  le  modalita'  previste  dal
medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  previa  informativa  semestrale  al   Dipartimento   della
protezione civile da parte del Commissario delegato  sullo  stato  di
avanzamento e sul programma di interventi da  concludere  e  relativi
tempi, nonche' dimostrazione della disponibilita'  di  risorse  sulla
contabilita' speciale a lui intestata per far  fronte  alle  connesse
attivita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i  comuni
della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di  cui
all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  3. All'articolo 2 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «per  gli  anni  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»; 
    b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «e di euro  10.000.000  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020»; 
    c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018  e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2018,  2019  e
2020» e al secondo periodo le parole «e di euro  500.000  per  l'anno
2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per  l'anno
2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»; 
    d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019
e 10 milioni di euro per l'anno 2020». 
  4. All'articolo 4-ter, comma  1,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130,  la  parola  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«diciannove». 
  5. All'articolo 1-septies, comma l,  del  decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione. 
  7. Al fine di  assicurare  la  continuita'  del  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche  conseguenti  all'evento  del  crollo  del   Viadotto
Polcevera,  le  misure  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  5   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogate
fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000,00. Agli  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui   all'articolo
5-quinquies, comma 3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.